TAR Piemonte Sez. II n. 693 del 26 luglio 2022
Urbanistica.Ristrutturazione edilizia

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), d.p.r. 380/2001, si caratterizzano per lasciare inalterata la struttura dell'edificio, sicché le opere che modificano l'originaria consistenza dell'immobile mediante l'inserimento di nuovi locali o l'ampliamento della superficie esorbitano dall'ambito della suddetta categoria edilizia, rientrando per converso nella ristrutturazione edilizia

Pubblicato il 26/07/2022

N. 00693/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00545/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 545 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nicola Morabito e Lucia Liccardi, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Ludogoroff e Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Alberto Ferrero in Torino, corso Galileo Ferraris n. 71;

contro

Comune di Alpignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Spatara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'ordinanza n. 11/2021, avente ad oggetto «demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi (art. 31 D.P.R. 380/01 e ss.mm.i.)» datata 29 marzo 2021 e notificata l'8 aprile 2021;

II. per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 3 novembre 2021:

del provvedimento prot. n. 18283/2021 del 20 luglio 2021 avente ad oggetto «Istanze di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., fabbricato sito in Via Pianezza 26, proprietà Sig. Morabito Nicola e Sig.ra Liccardi Lucia – protocolli n. 17117, n. 17118, n. 17119 del 07/07/2021. Comunicazioni di improcedibilità delle pratiche edilizie»;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alpignano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo gli esponenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Alpignano ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere abusive insistenti sul terreno di loro proprietà, collocato nel centro storico ed entro la fascia di rispetto del fiume Dora:

- la ristrutturazione dell'abitazione esistente a due piani fuori terra, con ampliamento al primo piano mediante la realizzazione di un nuovo bagno, eseguita senza preventivo rilascio del permesso di costruire;

- la realizzazione, senza titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica, di una nuova struttura in muratura al piano terra destinata ad abitazione, in prolungamento del locale accatastato a serra, ora trasformato per ospitare una cucina;

- l'installazione, nel giardino, di due tettoie con struttura in legno e tetto di copertura ad una falda inclinata in lamiera nonché di una casetta in legno prefabbricata, parimenti in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.

2. Con successivo atto di motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato improcedibili le tre istanze ex art. 36 d.p.r. 380/2001 presentate rispettivamente per la sanatoria degli interventi realizzati nell'abitazione principale, dell'ampliamento e trasformazione del locale serra nonché delle opere realizzate nel giardino.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Alpignano chiedendo il rigetto dei gravami.

4. A seguito di remand cautelare il Comune si è rideterminato sulle istanze di sanatoria adottando tre provvedimenti di diniego, che i ricorrenti si sono riservati di impugnare separatamente dichiarando la perdita d'interesse alla decisione dei motivi aggiunti.

5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 5 luglio 2022.

6. Con il ricorso principale gli esponenti hanno lamentato l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione per i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione degli artt. 3, 6 bis, 10, 22, 27 e 31 d.p.r. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, per travisamento e per errore essenziale, giacché le opere sui fabbricati preesistenti sarebbero riconducibili al restauro e al risanamento conservativo soggetto a C.I.L.A ex art. 6 bis d.p.r. 380/2001 o, al più, a S.C.I.A. ex art. 22 d.p.r. 380/2001, mentre le nuove installazioni in giardino, avendo natura precaria, non abbisognerebbero di titoli edilizi.

II. Violazione degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e motivazione in quanto le nuove installazioni in giardino, essendo precarie, non richiederebbero alcuna autorizzazione paesaggistica.

III. Violazione dell'art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, vizio del procedimento, difetto di motivazione e violazione del P.R.G. di Alpignano, giacché il rilievo circa l'insanabilità delle opere (in quanto contrastanti con il P.R.G.) sarebbe inconferente con l'ordine demolitorio e sarebbe comunque errato in punto di diritto.

7. Le doglianze sono infondate.

8. Con riferimento alle opere eseguite sui fabbricati preesistenti si osserva che gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), d.p.r. 380/2001, si caratterizzano per lasciare inalterata la struttura dell'edificio, sicché le opere che modificano l'originaria consistenza dell'immobile mediante l'inserimento di nuovi locali o l'ampliamento della superficie esorbitano dall'ambito della suddetta categoria edilizia, rientrando per converso nella ristrutturazione edilizia (T.A.R. Salerno, Sez. II, 10 giugno 2021, n. 1424; Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2022, n. 901;).

Con riferimento alle installazioni in giardino si evidenzia che un'opera in tanto può qualificarsi precaria in quanto sia destinata a soddisfare esclusivamente esigenze temporanee, mentre i manufatti a destinazione permanente, quand'anche dotati di strutture amovibili, necessitano del permesso di costruire (Cons. Stato, Sez. II, 13 novembre 2020, n. 7008; Id., Sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 8).

Va inoltre considerato che gli interventi edilizi non possono essere considerati in via atomistica e parcellizzata, occorrendo invece recuperare una visione d'insieme che ne metta in risalto il collegamento funzionale e l'impatto complessivo sull'assetto urbanistico del territorio (Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2017, n. 4322; T.A.R. Napoli, Sez. VII, 12 giugno 2018, n. 3915; Id., Sez. II, 30 aprile 2020, n. 1607;).

Ciò posto, le opere eseguite dai ricorrenti mancano delle caratteristiche proprie tanto del risanamento conservativo quanto della precarietà.

In particolare, nell'abitazione principale sono stati realizzati interventi sia propriamente conservativi, quali la sostituzione di impianti e di serramenti, sia innovativi, come la realizzazione del nuovo bagno. Il locale serra è stato, oltre che ampliato, integralmente trasformato creando ulteriori spazi abitativi che si aggiungono a quelli del fabbricato principale. Gli interventi, nel loro complesso, hanno determinato la realizzazione di un organismo in tutto o in parte diverso rispetto a quelli originari con aumento dei volumi e parziale cambio di destinazione d'uso, sicché devono essere ricondotti alla ristrutturazione edilizia soggetta al rilascio del permesso di costruire ex art. 10, co. 1, lett. c), d.p.r. 380/2001. Le tettoie, adibite l'una a ospitare un barbecue e un ripostiglio, l'altra a ricovero di attrezzature agricole, soddisfano esigenze permanenti e mancano del carattere della precarietà. La stessa considerazione vale per la casetta prefabbricata in legno, adibita a ricovero di balle di fieno.

A quanto sopra consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

9. Benché il rigetto di tali doglianze abbia carattere assorbente, si rileva altresì la necessità di ottenere l'autorizzazione ex art. 146 d.lgs. 42/2004 in relazione all'ampliamento della vecchia serra e alle installazioni in giardino, trattandosi di opere, eseguite in area vincolata, che modificano irreversibilmente il paesaggio.

10. È infine irrifluente, rispetto al terzo motivo, che l'ordine di demolizione rechi considerazioni circa l'insanabilità delle opere, in quanto l'inconferenza dei rilievi non inficia l'autonoma rilevanza del carattere abusivo delle opere.

11. Il ricorso introduttivo va, pertanto, respinto.

12. L'atto di motivi aggiunti deve essere invece dichiarato improcedibile, stante l'avvenuta adozione di nuovi provvedimenti reiettivi delle istanze di sanatoria.

13. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso introduttivo e dichiara improcedibile l'atto di motivi aggiunti.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del Comune di Alpignano, delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Valentina Caccamo, Referendario

Martina Arrivi, Referendario, Estensore