Cass.Sez. III Sentenza n. 15987 del 8 aprile 2013 (CC   6 mar 2013)
Pres.Teresi Est.Andreazza Ric. P.G. in proc. Parisi
Urbanistica.Lottizzazione abusiva terzo acquirente in buona fede e condotta colposa

In tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti del terzo acquirente, qualora nei suoi confronti siano riscontrabili quantomeno profili di colpa per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. (Fattispecie nella quale la buona fede dell'acquirente è stata desunta dal prolungato comportamento omissivo della P.A., dall'esistenza di una prassi favorevole attestata dal notaio rogante e dall'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo dei venditori degli immobili).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 06/03/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 571
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 43841/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo e dal Comune di Palermo;
nel proc. nei confronti di:
Parisi Francesco, n. a Palermo il 01/04/1969;
avverso la ordinanza della Corte d'Appello di Palermo in data 06/05/2010;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo e il Comune di Palermo ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del 06/05/2010 con cui la Corte d'Appello di Palermo, accogliendo l'opposizione presentata da Parisi Francesco Paolo nei confronti dell'ordinanza del 23/04/2009, ha disposto la revoca, limitatamente alla posizione del Parisi e del proprio immobile, della confisca disposta con la sentenza del 29/1/2000 del Pretore di Palermo, divenuta definitiva il 21/12/2001. In particolare, con l'ordinanza opposta, la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di revoca del provvedimento di confisca avanzata da Parisi (mai coinvolto quale imputato nel procedimento) quale preteso acquirente in buona fede del bene oggetto di lottizzazione abusiva rilevando in particolare che già prima della data dell'acquisto era intervenuta la sentenza di condanna, di grande risonanza mediatica, dei costruttori e degli amministratori per reati contro la pubblica amministrazione alla base del successivo processo per il reato di lottizzazione di cui sopra. Con l'ordinanza impugnata, invece, la Corte ha escluso, tenuto conto anche degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità nel frattempo maturati, che Parisi versasse in colpa al momento dell'acquisto valorizzando, in particolare, l'intervenuta assoluzione definitiva degli amministratori della dante causa del Parisi sul presupposto che la loro condotta era intervenuta a distanza di lunghissimo tempo dal rilascio delle concessioni, tra l'altro negli anni sempre prorogate, e all'esito di un iter amministrativo regolarmente seguito, e senza che mai la pubblica amministrazione avesse dato segno di ritenere illegittimo l'insediamento, peraltro materialmente realizzato da altri. In definitiva, dunque, si era accertata la buona fede degli stessi soggetti imprenditoriali materialmente artefici delle vendite a privati. Lo stesso Pretore, peraltro, aveva disposto ugualmente la confisca di tutti gli immobili sol perché tale sanzione era ritenuta all'epoca (e prima dei mutamenti giurisprudenziali indotti anche dalla nota sentenza della Corte edu sul caso di "Punta Perotti") di natura reale e obbligatoria in relazione all'intrinseca Illiceità della cosa. Del resto la buona fede degli acquirenti era stata attestata anche nella sentenza di condanna, in sede civile, del Comune di Palermo al risarcimento dei danni in favore degli acquirenti stessi.
2. Il P.G. ricorrente lamenta, con un primo motivo, di violazione degli artt. 34 e 666 c.p.p., che la Corte d'Appello, abbia svolto, in sede di opposizione, una ulteriore valutazione contenutistica del merito della richiesta già vagliata in sede di incidente con mutamento, rispetto a tale prima decisione, del solo terzo componente del collegio, inalterati il Presidente e relatore. Con un secondo motivo, di violazione degli artt. 546 e 125 c.p.p. e di illogicità della motivazione, lamenta che la decisione impugnata verta sui medesimi elementi di fatto già ampiamente esaminati nel primo provvedimento, peraltro irritualmente già assistito da contraddittorio, senza che siano emerse circostanze nuove. Con un terzo motivo di violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 deduce la natura di sanzione amministrativa obbligatoria della confisca in caso di lottizzazione e l'acritico recepimento, da parte del provvedimento impugnato, delle sentenze della Corte edu anche in relazione alla nozione di reato e di pena. Con un quarto motivo di violazione sempre dell'art. 44 cit. e di illogicità della motivazione sul punto della ritenuta buona fede di Parisi, contesta la recepibilità nell'ordinamento interno dei principi espressi dalla Corte edu in punto di non confiscabilità del bene nei confronti del terzo in buona fede, giacché gli interessi di questo sono garantiti dalla possibilità, per lo stesso, di esperire avanti al giudice civile azione risarcitoria per l'equivalente, in tal modo rispettandosi anche il principio della proporzionalità stabilito dall'arti del protocollo addizionale della Corte Edu. Con un quinto motivo di illogicità manifesta della motivazione, deduce come la stessa Corte edu e la giurisprudenza di legittimità ritengano l'ordine di demolizione di opere contrastanti con le norme urbanistiche come sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio ed eseguibile nei confronti di chiunque sia stato in rapporto col bene, di qui sembrando volersi dedurre l'incongruità di una diversa conclusione con riguardo alla confisca.
Con sesto motivo di violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione deduce che l'opponente, cui un tale onere incombeva, non ha dato dimostrazione della propria buona fede in ordine alla oggettiva partecipazione ad attività lottizzatola con conseguente censurabilità della motivazione, che ha omesso di rilevare che dall'atto di compravendita emergeva che il fabbricato risultava realizzato su terreno non edificabile secondo il Prg e divenutolo solo in forza di concessioni edilizie singole rilasciate in deroga alle previsioni generali e senza piano di lottizzazione;
inoltre già prima dell'acquisto era intervenuta la sentenza di condanna dei costruttori e tecnici comunali per vari reati contro la P.a. Contesta inoltre la valorizzazione di provvedimenti giudiziari intervenuti in particolare riguardando la sentenza del Pretore soggetti terzi rispetto al Parisi e la sentenza civile altri acquirenti diversi dallo stesso.
3. Il Comune terzo interessato ricorrente deduce con un primo motivo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; dopo avere trascritto la memoria già presentata in sede di opposizione evidenzia che già all'atto di acquisto Parisi, come del resto già rilevato dalla Corte d'appello con l'ordinanza opposta, doveva essere a conoscenza della vicenda di lottizzazione sia perché già sfociata in sentenza di condanna per abuso d'ufficio dei dipendenti comunali sia perché la situazione dei luoghi, ancora priva di opere di urbanizzazione e con attività lottizzatoria ancora in corso emergeva anche dall'atto di compravendita; deduce che la stessa Corte, sulla base dei medesimi elementi che in sede di esecuzione l'avevano condotta a rigettare la richiesta di revoca, ha invece successivamente accolto l'opposizione; deduce conseguentemente che la Corte avrebbe dovuto dare espressa e puntuale contezza delle ragioni della diversa e diametralmente opposta valutazione di merito e quindi della inidoneità delle originarie argomentazioni del resto poste in rilievo dal Comune nella propria memoria. Da qui conseguirebbe, venendo richiamata pronuncia di questa Corte (n. 7651 del 2010) totale mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Con un secondo motivo, sempre volto a dedurre mancanza o manifesta illogicità della motivazione, deduce che nessuno degli elementi indicati da Parisi è idoneo a dimostrare che lo stesso abbia adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento dei doveri di informazione e conoscenza imposta dai principi della Corte di cassazione, stanti in particolare la destinazione della zona a verde agricolo e il mutamento di destinazione di Prg in forza, del tutto illegittimamente, delle concessioni edilizie rilasciate e gli ulteriori elementi già sopra richiamati. Di contro deduce come irrilevanti tutti gli elementi valorizzati dalla Corte (come il solo successivo sequestro preventivo, l'avvenuto pagamento di vari tributi e le statuizioni di varie autorità giurisdizionali). 4. In data 31/05/2012 Parisi Francesco Paolo ha presentato memoria illustrativa con cui premette che la Corte territoriale già in prima battuta ha revocato la confisca nei confronti di altri acquirenti e che il relativo ricorso per cassazione proposto è stato già rigettato da questa Corte; nel merito dei ricorsi deduce anzitutto l'inammissibilità del ricorso del P.G. in particolare rilevando, al di là del contenuto in termini fattuali, che il P.G. non è legittimato a ricorrere avverso i provvedimenti emessi in sede di esecuzione (all'uopo richiamando Sez. 1, n. 943 del 22/03/1999);
inoltre entrambi i ricorsi sono inammissibili deducendo gli stessi questioni di fatto o pretendendo una diversa lettura delle stesse, operata per di più escludendo gli elementi indicativi della buona fede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Va anzitutto premesso che, contrariamente a quanto invocato, con memoria, dall'interessato Parisi, il ricorso del P.G. è ammissibile essendo le funzioni di giudice dell'esecuzione state svolte dalla Corte d'Appello presso la quale lo stesso P.G. ha rivestito il ruolo di parte nel relativo procedimento, essendo dunque non correttamente richiamato l'indirizzo di questa Corte che ha ritenuto si inammissibile il ricorso del P.G. avverso i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione allorquando, però, evidentemente, le relative funzioni siano state svolte dal Tribunale (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, P.G. in proc. De Giglio, Rv. 2542224).
Ciò posto, il primo ed il secondo motivo del ricorso del P.G. sono inammissibili giacché manifestamente infondati. Quanto al primo, perché, come già chiarito da questa Corte, anche a voler prescindere dal fatto che l'incompatibilità non eccepita non potrebbe comunque dar luogo a causa di nullità del provvedimento, il giudice che ha adottato il provvedimento "de plano" non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 avverso il medesimo provvedimento (Sez. 1, n. 14928 del 21/02/2008, Marchitelli, Rv. 245198; Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009, Reitano, Rv. 245198); e quanto al secondo perché, esattamente in senso contrario a quanto argomentato dal ricorrente, l'opposizione è propriamente funzionale a provocare una più approfondita valutazione degli stessi elementi già considerati nel provvedimento adottato "de plano".
6. I restanti motivi del ricorso del P.G. nonché i motivi del ricorso del Comune di Palermo, tutti volti sotanzialmente a contestare, nel merito, il provvedimento di revoca della confisca, anche in relazione alla ritenuta buona fede del terzo acquirente, sono infondati.
Va premesso che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 14928 del 09/04/2008, Marchitelli, e Sez. n. 42107 del 12.11.2008, Banca) - il soggetto che rivendichi la illegittimità, nei suoi confronti, della disposta confisca - qualora non abbia partecipato al procedimento nel quale è stata applicata la misura e sia quindi rimasto estraneo ai giudizio di merito - pur non avendo ovviamente diritto di impugnare la sentenza nella quale la sanzione ablatoria è stata applicata, può chiedere la restituzione del bene confiscato esperendo incidente di esecuzione, nell'ambito del quale può svolgere le proprie deduzioni e fare istanze per l'acquisizione di elementi utili ai fini della decisione. In tale ambito è dunque consentito al giudice dell'esecuzione valutare, sia pure ai soli fini riguardanti la confisca, la implicazione (che deve essere caratterizzata quanto meno da profili di colpa) nella lottizzazione medesima del soggetto che, dichiarandosi "terzo estraneo", chieda la restituzione della parte di sua pertinenza del compendio immobiliare confiscato.
Quanto poi all'applicazione della confisca prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, comma 2, art. 44 (in precedenza, della L. n. 47 del 1985, art. 19) nei confronti dell'acquirente di una porzione del terreno abusivamente lottizzato ovvero di una unità immobiliare edificata nel contesto di un'Illecita attività lottizzatoria, va anzitutto ribadito che: a) il reato di lottizzazione abusiva può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo; b) la lottizzazione abusiva ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale; c) la condotta dell'acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello (vedi, tra le altre, Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Belloi e altri, Rv. 241098; Sez. U., n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190829) e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (vedi sentenza Corte Costituzionale n. 364 del 1988); d) l'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio; e) la contravvenzione di lottizzazione abusiva ben può essere commessa per colpa (vedi, tra le tante, Sez. 3 n. 39916 del 01/07/2004, Lamedica ed altri, Rv. 230084; Sez. 3, n. 36940 del 11/05/2005, Stiffì ed altri, Rv. 232189; 27.2.2007, Barletta; 21.11.2007, Quattrone; Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Belloi e altri, Rv. 241098; Sez. 3, n. 14326 del 10/01/2008, Zortea, non massimata; Sez. 3, n. 17865 del 17/03/2009, P.M. in proc. Quarta e altri, Rv. 243750), non essendo ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42 c.p., comma 4, ponendosi, in particolare, il compratore che ometta di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore; f) questa Corte ha ormai ripetutamente affermato, in correlazione con la necessità del rispetto dei principi di cui all'art. 7 della Convenzione Edu riaffermata anche dalla Corte Edu in particolare con le sentenze pronunziate rispettivamente il 30/06/2007 ed il 20/01/2009, ricorso n. 75909/01 proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed altri - e con l'esigenza, riaffermata in plurime occasioni, dalla Corte costituzionale, di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale (vedi sentenze n. 348 e 349 del 2007 e, nel tema specifico della confisca nei confronti dei terzi, sentenza n. 239 del 2009), che per disporre la confisca prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente "condannato", in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, anche laddove, per una causa diversa (come ad esempio l'intervenuto decorso della prescrizione) non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena (vedi, tra le altre, Sez. 3, n. 39078 del 13/07/2009, Apponi e altri, Rv. 245347;
Sez. 3, n. 21188 del 30/04/2009, Casasanta e altri, Rv. 243630; Sez. 3, n. 9982 del 21/11/2007, Quattrone, Rv. 238984).
7. Ciò posto, va anzitutto osservato che sono inammissibili tutte le considerazioni che evochino questioni in fatto, sulle quali vi sia stata, da parte del provvedimento impugnato, adeguata e non illogica motivazione; ne' possono essere dedotte pretese disparità interpretative rispetto ad altro istituto, ovvero la demolizione del manufatto abusivo, estraneo alla questione di specie; va anche aggiunto, in particolare con riferimento al primo motivo del ricorso del Comune di Palermo, ove si deduce che la Corte, sulla base dei medesimi elementi che in sede di esecuzione l'avevano condotta a rigettare la richiesta di revoca, ha invece successivamente accolto l'opposizione, che, in ogni caso, anche laddove gli elementi valutati fossero stati effettivamente i medesimi, il vizio consistente nella contraddittorietà della motivazione è necessariamente interno al provvedimento e non può essere desunto in base ad una semplice diversa valutazione operata in due distinti provvedimenti (vedi Cass. n. 25703 del 23/05/2003, Below, Rv. 226047).
Recepibili dunque, solo in tali limiti le doglianze attinenti alla revoca della confisca, va osservato che la fattispecie in esame appare porsi su una situazione equivalente a quella di cui la Corte di Strasburgo si è occupata con le già richiamate sentenze del 2007 e del 2009 sul ricorso n. 75909/01 proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed altri, sentenze nelle quali venne osservato che gli imputati avevano commesso un errore inevitabile e scusabile in sede di interpretazione delle norme violate, giacché i funzionari del Comune di Bari avevano assicurato i ricorrenti della regolarità dell'intervento edilizio autorizzato. Nella fattispecie in esame, infatti, su di un piano analogo, il Comune di Palermo (ente esponenziale dei pubblici interessi), per lunghissimi anni, ha omesso di esercitare la dovuta vigilanza sull'assetto del territorio e non ha applicato le sanzioni amministrative di propria competenza che la legge correla alle lottizzazioni abusive. Lo stesso Pretore di Palermo, poi, con la sentenza del 29 gennaio 2000, dopo avere duramente stigmatizzato l'operato di sindaci, assessori, dirigenti e funzionari, ebbe a rinviare gli atti alla Procura affinché si approfondissero le indagini non a carico degli acquirenti ma a carico di altri soggetti pubblici sia per l'ipotesi in correità e favoreggiamento nel reato di lottizzazione abusiva sia per quella di omissione di atti di ufficio. È rimasta inerte anche la Regione Siciliana, pur munita di potestà di annullamento dei provvedimenti comunali e di poteri sanzionatori sostitutivi. Non può disconoscersi, dunque, un oggettivo riverbero degli anzidetti comportamenti omissivi sulla valutazione di un affidamento in buona fede da parte degli acquirenti degli Immobili.
Efficacia determinante deve riconoscersi, comunque, alla circostanza dell'intervenuta assoluzione, per carenza dell'elemento soggettivo, di coloro che hanno originariamente venduto le unità immobiliari in oggetto (ovvero gli amministratori prò tempore della s.r.l. "Poggio Mondello"). Il Pretore di Palermo, nella sentenza irrevocabile del 2000, ha infatti ritenuto che quegli amministratori non fossero consapevoli di commettere un illecito, "tenuto conto del lunghissimo lasso di tempo intercorso tra il rilascio delle concessioni edilizie e l'attività dagli stessi posta in essere, senza che la pubblica amministrazione avesse nel frattempo mai dato segno di volere ritenere illegittimo "insediamento abitativo realizzato". A fronte di tali considerazioni sarebbe quanto meno del tutto illogico da una parte ritenere in buona fede I venditori e dall'altra ritenere in mala fede gli acquirenti. I notai stipulanti, del resto, evidenziavano negli atti pubblici di trasferimento la destinazione a verde agricolo della zona, ma attestavano che poteva comunque addivenirsi alla stipulazione tenuto conto che gli uffici comunali preposti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, per le edificazioni nelle zone di verde agricolo, si adeguavano senza eccezioni alla prassi (la cui vigenza non risulta smentita dai ricorrenti) di rilasciare concessioni singole con mero riferimento all'indice fondiario e senza richiedere un previo piano attuativo. 8. In conclusione, ed in conformità a quanto già statuito da questa Sezione con le sentenze n. 45833 del 13/10/2012, Comune di Palermo in proc. Ferrigno e altri, Rv. 253853 e n. 38738 del 27/04/2012, P.G., e Comune di Palermo in proc. Castagna e altri, non massimate), ambedue i ricorsi devono essere rigettati ed il ricorrente Comune di Palermo deve essere condannato ai pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente Comune di Palermo al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013