In tema di sanatoria sismica in Regione Marche di cui capitolo specifico della dgr Marche n. 975/2021

di Mauro FEDERICI

 

 

La presente memoria serve per dimostrare come non solo non esista in Italia una procedura di sanatoria sismica in quanto locuzione INESISTENTE, ma anche i vulnus connessi ad una procedura da parte del tecnico del privato e del soggetto privato stesso, che pensino di legalizzare, in forma postuma, una violazione sismica.

Nel seguito articoli del DPR 380/2001 anche TUED:

Una volta accertata una violazione sismica sia essa in corso d’opera che eseguita da tempo, operano prima articolo 96 comma 1 e poi articolo 96 comma 2, per cui il Genio Civile trasmette notizia di reato (sia in corso d’opera che eseguito da tempo) alla competente Autorità Giudiziaria.

L’articolo 97 attiene a violazioni sismiche in corso d’opera e procedure.

L’articolo 98 attiene al processo penale.

Si prende in considerazione un abuso sismico realizzato da tempo.

Il GC (e non altri n.d.r.) deve ricevere ex art. 101, dalla cancelleria penale la notizia di intervenuta prescrizione della contravvenzione sismica, per cui senza questo primo step, nulla è delibabile da parte del Capo del Genio Civile (anche GC).

Il rinvio della Legge Statale, dopo art.101, è pertanto solo articolo 100 TUED con le tre ipotesi canoniche, cui si rinvia.

Il giudizio di mantenimento dell’abuso senza integrazioni perché conforme o di sua conformazione con esecuzione di alcune opere o della sua illegalità insanabile e quindi demolizione, SPETTA solo al Capo del Genio Civile.

La regione Marche ha surrettiziamente introdotto una sanatoria sismica con la DGR Marche n. 975/2021.

Allora occorre una breve relazione di spiegazione, come volendosi aderire a tale ipotesi si arrivi a stabilire che.

SIA IMPOSSIBILE ATTUARE UNA SANATORIA SISMICA

Nel seguito si riportano giurisprudenze pregnanti e dottrina indiscussa a riprova.

Si rammenta al lettore che sanatoria sia edilizia che sismica significa legalizzare in forma postuma un illecito senza poter eseguire alcun intervento che sia utile per una conformazione.

Non esiste la nozione di “sanatoria condizionata”.

Se un abuso sia sanabile lo è nel suo stato di fatto senza ipotizzare alcun anche minimo intervento di conformazione.

  1. LA SENTENZA CASSAZIONE PENALE N. 50624/2024 (fatto in Pesaro)

La sentenza de qua ha sancito la inutilizzabilità ed infondatezza di delibere regionali e nel caso della DGR Marche n 836/2009. La odierna DGR Marche n 975/2021 nella parte afferente la “sanatoria sismica” è quindi ILLEGITTIMA SENZA DUBBI DI SORTA.

Di alcun rilievo pensare di invocare che la DGR de qua abbia annullato la DGR 836/2009, in quanto in materia antisismica alla Regione non residua alcun tipo di potere legislativo o similare.

La potestà in materia sismica è solo competenza statale.

 

  1. LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 101/2013 (Relatore Mattarella)

La sentenza de qua ha messo in relazione una sanatoria edilizia di doppia conformità (art. 36 TUED) con il profilo sismico dell’abuso sub sanatoria edilizia.

Senza doppia conformità sismica nei due tempi della sanatoria edilizia, questa non è rilasciabile e se rilasciata è atto illegittimo in quanto “massima” stabilita dal giudice delle leggi.

A seguire su scia di Corte Costituzionale n. 101/2013, vedasi anche stessa Corte n. 290/2019, n. 02/2021 punto 14.

Ne consegue che anche la giustizia amministrativa si è UNIFORMATA con massima per cui senza doppia conformità sismica è impedita la sanatoria edilizia di doppia conformità.

Il Comune non può rilasciare una sanatoria edilizia ex articolo 36 TUED se non accerta tramite il GC, la sussistenza contemporanea della <<doppia conformità sismica>>.

LA CONSULTA HA QUINDI STABILITO LA RELAZIONE ANZI CORRELAZIONE ESISTENTE TRA PROFILO EDILIZIO (COMUNE) E QUELLO SISMICO (GENIO CIVILE).

 

  1. LA SENTENZA CASSAZIONE PENALE N. 2357/2023 (POI SEGUITA DA ALTRE DI IDENTICA MASSIMA)

La cassazione penale ha sancito il principio “massimato” per cui una sanatoria edilizia di doppia conformità è PRECLUSA se l’abuso sanando tra cittadino e Comune, contenga anche una violazione sismica.

PRINCIPIO INDISCUTIBILE RIPORTATO IN PLURIME SENTETNZE DI CASS. PEN. SEZ III° FINO ANCHE AL 2024 CORRENTE.

 

  1. La dottrina di Stefano Miani sul sito “ Lexitalia.It” del 05/2021 (su violazioni sismiche)

 

Trattasi di rilevante dottrina in materia di edilizia antisismica, estraibile dal web gratuitamente, per cui si richiama il ”principio” che le due autorizzazioni una comunale ed altra del genio civile sono in relazione tra loro tanto che “simul stabunt simul cadent”, anticipandosi il principio stabilito da Consulta n. 101/2013.

 

  1. Come viene applicata la sanatoria sismica secondo DGR Marche 975/2021.

 

Il legislatore (incauto) marchigiano ha delegato l’articolo 100 TUED al privato spesso abusatore ed al suo tecnico, spesso concorrente nella violazione sismica.

Si tratta di una forma inammissibile di “deposito” senza anche una autorizzazione espressa da parte del GC, ma questo solo nelle forme di legge (art. 100 TUED)

Una prima selezione è insita nel fatto che NON ESISTE LA SANATORIA SISMICA TANTO PIU’ QUELLA CONDIZIONATA.

Quindi se una sanatoria sismica, ammettendone la fondatezza giuridica, deve ottenersi con alcun interventi successivi da eseguirsi, questo fatto è contrastato dal principio che una sanatoria attiene ad un illecito senza che lo si possa o sottoporre a parziali demolizioni o integrazioni con opere.

La nozione che il legislatore ha stabilito per SANATORIA è ontologicamente denegata dalla “sanatoria condizionata”.

Sulla base dei principi costituzionali e giurisprudenziali di cui sopra su interazione e collegamento tra profilo edilizio (Comune) e quello sismico (GC) dell’abuso, scaturiscono conseguenze che non possono essere IGNORATE, come di contro avviene.

Una sanatoria sismica per cui l’agente e suo tecnico affermano (con la DGR Marche 975/2021) la conformità dell’illecito sismico alle norme tecniche, senza eseguirsi alcun intervento di conformazione, sconta un grave pregiudizio che rende la sanatoria sismica avulsa giuridicamente cioè come “tamquam non esset”.

Essendo vero il principio giuridico jus recptum da parte della giustizia amministrativa di sussistenza ed obbligatorietà della doppia conformità edilizia con quella sismica e viceversa, ogni sanatoria sismica è illegittima senza la doppia verifica.

Volendo affidarsi alla giurisprudenza penale (cass. pen. n. 2357/2023), che appare più benevola, esiste un limite invalicabile.

Infatti se la sanatoria edilizia di doppia conformità è ESCLUSA quando sussiste anche un abuso contemporaneo sismico, ne consegue che una sanatoria sismica è PRECLUSA se non sussiste la doppia conformità edilizia comunale.

In sintesi chi opta per sanatoria sismica, per avere eseguito una violazione sismica, deve ottenere dal Comune anche la doppia conformità edilizia del relato abuso edilizio, sempre esistente quando esiste una violazione sismica.

MA QUI IL CANE SI MORDE LA CODA.

La sanatoria di doppia conformità edilizia è denegata dalla cassazione penale se esiste anche un abuso sismico.

L’agente e suo tecnico che depositino una sanatoria sismica nelle Marche, CONFESSANO un illecito sismico (che il GC deve segnalare ictu oculi alla Procura della Repubblica, n.d.r.) che come tale pregiudica la sanatoria edilizia, ma senza questa sanatoria edilizia non si ottiene ne è rilasciabile la sanatoria sismica.

In sostanza la ”norma” scritta (sanatoria sismica ex specifico capitolo della DGR Marche n. 975/2021) anche se la si volesse aderire è FORIERA DI NULLA.

Anzi i due soggetti (abusatore o avente causa e suo tecnico) effettuano pur sempre una “asseverazione” con profili potenziali di falsità ideologica.

Tanto per solo spirito etico.