Cass. Sez. III n. 24396 del 24 giugno 2022 (UP 20 gen 2022)
Pres. Aceto Est. Andronio Ric. Cecco
Urbanistica.Parametri di applicazione per la particolare tenuità del fatto

Nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. sono costituti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sul carico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento. Inoltre, in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, la particolare tenuità del fatto va verificata tenendo conto del bene giuridico protetto e dell’interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità dal rischio sismico

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 gennaio 2021, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola del 2 novembre 2017, con la quale l’imputato era stato condannato – ritenuto sussistente il vincolo della continuazione – alla pena di cinque mesi di arresto, per avere: A) in violazione dell’art. 44, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, in qualità di proprietario e committente, realizzato un manufatto edilizio di ampliamento al terso piano di un edificio, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di permesso di costruire; B) in violazione degli artt. 83, 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 2 della legge regionale n. 9 del 7 gennaio 1983, eseguito i lavori in zona sismica omettendo di depositare, prima dell’inizio degli stessi, il progetto al genio civile.

2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di censura, si lamenta l’erronea applicazione degli artt. 157-159 cod. pen. in riferimento agli artt. 108 e 129 cod. proc. pen. In particolare, secondo quando sostenuto da parte ricorrente, la prescrizione del reato sarebbe già maturata alla data del 27 giugno del 2020, dato che il termine prescrizionale – sospeso in grado di appello per rinuncia del difensore al mandato difensivo per incompatibilità sopravvenuta in ragione della carica assunta presso il comune di Terzigno, parte offesa nel presente procedimento – dovrebbe trovare la sua disciplina eventualmente nell’art. 108 cod. proc. pen. e non nell’art. 159 comma 1, n. 3), cod. pen. Si tratterebbe, infatti, di un rinvio d’ufficio e non di un impedimento imputabile al difensore. La Corte d’appello avrebbe dunque omesso di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.2. Con un secondo motivo, si lamentano l’erronea applicazione degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione quanto alla prescrizione dei reati. Secondo la difesa, la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto, visto che nei diversi gradi di giudizio era stata prodotta documentazione per dimostrare che l’opera in questione risultava realizzata dal 2008, in epoca anteriore rispetto all’accertamento dei pretesi illeciti.
2.3. In terzo luogo, si lamentano l’erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 131-bis cod. pen. nonché la contraddittorietà della motivazione. Secondo quanto prospettato da parte ricorrente la motivazione dovrebbe essere considerata nulla nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto non praticabile l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. per il solo fatto che il manufatto si trovi nel territorio di Terzigno. Ad avviso della difesa, infatti, l’ubicazione del manufatto non è un requisito pertinente nella valutazione circa l’applicabilità della disposizione in esame, dovendosi piuttosto avere riguardo alla offensività e alla abitualità della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo di doglianza, con cui si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è inammissibile. Infatti, come emerge dai verbali di causa, il cui contenuto non è stato neppure richiamato dalla difesa, il rinvio era stato disposto per esigenza difensiva. Infatti, vi era stata la nomina di un difensore d’ufficio a seguito di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia; difensore d’ufficio che aveva aderito all’astensione dalle udienze proclamata da un organismo di categoria. Tale adesione era stata la causa del rinvio della trattazione del procedimento.
3.2. Il secondo motivo di ricorso – anche esso riferito alla prescrizione dei reati, sotto il profilo dell’individuazione del tempo della loro commissione – è inammissibile per genericità. La censura difensiva, relativa ad un’ipotetica realizzazione dell’immobile già a far data dal 2008, è formulata in termini totalmente assertivi ed ipotetici, non essendo ancorata alla prospettazione di elementi concreti idonei a comprovarne la fondatezza. Nel riferirsi ad una non meglio precisato a documentazione prodotta, la difesa non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge che, dal verbale di sottoposizione a sequestro dell’immobile abusivo, risulta che i reati contestati all’imputato si sono consumati in data 16 settembre 2014 e, pertanto, all’epoca della pronuncia della sentenza di appello il termine di prescrizione massimo di cinque anni non risultava ancora maturato, a causa dei periodi di sospensione del relativo decorso.
3.3. L’ultimo motivo di doglianza, con cui la difesa lamenta la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. nonché la contraddittorietà della motivazione sul punto, è anch’esso inammissibile. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha motivato la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. non solo basandosi sulla circostanza che il manufatto risulta essere stato costruito nel perimetro della città di Terzigno (NA) – in un’area sottoposta a vincolo sismico, paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico – ma anche correttamente evidenziando l’estensione e la concreta entità dell’intervento realizzato, di ben 60 m² e dotato di una struttura portante in scatolari di ferro, coperta con lamiere coibentate. Infatti, come da consolidato orientamento di legittimità, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. sono costituti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sul carico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento (ex multis, Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Rv. 266586; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 265450). Inoltre, in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, la particolare tenuità del fatto va verificata tenendo conto del bene giuridico protetto e dell’interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità dal rischio sismico (Sez. 3, n. 783 del 20/04/2017, dep. 11/01/2018, Rv. 271865).

4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/01/2022.