Cass. Sez. III n. 41451 del 14 novembre 2011 (Cc. 29 set. 2011)
Pres. Ferrua Est. Lombardi Ric. Oliveri
Urbanistica. Permesso di costruire e completamento delle opere
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001 la proroga del permesso di costruire, che può essere disposta (“per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso”) e per le ragioni indicate nell'ultima parte del predetto comma: (“esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive .... ”), riguarda la mera esecuzione dei lavori già approvati e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio, che non può essere modificato nel suo contenuto con Patto di proroga. Ben diverso è il permesso di costruire rilasciato ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPR n. 380/2001 per consentire il completamento delle opere, nell'ipotesi di mancata ultimazione dell'intervento edilizio nei termini stabiliti dall'originario permesso di costruire ovvero nel termine eventualmente prorogato. E' evidente, infatti, che, salva l'ipotesi di lavori realizzabili in base a denuncia di inizio attività, si tratta di un provvedimento adottato a seguito della integrale rivalutazione del progetto dell'opera e della sua conformità agli strumenti urbanistici, mentre è in re ipsa che il nuovo permesso di costruire può prevedere sia la mera assegnazione di un nuovo termine per la prosecuzione dei lavori, consentendo il completamento delle opere non ancora realizzate, sia apportare modifiche al progetto originario.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. FERRUA   Giuliana          - Presidente  - del 29/09/2011
 Dott. TERESI   Alfredo           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. LOMBARDI Alfredo Maria     - Consigliere - N. 1670
 Dott. FRANCO   Amedeo            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. MARINI   Luigi             - Consigliere - N. 257/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Avv. Vemazza Andrea, difensore di fiducia di Oliveri Claudio, n. a  			Rapallo il 24.3.1959;
 avverso l'ordinanza in data 14.12.2010 del Tribunale di Genova, con  			la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di  			un'area e di manufatti emesso dal G.I.P. del Tribunale di Genova in  			data 17.11.2010;
 Udita la relazione fatta dai Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo  			Maria;
 Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
 Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. VOLPE  			Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
 Udito il difensore dell'indagato, Avv. Paone Angelo, in sostituzione  			dell'Avv. Vemazza Andrea, che ha concluso per l'accoglimento del  			ricorso.
 CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
 Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Genova, in funzione di  			giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo  			di un'area e di manufatti emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in  			data 17.11.2010 nei confronti di Oliveri Claudio, indagato dei  			reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di  			cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs n. 42 del 2004, art. 181, commi 1 e 1  			bis; c) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4; d) di  			cui all'art. 483 c.p.. I reati di cui all'imputazione sono stati  			ascritti all'Oliveri per avere, tra l'altro, posto in essere in  			località One-Bana del Comune di Camogli, zona sottoposta a vincolo  			paesaggistico - ambientale, interventi in assenza di un valido  			permesso di costruire ovvero in difformità della concessione  			edilizia e successivi provvedimenti di proroga, consistiti nel  			collocamento di baraccamenti, costituiti da tettoie e container  			destinati a ospitare cabine da spiaggia e attrezzature relative ad  			attività balneari, nella pavimentazione in rilevato cementizio di  			un'area di 500 mq., nella realizzazione di un deposito di rifiuti  			propri e provenienti da terzi costituiti da residui di attività di  			demolizioni edilizie, nonché per avere effettuato l'abbancamento e  			lo spandimento sul suolo di tali rifiuti in assenza dei test di  			cessione.
 Il Tribunale del riesame, preso atto che l'Oliveri era munito di  			concessione edilizia n. 66 del 12.6.2000, di successivo permesso di  			costruire n. 92 del 18.10.2004 e di ulteriori atti di proroga per la  			sistemazione di un'area ad uso agricolo mediante la realizzazione di  			terrazzamenti e riporti, effettuando i riempimenti con terreno  			vegetale proveniente da terra da scavo, ha affermato la sussistenza  			del fumus dei reati oggetto di indagine, in sintesi, ravvisando la  			illegittimità dei successivi atti di proroga de permesso di  			costruire per assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni  			giustificatrici dei provvedimenti, nonché la totale difformità  			degli interventi rispetto agli stessi provvedimenti autorizzatoli,  			con riferimento alla realizzazione di opere non previste, alla  			utilizzazione per la sistemazione dell'area di rifiuti provenienti da  			demolizioni edilizie, senza che fosse stato eseguito il test di  			cessione, anche in violazione delle prescrizioni di cui alla  			autorizzazione per la gestione di rifiuti mediante procedura  			semplificata.
 L'ordinanza ha altresì affermato l'esistenza delle esigenze  			cautelari che hanno giustificato la misura in considerazione del  			pericolo di prosecuzione delle attività illecite.
 Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato,  			che la denuncia per violazione di legge e carenza assoluta di  			motivazione.
 Con sette mezzi di annullamento il ricorrente denuncia:
 1) Violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001,  			artt. 10, 15 e 20 e L.R. Liguria n. 16 del 2008, art. 34, comma 5.  			Premesso che il decreto che ha disposto la misura cautelare aveva  			configurato quali atti di proroga tutti i provvedimenti successivi  			alla concessione edilizia n. 66 del 2000, mentre l'impugnata  			ordinanza ha ritenuta illegittima solo l'attività successiva alla  			scadenza del permesso di costruire n. 92 del 2004, per  			illegittimità dei successivi atti di proroga, si denuncia l'erronea  			qualificazione, come atto di proroga, del permesso di costruire in  			variante n. 31 del 23.3.2009. Si deduce, in sintesi, che detto  			provvedimento è pienamente conforme alle disposizioni di legge  			citate, trattandosi dell'approvazione di un autonomo progetto, da  			qualificarsi, quindi, come nuovo titolo edilizio.
 2) Violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art.  			15, comma 3, e L.R. Liguria n. 16 del 2008, art. 34, comma 6.  			Con il mezzo di annullamento si ribadisce la piena legittimità ai  			sensi delle disposizioni citate della emanazione del permesso di  			costruire per la prosecuzione delle opere anche dopo la scadenza del  			termine previsto dall'originario provvedimento abilitativo.  			3) Violazione ed errata applicazione della L. n. 2248 del 1865, artt.  			4 e 5 all. E, art. 97 Cost., comma 2, e art. 103 Cost., comma 1,  			della L. n. 241 del 1990.
 Si deduce, in sintesi, che il giudice ordinario non può disapplicare  			i provvedimenti amministrativi ed, in particolare, il permesso di  			costruire in considerazione di vizi di motivazione del provvedimento,  			costituendo peraltro il rilascio del permesso di costruire un atto  			dovuto.
 Si osserva in proposito che secondo l'attuale indirizzo  			interpretativo di questa Corte la disapplicazione può conseguire  			solo all'accertamento della illegittimità sostanziale dell'atto per  			contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici.  			4) Violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e carenza  			assoluta di motivazione.
 Si sostiene che dinanzi al Tribunale del riesame era stata dedotta la  			natura precaria della installazione di cinque container nell'area, in  			quanto funzionali all'attività del cantiere, ma l'ordinanza ha  			totalmente omesso di motivare sul punto. Si deduce inoltre che i  			descritti manufatti e la realizzazione della piattaforma non  			giustificano il sequestro di un'area di 22.000 mq.
 5) Violazione di legge con riferimento alla disapplicazione della DIA  			del 10.5.2007. Omessa vantazione della persistenza del periculum con  			riferimento alla sopravvenuta sanatoria di cui al permesso di  			costruire n. 31/2009.
 Premesso che con la citata denuncia di inizio attività si comunicava  			al Comune di Camogli l'utilizzazione di detriti per le operazioni  			di riempimento, si deduce la illegittimità della disapplicazione di  			tale provvedimento autorizzatorio in quanto fondata solo su ritenuti  			vizi di motivazione ovvero carenza dei necessari requisiti formali.  			Si deduce inoltre che per l'attività posta in essere era intervenuta  			la sanatoria costituita dal permesso di costruire n. 31 del 2009,  			che, a differenza del precedente permesso n. 92/2004, non ha più  			richiesto l'uso esclusivo di terreno vegetale per attività di  			riempimento e, quindi, non conteneva il divieto di far uso di  			detriti. Si deduce anche che a seguito degli accertamenti eseguiti è  			risultato che i detriti utilizzati corrispondono solo a circa il 9  			per cento del totale del materiale impiegato.
 6) Carenza di motivazione con riferimento alla violazione in materia  			di rifiuti.
 Si denuncia l'omesso esame della documentazione prodotta con  			riferimento alle violazioni contestate in materia di rifiuti ed, in  			particolare, la comunicazione relativa all'intenzione del ricorrente  			di effettuare attività RIO fin dal 2004; altra documentazione dalla  			quale emergeva l'erroneità del dato relativo all'abbancamento di  			detriti ed alla esecuzione di un test di cessione sui detriti  			abbancati nel 2007.
 7) Irrilevanza della lettera della Provincia di Genova per  			giustificare la misura.
 Si osserva che nella impugnata ordinanza viene anche citata una  			comunicazione della Provincia di Genova afferente ai fatti di cui  			alla contestazione e se ne deduce la assoluta irrilevanza,  			trattandosi solo di una presa d'atto dell'esito delle indagini  			eseguite dal NOE.
 I primi due motivi di ricorso sono fondati.
 Ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 15, comma 2, la proroga del  			permesso di costruire, che può essere disposta ("per fatti  			sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso") e per  			le ragioni indicate nell'ultima parte del predetto comma:
 ("esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da  			realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-  			costruttive...."), riguarda la mera esecuzione dei lavori già  			approvati e non implica alcun controllo sulla legittimità  			complessiva del progetto di intervento edilizio, che non può essere  			modificato nel suo contenuto con l'atto di proroga.
 Ben diverso è il permesso di costruire rilasciato ai sensi del  			D.P.R. n. 380 del 2001, art. 15, comma 3, per consentire il  			completamento delle opere, nell'ipotesi di mancata ultimazione  			dell'intervento edilizio nei termini stabiliti dall'originario  			permesso di costruire ovvero nel termine eventualmente prorogato.  			È evidente, infatti, che, salva l'ipotesi di lavori realizzabili in  			base a denuncia di inizio attività, si tratta di un provvedimento  			adottato a seguito della integrale rivalutazione del progetto  			dell'opera e della sua conformità agli strumenti urbanistici, mentre  			è in re ipsa che il nuovo permesso di costruire può prevedere sia  			la mera assegnazione di un nuovo termine per la prosecuzione dei  			lavori, consentendo il completamento delle opere non ancora  			realizzate, sia apportare modifiche al progetto originario.  			Nella sostanza la differenza tra i due provvedimenti è data dal  			fatto che il primo è fondato solo sulla valutazione delle ragioni  			che giustificano la prosecuzione dei lavori, secondo la previsione  			del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 15, comma 2, senza che venga  			sottoposto ad esame il permesso di costruire già rilasciato.  			Specificazione delle ragioni che costituisce il fondamento della  			legittimità del provvedimento e, pertanto, la loro mancata  			enunciazione è sindacabile dal giudice ordinario.
 Nel secondo caso sono irrilevanti le ragioni per le quali i lavori  			non sono stati completati nel termine all'uopo previsto, mentre è  			necessaria la rivalutazione del progetto nella sua globalità,  			secondo il procedimento disciplinato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art.  			20, con il rilascio di un nuovo permesso di costruire, che può anche  			limitarsi a confermare quello precedente.
 Peraltro, non appare coerente con la logica del sistema e le esigenze  			di governo e tutela del territorio la previsione che la decadenza del  			permesso di costruire impedisca qualsiasi ulteriore intervento, tra  			essi compresa la mera prosecuzione delle opere già iniziate.  			Orbene, emerge dal provvedimento impugnato che la misura cautelare  			risulta essere stata adottata precipuamente in considerazione della  			illegittimità globale dell'intervento, in quanto fondato su un atto  			di proroga del permesso di costruire n. 92 del 2004 ritenuto  			illegittimo, mentre non è stata valutata la configurabilità del  			permesso di costruire n. 31 del 2009 quale autonomo provvedimento  			emesso dalla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 380 del  			2001, art. 15, comma 3, (il cui disposto corrisponde sostanzialmente  			a quello dell'art. 34, comma 6, della L.R. Liguria n. 16 del 2008),  			sicché occorre un nuovo esame di tale provvedimento alla luce degli  			enunciati principi di diritto e mediante il controllo del  			procedimento seguito per la sua approvazione.
 Il terzo motivo di ricorso è evidentemente assorbito  			dall'accoglimento dei primi due, così come può affermarsi in  			generale per i successivi, richiedendosi ai giudici del riesame una  			rivalutazione complessiva della vicenda.
 Per completezza di esame va comunque osservato che il quarto motivo  			di gravame è, in ogni caso, infondato con riferimento alla nozione  			di precarietà dell'opera, che è stata correttamente applicata dai  			giudici di merito, considerato che l'uso dei container non risultava  			affatto connesso alle esigenze di cantiere, ma destinato a soddisfare  			altre esigenze durevoli nel tempo.
 Anche con riferimento alla DIA, fatto salvo l'effetto eventualmente  			sanante del permesso di costruire n. 31 del 2009, i giudici di  			merito ne hanno correttamente affermata la illegittimità per avere  			introdotto una variante essenziale all'originario permesso di  			costruire (punto che non ha formato oggetto di censura), sicché  			detta variante doveva essere approvata a sua volta mediante permesso  			di costruire.
 Il penultimo e l'ultimo motivo riguardano l'accertamento di merito,  			che dovrà necessariamente far seguito al riesame della vicenda in  			punto di diritto.
 L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata per un nuovo  			esame che tenga conto dei principi di diritto affermati in materia di  			proroga del permesso di costruire e di rilascio di un nuovo permesso  			per il completamento delle opere.
 P.Q.M.
 La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame  			al Tribunale di Genova.
 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre  			2011.
 Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011
                    



