Manifesta incostituzionalità della Legge Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 in tema di governo del territorio

di Massimo GRISANTI

Con la legge 22 novembre 2019, n. 69, pubblicata sul BURT n. 53 del 25.11.2019 la Regione Toscana opera modifiche alla propria legge fondamentale in tema di governo del territorio.
In particolare, l’art. 56 LRT 69/2019, sostituendo il primo comma dell’art. 209 LRT 65/2014 stabilisce che per gli abusi ex art. 31 d.P.R. 380/2001 la sanatoria può essere ottenuta … fino alla notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.
Appare manifesta la violazione della norma di principio fondamentale contenuta nell’art. 36 d.P.R. 380/2001, la quale stabilisce: “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.
La Corte costituzionale ha stabilito che l’acquisizione de iure dell’opera abusiva al patrimonio comunale è una sanzione amministrativa (v. sentenza n. 345/1991).
L’automaticità dell’irrogazione è fatto impeditivo dell’ottenimento del permesso a sanatoria, dipendente da un volontario comportamento del responsabile dell’abuso.
Siccome il verbale di accertamento dell’inottemperanza ha valore dichiarativo di un effetto che si è già prodotto (acquisizione de iure al patrimonio comunale), incidendo solamente ai fini dell’immissione in possesso, ne sovviene, a parere di chi scrive, l’incostituzionalità della disposizione regionale in commento per violazione dell’art. 117 Cost., terzo comma, per contrasto con la norma interposta ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
La norma regionale appare altresì violare gli articoli 3, 9, 25, 97 e 117, co. 2, lett. l) della Costituzione:
    • perché suscettibile di creare disparità di trattamento finanche all’interno del territorio regionale, nel rimettere la prescrizione del diritto al grado di solerzia degli organi comunali di vigilanza non solo nell’effettuare l’accertamento, ma addirittura nella sua notifica;
    • perché finisce per rendere indeterminabile il momento di prescrizione del diritto ex art. 2934 c.c., quale norma applicabile anche al procedimento amministrativo (v. Cons. Stato, adunanza plenaria, n. 8/2017); quindi fonte di diseguaglianza;
    • perché rimettendo alla solerzia dei pubblici dipendenti il dies a quo dell’ottenimento della sanatoria finisce per impedire a numerose opere abusive di fare gratuitamente ingresso al patrimonio comunale, con conseguenze evidenti in termini di danno erariale e di perdita di chance per la corroborazione di genuine politiche amministrative sociali (in diversi casi gli immobili abusivi finiscono per essere utilizzati per finalità sociali);
    • perché procrastinando di fatto l’ingresso gratuito al patrimonio comunale, se non addirittura impedendolo, finisce per essere una sorta di condono edilizio extraordinem e perpetua l’offesa al paesaggio.
E’ su questi temi che dovrà essere misurata l’azione del governo giallo-rosso.