Cass. Sez. III n. 965 del 13 gennaio 2014 (Cc 3 dic 2013)
Pres.Squassoni Est.Marini Ric. Gabrieli e altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e frazionamento di terreno agricolo con opere conformi alla destinazione d'uso
Non integra il reato di lottizzazione abusiva il frazionamento di un terreno in più lotti, all'interno dei quali siano realizzate opere conformi alla vocazione agricola dell'area, trattandosi di interventi che non costituiscono mutamento della destinazione d'uso o trasformazione in senso urbanistico della zona. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il sequestro dei terreni sui quali erano state messe a dimora siepi e piante di alto fusto e realizzate opere irrigue).
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. SQUASSONI Claudia          - Presidente  - del 03/12/2013
 Dott. AMOROSO   Giovanni         - Consigliere - SENTENZA
 Dott. MARINI    Luigi       - rel. Consigliere - N. 2178
 Dott. GENTILI   Andrea           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. SARCELLA  Alessio          - Consigliere - N. 36060/2013
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 GABRIELI Rodolfo, nato a Trecenta l'11/3/1961;
 GABRIELI Fabiola, nata a Mantova il 27/11/1990;
 GABRIELI Maggy, nata a Mantova il 9/4/1988;
 avverso l'ordinanza del 1/8/2012 del Tribunale di Mantova che ha  confermato il decreto di sequestro emesso dal Giudice delle indagini  preliminari del Tribunale in sede in data 28/6/2012 in relazione al  reato di lottizzazione abusiva compiuto mediante la suddivisione  dell'unico lotto, ricadente in area naturalistica (Parco del Mincio  istituito con L.R. 8 settembre 1984, n. 47), lavori di livellamento  del terreno e di scavo e mediante la realizzazione di ulteriori  interventi, quali l'impianto di siepi e alberi e lo scavo di un  pozzo;
 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  generale, dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso chiedendo accogliersi  il ricorso e annullare l'ordinanza con rinvio;
 udito per i ricorrenti l'avv. Tranfo Giacomo, che ha concluso  chiedendo annullarsi l'ordinanza senza rinvio.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Con ordinanza del 1/8/2012 il Tribunale di Mantova ha confermato  il decreto di sequestro emesso dal Giudice delle indagini preliminari  del Tribunale in sede in data 28/6/2012 in relazione al reato di  lottizzazione abusiva compiuto mediante la suddivisione dell'unico  lotto, ricadente in area naturalistica (Parco del Mincio istituito  con L.R. 8 settembre 1984, n. 47), lavori di livellamento del terreno  e di scavo e mediante la realizzazione di ulteriori interventi, quali  l'impianto di siepi e alberi e lo scavo di pozzi.
 2. Avverso tale provvedimento i sigg. Gabrieli propongono unico  ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
 a. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett.  b) per omessa o apparente motivazione del provvedimento; la  motivazione si sostanzia in argomenti logici di natura circolare e  nella ripetizione dei medesimi concetti, omettendo così di  affrontare il tema della trasformazione dei terreni e della  destinazione dell'intervento a fini edificatori e non, come sostenuto  dai ricorrenti, alla realizzazione di attività vivaistica;
 b. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett.  b) in relazione al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 30 e 44 per  avere il Tribunale operato in modo incoerente le categorie di  lottizzazione materiale e giuridica, senza indicare elementi certi  dell'abuso e una situazione non equivoca che integri il "fumus" di  reato.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi  dell'art. 620 cod. proc. pen. e i beni sequestrati devono essere  restituiti agli aventi diritto.
 2. La Corte ritiene che i ricorrenti colgano nel segno quando  evidenziano la presenza di passaggi motivazionali non rispettosi dei  criteri ermeneutici e non in grado di sostenere l'esistenza del  "fumus" di reato in relazione alle opere effettivamente realizzate.  3. Va, infatti, premesso che risulta del tutto estraneo al presente  procedimento qualsiasi accertamento rispetto alle condotte tenute da  terzi su terreni di proprietà dei medesimi, con la conseguenza che  deve essere espunto dalla motivazione dell'ordinanza impugnata il  riferimento alla condotta lottizzatoria terze persone, che si  assumono legate ai ricorrenti da vincoli sociali, in quanto si tratta  di elemento non sottoposto al contraddittorio e, per di più, di  elemento che nulla può dire circa le intenzioni dei ricorrenti e  circa la portata delle opere da questi realizzate.
 4. Ciò detto, non è dato alla Corte comprendere come la  suddivisione di poco meno di 5.000 metri quadrati di terreno  agricolo, con formazione di tre lotti verosimilmente ciascuno con  superficie inferiore a 2000 metri quadrati; la realizzazione di pozzi  e impianti di irrigazione; la posa in opera di siepi e oltre 400  piante di alto fusto siano elementi incompatibili con la versione  offerta dai ricorrenti e giustifichino l'ipotesi che oltre  all'impianto di 400 nuove piante fossero in procinto di realizzazione  opere edilizie non consentite. Nessun elemento concreto è stato  addotto in questa direzione dal Tribunale e deve concludersi che la  motivazione ne risulta viziata sul piano del percorso logico e sul  piano del rapporto fra circostanze di fatto e fattispecie legale.  5. Afferma il Tribunale (pag. 4) che il reato è integrato anche dal  solo avvio di opere di trasformazione urbanistica o edilizia in  violazione delle prescrizioni vigenti, oppure di opere che denuncino  una illegittima destinazione edificatoria. Si tratta di principi in  sè condivisibili e più volte fissati da questa Corte, ma non si  comprende come detti requisiti trovino sostanza nelle circostanze  accertate. Deve infatti escludersi che la sola suddivisione in tre  lotti sia sufficiente per dedurre la destinazione dei terreni a scopo  edificatorio (non risulta che siano stati ravvisati sul luogo ne'  opere di fondazione, ne' inizi di edificazione, ne' presenza di  attrezzature e materiali compatibili con tale ipotesi); ne' si  comprende come detta suddivisione e le conseguenti installazioni di  siepi e alberi di alto fusto possa essere considerata come una  illegittima trasformazione di un'area agricola.
 6. Posto che l'ordinanza ha esaminato compiutamente gli elementi  presenti in atti e che su di essi ha fondato una valutazione che la  Corte ritiene non coerente sul piano logico e non corretta sul piano  ermeneutico, il provvedimento deve essere annullato senza rinvio ai  sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.. All'annullamento dell'ordinanza  consegue analoga sorte per il decreto impositivo del vincolo e la  caducazione del titolo comporta che i beni sequestrati vengano  restituiti agli aventi diritto.
 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di  			sequestro del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di  			Mantova emesso in data 28/6/2012 e dispone restituirsi i beni agli  			aventi diritto.
 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 cod. proc.  			pen..
 Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
 Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2014
                    



