Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 9456 del 6 marzo 2024 (UP 19 gen 2024)
Pres. Aceto Rel. Corbo Ric. Marchetti
Urbanistica.Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e confisca
Non è ravvisabile, almeno relativamente alla confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, alcuna differenza, idonea a giustificare un trattamento diverso in ordine alla tutela del soggetto destinatario della misura, tra l’ipotesi di ablazione disposta contestualmente ad una sentenza di prescrizione e l’ipotesi di ablazione disposta contestualmente ad una sentenza di condanna. In entrambe le ipotesi, infatti, ciò che conta per disporre la confisca è che vi sia stata una «sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva», come precisa appunto l’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Né l’art. 578-bis cod. proc. pen. contiene precisi elementi per ritenere che, a fronte delle medesime conseguenze pregiudizievoli connesse all’ablazione di un bene, debba essere trattata in modo deteriore la posizione di chi, in primo grado, è stato destinatario di sentenza di proscioglimento rispetto a quella di chi, in primo grado, è stato destinatario di sentenza di condanna. Va inoltre segnalato che, proprio in forza di quanto dispone l’art. 578-bis cod. proc. pen., secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza, il giudice di appello ha il potere/dovere di procedere ad un pieno di accertamento dei presupposti per l’applicazione della confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 anche quando in primo grado sia stata pronunciata sentenza di assoluzione e, nelle more del giudizio di appello, sia ormai decorso il termine di estinzione del reato per prescrizione.
Quando le case mobili sono in realtà strutture permanenti
di Stefano DELIPERI
TAR Puglia (LE) Sez. II n. 204 del 12 febbraio 2024
Rifiuti.Obblighi di bonifica e criteri di individuazione della responsabilità
Il D. Lgs. n. 152 del 2006 riconosce alla P.A. il potere di ordinare al privato di eseguire la bonifica attraverso l’emanazione dell’ordinanza ex art. 244, comma 2, che, tuttavia, può essere emanata solo nei confronti del responsabile della contaminazione. Le disposizioni in tema di responsabilità da inquinamento sono, peraltro, correlate al principio comunitario, espressamente richiamato dall’art. 239 del D. Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui “chi inquina paga”. Sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia UE, deve escludersi l’applicabilità di una impostazione “penalistica” (incentrata sul “superamento del ragionevole dubbio”), trovando invece applicazione, ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra attività svolta sull’area ed inquinamento dell’area medesima, il canone civilistico del “più probabile che non”; pertanto, l’individuazione del responsabile può basarsi anche su elementi indiziari, giacché la prova può essere data anche in via indiretta o indiretta, potendo in tal caso l’amministrazione avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c.
Cass. Sez. III n. 9461 del 6 marzo 2024 (UP 19 gen 2024)
Pres. Aceto Rel. Corbo Ric. Bert
Rifiuti.Reato di inottemperanza ad ordine di rimozione
L’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, sanziona penalmente la condotta di «chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco di cui all’art. 192, comma 3», e che, secondo quest’ultima disposizione, l’ordinanza del Sindaco deve essere emessa innanzitutto nei confronti del responsabile della condotta di abbandono o di deposito dei rifiuti, nonché del proprietario dell’area interessata e dei titolari dei diritti reali e personali di godimento sulla stessa, i quali sono obbligati «in solido» con il primo. Sulla base di questa disciplina, si è precisato che, in tema di smaltimento di rifiuti, l'obbligo di rimozione sorge sia in capo al responsabile dell'abbandono, quale conseguenza della sua condotta, sia nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa, sia nei confronti dei destinatari dell'ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per ottenerne l'annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi significativi per l'eventuale disapplicazione. Si deve aggiungere, inoltre, che i destinatari dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti non possono addurre, a giustificazione, di non avere la diretta disponibilità dell’area su cui intervenire.
Il rapporto tra parere ex art 32 della L. 47/1985 e la autorizzazione paesaggistica
di Antonio VERDEROSA
TAR Toscana Sez. III n. 163 del 6 febbraio 2024
Urbanistica.Differenza tra sagoma e prospetto
La sagoma riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale (ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti), mentre il prospetto individua gli sviluppi in verticale dell'edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne. Attengono quindi al prospetto gli interventi che modificano l'originaria conformazione estetico architettonica dell'edificio, realizzati o comunque incidenti sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti. Ciò significa che non ogni intervento edilizio realizzato sulla copertura dell’edificio implica modifica dei prospetti, ma occorre verificare, caso per caso, se lo stesso comporti anche una modifica della facciata o delle pareti esterne dell’immobile.
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