TAR Lazio Sez. II-quater n. 2261 del 6 febbraio 2024        
Urbanistica.Realizzazione scala in ferro per accedere ad un terrazzo    
 
La realizzazione di una scala in ferro per consentire l'accesso ad un terrazzo costituisce intervento per il quale non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire. Infatti, tale opera, finalizzata a consentire l'utilizzo del solaio di copertura di un immobile, non determina una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma si configura piuttosto come mera pertinenza, essendo preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e caratterizzata da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile al quale accede e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico (fattispecie relativa ad una scala costituita da una struttura mobile, ossia priva di un collegamento strutturale con l’abitazione, inidonea a modificarne la sagoma e il prospetto, e, in ragione della sua conformazione, destinata ad essere agevolmente spostata, essendo ancorata ad una pedana dotata di ruote)


Pubblicato il 06/02/2024

N. 02261/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14350/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14350 del 2023, proposto da Daniela De Marchis, Ludovica Salvo, Ginevra Salvo, Calamarà Paola, rappresentate e difese dall'avvocato Pietro Paternò Raddusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 66;

contro

Comune di Santa Marinella, non costituito in giudizio;

per l'annullamento dell’ingiunzione di demolizione di una scala esterna - provvedimento del 09.08.2023, prot. n. 0508, del responsabile del settore IV “Urbanistica ed edilizia - Attività produttive” del Comune di Santa Marinella;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con ordinanza prot. n. 0508 del 09.08.2023, il Comune di Santa Marinella ingiungeva alle ricorrenti di effettuare la demolizione di opere realizzate abusivamente (“scala a chiocciola, in ferro zincato di colore bianco, di larghezza pari a mt. 1,40 ed altezza pari a mt. 3,50, ancorata con piastre in ferro e bulloni ad una pedana in ferro montata su ruote, che consente di accedere dal giardino al solaio di copertura del portico prospiciente l’ingresso dell’abitazione”) e di rimettere in pristino lo stato dei luoghi presso l’immobile ubicato al lungomare Pyrgi n. 9, distinto in catasto al foglio 22, p.lla 28, sub. 501.

2. Con ricorso notificato in data 24.10.2023 e depositato in data 02.11.2023, le ricorrenti esponevano:

- che De Marchis Daniela e le figlie Salvo Ludovica e Salvo Ginevra sono proprietarie della suddetta unità immobiliare, risalente agli anni ‘30, alla quale si accede dall’antistante giardino pertinenziale attraverso un portico a copertura piana;

- che la copertura del portico ed il tetto a tegole sono raggiungibili, per qualunque esigenza, esclusivamente dal giardino;

- che De Marchis Daniela aveva posizionato nel giardino una scala a piattaforma mobile e di arredo, con struttura autoportante, realizzata con elementi di esigua dimensione (tubolari in ferro verniciato di diametro 8 cm con altezza variabile, 3 mt. nel punto più alto) dotata di ruote e fermi di sicurezza a vite che ne consentono, all’occorrenza, l’agevole spostamento all’interno dell’ampio giardino pertinenziale (di circa mq. 1.300).

Tanto premesso, impugnavano la suddetta ordinanza, sulla base dei seguenti motivi di diritto.

2.1. “Difetto di legittimazione della sig.ra Paola Calamarà e delle Sigg.re Ludovica e Ginevra Salvo. Violazione art 31 DPR 380/2001”.

Deducevano le ricorrenti che il villino in questione era pervenuto a De Marchis Daniela, Salvo Ludovica e Salvo Ginevra per successione testamentaria di De Marchis Gastone e che, secondo quanto risulta dalla visura catastale, l’attuale intestataria dell’immobile è unicamente De Marchis Daniela, con la conseguenza che Calamarà Paola sarebbe totalmente estranea alla vicenda, non avendo alcun diritto o potere sull’immobile.

Aggiungevano che Salvo Ludovica e Salvo non avevano la detenzione né il possesso dell’immobile, risiedendo altrove e non avendo realizzato la scala oggetto del presunto abuso.

2.2. “Violazione di legge (violazione e falsa applicazione artt. 3, 6 co.1 lett e bis, 22, 31, 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001). Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà degli atti, motivazione incongrua e contraddittoria, manifesta ingiustizia. Violazione del procedimento: artt. 10 e 11 della L. n. 241/1990”.

Evidenziava la parte ricorrente che la scala su piattaforma mobile in questione (diretta a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, e destinata ad essere immediatamente spostata al cessare della necessità di accesso) non costituisce manufatto o intervento edilizio e, contrariamente a quanto assunto dall’amministrazione resistente mediante il richiamo all’art. 31 del D.P.R. 380/2001, non necessita del rilascio del permesso di costruire.

Denunciava comunque che la suddetta ingiunzione denotava una valutazione affrettata ed errata, ed era affetta da carenza di motivazione.

Allegava che l’ordine di demolizione non era stato preceduto dalla notifica di un accertamento motivato, tale da consentire un preventivo contraddittorio in sede amministrativa.

3. Con ordinanza del 14.11.2023, il Tribunale, accogliendo la domanda cautelare, sospendeva l’atto impugnato e fissava per la discussione del merito l’udienza del 30.01.2024.

4. A tale ultima udienza, il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.

5. Ritiene il Collegio di poter esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso, in base all’orientamento secondo cui «Il principio della ragione più liquida consente di derogare all'ordine logico di esame delle questioni portate al vaglio dell'organo giurisdizionale e, qualora le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta al giudice amministrativo, aderendo al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati vengono ritenuti non rilevanti ai fini della decisione» (Cons. Stato, sez. VI, 27/01/2023, n. 951).

6. Il motivo è fondato.

È condivisibile infatti l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la realizzazione di una scala in ferro per consentire l'accesso ad un terrazzo costituisce intervento per il quale non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire. Infatti, tale opera, finalizzata a consentire l'utilizzo del solaio di copertura di un immobile, non determina una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma si configura piuttosto come mera pertinenza, essendo preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e caratterizzata da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile al quale accede e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico. (T.A.R. Campania - Salerno, sez. I, 24/07/2013, n.1680).

Nel caso in esame la scala di cui è contestata la realizzazione è costituita da una struttura mobile, ossia priva di un collegamento strutturale con l’abitazione, inidonea a modificarne la sagoma e il prospetto, e, in ragione della sua conformazione, destinata ad essere agevolmente spostata, essendo ancorata ad una pedana dotata di ruote (cfr. fotografie depositate in atti): le caratteristiche ora evidenziate inducono, pertanto a ritenere che non necessitasse di un permesso di costruire, come invece adombrato dall’amministrazione che ha emesso l’ingiunzione ai sensi dell’art. 31, d.P.R. 380/2001.

7. Per i motivi esposti, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia illegittimo, con la conseguente necessità di accogliere il ricorso.

8. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.

Condanna l’amministrazione intimata a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori dovuti come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario