 Cass. Sez. III n. 24237 del 24 giugno 2010 (Ud.24 mar. 2010
Cass. Sez. III n. 24237 del 24 giugno 2010 (Ud.24 mar. 2010 
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Masi e altro
Urbanistica. Opere in cemento armato
Sono opere in conglomerato cementizio armato quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica. (Fattispecie di realizzazione di una struttura di colonne in cemento armato con travi in legno poggianti sulle stesse e copertura di perlinato in legno).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. DE MAIO  Guido             - Presidente  - del 24/03/2010
 Dott. LOMBARDI Alfredo Maria     - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GENTILE  Mario             - Consigliere - N. 609
 Dott. FIALE    Aldo         - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. MULLIRI  Guicla I.         - Consigliere - N. 36911/2009
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) MASI DENNI N. IL 11/03/1957;
 2) GUIDI CINZIA N. IL 15/05/1961;
 avverso la sentenza n. 7231/2008 TRIBUNALE DI LIVORNO SEZ.DIST. di  			CECINA, del 13/03/2009;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2010 la relazione fatta dal  			Consigliere Dott. FIALE Aldo;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO  			Guglielmo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché il  			fatto non sussiste.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Il Tribunale di Livorno - Sezione distaccata di Cecina, con sentenza  			del 13.3.2009, affermava la responsabilità penale di Masi Denni e  			Guidi Cinzia in ordine ai reati di cui:
 - al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72 (per avere, in  			concorso tra loro, realizzato una struttura di circa 156 mq.,  			composta da 11 colonne in cemento armato, ciascuna delle dimensioni  			di mt. 0,45 x 0,50 ed altezza di mt, 2,56, con travi in legno  			poggiami sulle stesse ed una copertura di perlinato in legno  			rivestita con guaina catramata, omettendo di effettuare la previa  			denuncia ed il prescritto deposito del progetto e senza la direzione  			dei lavori da parte di un professionista abilitato - acc. in Cecina,  			il 27.4.2007) e condannava ciascuno alla pena, condizionalmente  			sospesa, di Euro 1.000,00 di ammenda.
 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli  			imputati, il quale ha eccepito, sotto il profilo della violazione di  			legge, la erronea interpretazione delle disposizioni riferite alla  			realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato, in  			quanto le opere realizzate non costituivano elementi strutturali di  			un edificio ma integravano un pergolato-tettoia, "che avrebbe potuto  			essere sostenuto anche da colonne di materiale diverso".  			MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.  			A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 64, comma 1, "la  			realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale  			e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale  			da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da  			evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità" e, secondo il  			D.P.R. n. 380 del 2001, art. 53, sono considerate "opere di  			conglomerato cementizio armato", normale o precompresso, "quelle,  			composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione  			statica". Ne consegue che un'opera, per essere sottoposta alla  			disciplina in oggetto, deve risultare dal concorso di una pluralità  			di strutture e che restano al di fuori della normativa le opere  			costituite da un'unica struttura come, ad esempio, "il solaio di una  			stalla, l'architrave di una porta etc".
 La circolare n. 11951 del 14.2.1974 del Ministero dei lavori pubblici  			- Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio tecnico centrale ebbe  			a specificare, in proposito, che "si considerano, ai sensi della L.  			n. 1086 del 1971, opere in conglomerato cementizio armato normale  			quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi  			quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la  			stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che  			quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di  			membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata  			funzione statica. Sono quindi escluse all'applicazione dell'art. 4  			della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi  			costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata  			importanza nel contesto statico dell'opera".
 Nella fattispecie in esame, secondo quanto accertato dal giudice del  			merito, l'intervento incriminato è consistito, appunto, in un  			insieme di elementi strutturali collegati tra loro ed esplicanti una  			funzione statica (elementi interconnessi di fondazione e colonne  			portanti di sostegno della trabeazione) al quale le norme  			incriminatoci fanno riferimento.
 Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento  			delle spese processuali.
 P.Q.M.
 La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616  			c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle  			spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
 Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010
 
                    




