Cass. Sez. III n. 4435 del2 febbraio 2012 (Ud.20 dic. 2011)
Pres.Fiale Est.Marini Ric.Simcic
Urbanistica.Baracca in legno
Non integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l'edificazione di una baracca in legno avente superficie di un metro quadrato e altezza modesta, incompatibile con finalità abitative anche solo temporanee e non ancorata stabilmente al suolo, non potendo ad essa applicarsi il concetto di costruzione previsto dall'art. 3 del citato d.P.R.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. FIALE     Aldo             - Presidente  - del 20/12/2011
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. MULLIRI   Guicla           - Consigliere - N. 2845
 Dott. MARINI    Luigi            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. SARNO     Giulio           - Consigliere - N. 19292/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 SIMCIC Serenella, nata a Trieste il 4 Agosto 1953;
 Avverso la sentenza emessa in data 2 Febbraio 2011 dalla Corte di  			Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di  			Trieste in data 28 Maggio 2008 che la ha condannata alla pena,  			condizionalmente sospesa, di dieci giorni di arresto e 4.000,00 Euro  			di ammenda per il reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,  			art. 44 in relazione alla edificazione abusiva di una tenda e di una  			baracca in legno. Fatto commesso nella primavera dell'anno 2006.  			Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Luigi Marini;
 Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. LETTIERI Nicola,  			che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio  			perché il fatto non sussiste.
 RILEVA
 Con sentenza del Tribunale di Trieste in data 28 Maggio 2008 la  			Sig.ra Simcic è stata condannata alla pena, condizionalmente  			sospesa, di dieci giorni di arresto e 4.000,00 Euro di ammenda per il  			reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 in relazione  			alla edificazione abusiva di una tenda e di una baracca in legno.  			L'odierna ricorrente e due altre persone erano state tratte a  			giudizio per avere realizzato abusivamente delle strutture in legno  			destinate ad essere utilizzale unitamente alle roulottes installate  			su un terreno in uso alla stessa Sig.ra Simcic. Il Tribunale ha  			ritenuto di assolvere i due coimputati dal reato edilizio "perché il  			fatto non sussiste" ed ha condannato la sola Sig.ra Simcic  			ritenendo che la stessa utilizzasse stabilmente la baracca  			realizzata.
 La Corte di Appello di Trieste ha respinto i motivi di impugnazione  			proposti con i quali si lamentava la contraddittorietà della prima  			sentenza sotto il profilo della incomprensibile condanna della sola  			imputata a fronte di una situazione di fatto che risultava identica  			per i tre imputati e si lamentava il mancato accertamento della  			precarietà dell'opera e dell'assenza di prove circa la  			responsabilità dell'imputata nella edificazione dell'opera stessa.  			Avverso tale decisione la Sig.ra Smicic propone ricorso lamentando:
 1. errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606  			c.p.p., lett. b) ed e) per avere i giudici omesso di considerare che  			una piccolissima baracca di legno non ancorata al suolo, tanto che  			una volta rimossa non è rimasta traccia alcuna della sua presenza,  			non comporta alcuna modifica "sostanziale" dei luoghi (L.R. n. 52 del  			1991, art. 61) e non comporta trasformazione edilizia nei termini  			previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3;
 2. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in  			relazione alla L.R. n. 19 del 2009, art. 4, comma 1, letta), n. 5,  			che richiede la "permanenza" dell'installazione su suolo non  			edificato;
 3. vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), difettando ogni  			indicazione circa l'epoca della costruzione della baracca, con  			conseguente difetto di motivazione in ordine al requisito della  			permanenza dell'installazione.
 OSSERVA
 La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento.  			La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e, in  			particolare, la ricostruzione delle caratteristiche della piccola  			baracca in legno impongono alla Corte di prendere atto di alcune  			circostanze essenziali ai fini del giudizio sulla corretta  			applicazione della legge: la costruzione in legno risulta avere  			superficie prossima ad un metro quadrato, altezza modesta e  			incompatibile con anche solo temporanee finalità abitative; risulta  			non ancorata stabilmente al suolo: appare per materiali e dimensioni  			manifestamente non rilevante rispetto alla tutela del territorio.  			Difettano, dunque, i requisiti minimi perché alla struttura  			realizzata dalla ricorrente possa applicarsi il concetto di  			"costruzione" come definito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3.  			Tale considerazione impone di considerare errata l'applicazione della  			legge al caso concreto operata dai giudici di merito e di concludere  			per l'evidente insussistenza del fatto, con conseguente applicazione  			della disposizione contenuta nell'art. 620 c.p.p..  			P.Q.M.
 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non  			sussiste.
 Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
 Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2012
                    



