Cass. Sez. III n. 42913 del 11 novembre 2009 (Cc 30 set 2009)
Pres. Lupo Est. Franco Ric. Forlivesi
Urbanistica. Modifica della destinazione d’uso

Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile attuato attraverso l’esecuzione di opere edilizie configura un’ipotesi di ristrutturazione edilizia che integra il reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire in quanto l’esecuzione di lavori, anche se di modesta entità, porta alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L’intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l’entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: — di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d’uso (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b); — di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli “elementi tipologici” dell’edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e). Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi “di nuova costruzione” ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1,lett. e).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 26.5.2005 fu rilasciato dal comune di Cesenatico al parroco don G. Gasperoni il permesso di costruire per la realizzazione di una nuova canonica previa demolizione del fabbricato preesistente, con riferimento particolare alla realizzazione di aule per catechismo.

Il 31.8.2005 don Gasperoni presentò DIA per mutamento di destinazione d'uso senza opere delle aule poste a piano terra, che venivano destinate ad uso sportello bancario con relativi uffici. Il 5.10.2005 la Dia venne rigettata perché in contrasto con l'art. 164 NTA, che non prevedeva l'apertura di sportelli bancari nella zona.

Il 31.12.2005 don Gasperoni presentò DIA per la modifica alla distribuzione dei medesimi spazi interni destinati ad aule, di cui alla precedente DIA rigettata.

Il 13.2.2006 don Gasperoni presentò DIA per la realizzazione di recinzioni, muri di cinta, ecc., in cui si prevedeva anche la realizzazione di uno "spazio per sosta temporanea utenti bancomat".

Sempre in data 13.2.2006 don Gasperoni presentò DIA per modifiche e variazioni al permesso di costruire 83/2005, ancora una volta con riferimento alla modifica di destinazione d'uso delle aule ad uso di sportello bancario, ossia per lo stesso intervento di cui alla DIA del 31.8.2005, già rigettata il 5.10.2005. Ciò nonostante il 26.4.2006 il dirigente comunale Zandi G. questa volta rilasciò autorizzazione per l'utilizzo dei locali piano terra.

Di conseguenza, il P.M. ipotizzò il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), a carico del Gasperoni, dell'arch. Pirini, di Forlivesi Ercole, titolare della banca cui erano stati affittati i locali per un periodo di 18 anni, di Degli Angeli T., esecutore dei lavori, nonchè di Zandi G. (indagato anche per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.).

Il 20.3.2009 il GIP dispose il sequestro preventivo dell'immobile.

Don Gasperoni, il Forlivesi e Mondardini Luigi, presidente della banca che aveva in affitto l'immobile, proposero istanza di riesame, che fu rigettata dal tribunale del riesame di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.

Osservò, tra l'altro, il tribunale che la modifica di destinazione d'uso di parte dell'immobile da aule a uso sportello bancario era avvenuta mediante opere (redistribuzione interna e connesse opere esterne) sicché era necessario il permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice autorizzazione rilasciata su DIA il 26.4.2006. Doveva comunque escludersi che l'apertura di uno sportello bancario rientrasse tra i casi previsti dall'art. 164 NTA. Vi era quindi il fumus del reato ipotizzato. Sussisteva anche il periculum in mora sia perché l'utilizzo dei locali come sportello bancario comportava un significativo aggravio urbanistico, sia per impedire che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze.

Il Forlivesi propone ricorso per cassazione deducendo:

1) non configurabilità del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), in relazione all'art. 10, lett. c), testo unico dell'edilizia ed alla L.R. Emilia Romagna n. 31 del 2002.

Osserva che nella specie si tratta di modifica di destinazione d'uso con opere interne nell'ambito di una volumetria già approvata. Ai sensi dell'art. 10, lett. c), cit. il mutamento di destinazione d'uso è soggetto a permesso di costruire solo nel caso di immobili compresi nelle zone omogenee A, mentre nel caso i tratta di zona G. Inoltre, secondo la L.R. n. 31 del 2002, art. 26, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto a denunzia di inizio attività ed è unicamente subordinato al reperimento degli standard, qualora si determini una violazione del carico urbanistico. Nella specie la destinazione a sportello bancario è ricompressa tra quelle ammesse dall'art. 164 NTA come servizi di quartiere.

2) non configurabilità del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per essere stato conseguito il titolo edilizio per silenzio assenso. Osserva che don G. aveva presentato il 31.8.2005 DIA per il cambio di destinazione d'uso delle aule a piano terra e la DIA era stata rigettata solo il 5.10.2005, ossia dopo il termine di 30 giorni e dopo che quindi si era formato il titolo per silenzio assenso, titolo che poteva essere rimosso solo con annullamento in via di autotutela. In ogni caso non si comprende perchè il F. sia stato chiamato in causa.

3) inapplicabilità della confisca. Osserva che è erronea l'affermazione del provvedimento del GIP secondo cui l'immobile sarebbe soggetto a confisca come corpo e profitto del reato, dato che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), non prevede la confisca ma solo l'ordine di demolizione.

4) insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare. Osserva che manca non solo il fumus ma anche il periculum in mora. Infatti, uno sportello bancario rientra nella nozione di esercizio pubblico previsto dall'art. 164 NTA. La mancanza del certificato di agibilità costituisce poi un semplice illecito amministrativo. Non sussiste infine un aggravio del carico urbanistico.

Don Gasperoni propone ricorso per cassazione deducendo quattro motivi, sostanzialmente analoghi ai motivi dedotti dal Forlivesi.

Mondardini Luigi, quale legale rappresentante della Banca che ha in affitto i locali, propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 2, nonchè della L.R. n. 31 del 2002, artt. 19, 23 e 28; motivazione mancante e comunque priva di ragionevolezza e completezza. Osserva che secondo le citate disposizioni regionali il mutamento di destinazione d'uso può essere realizzato con una semplice DIA in variante ad un permesso di costruire già rilasciato qualora non determini un aumento del carico urbanistico. Nella specie non rileva la mancanza del certificato di agibilità, mentre non si è determinato un aumento del carico urbanistico perchè nessuna dotazione territoriale è stata o deve essere incrementata, neppure quella relativa ad uno spazio sosta per utenti bancomat.

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e 130 NTA e del D.M. n. 1444 del 1968; motivazione mancante e comunque priva di ragionevolezza e completezza. Osserva che lo sportello bancario può essere inquadrato tra gli esercizi pubblici e quindi rientra tra le attività previste dall'art. 164 NTA, sicché può essere consentito anche nella zona in questione. Il mutamento di destinazione d'uso è pertanto comunque intervenuto nell'ambito di categorie omogenee quanto a parametri urbanistici.

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e della L.R. n. 31 del 2002, art. 28; motivazione mancante e comunque priva di ragionevolezza e completezza. Osserva che non è ravvisabile il periculum in mora in quanto non vi è aggravio del carico urbanistico per il mutamento di destinazione d'uso nell'ambito della medesima macrocategoria territoriale commerciale-direzionale. Nè rileva la realizzazione di uno spazio sosta per i clienti del bancomat. Inoltre è irragionevole ritenere che l'afflusso degli utenti bancomat sia superiore all'afflusso per la canonica nonché che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze perché vi sono richieste di procedere ad ulteriori interventi sull'immobile ricollegabili alla attività bancaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del Forlivesi - con il quale si sostiene che nella specie il mutamento di destinazione d'uso poteva essere realizzato con una semplice denunzia di inizio attività - è infondato.

Va premesso che il giudice del merito - con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, tanto meno in un giudizio cautelare reale nel quale può essere dedotta dinanzi a questa Corte soltanto la violazione di legge o la mancanza assoluta di motivazione - ha accertato che il mutamento di destinazione d'uso era avvenuto mediante la realizzazione di opere sia interne sia esterne, ed in particolare mediante la redistribuzione interna dei locali nonché mediante le connesse opere esterne, quali recinzioni, muri di cinta, spazio per sosta temporanea utenti bancomat, ecc..

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile attuato attraverso l'esecuzione di opere edilizie configura un'ipotesi di ristrutturazione edilizia che integra il reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b)), in quanto l'esecuzione di lavori, anche se di modesta entità, porta alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (Sez. 3^, 20.1.2009, n. 9894, Tarallo, m. 243101; Sez. 3^, 11.12.2008, n. 2877/09, Zaccari, m. 242165; Sez. 3^, 17.10.2006, n. 39860, Pompili, m. 235404; Sez. 3^, 11.12.2007, n. 4555/08, Murgia, m. 238854; Sez. 3^, 19.4.2007, n. 22866, Laudani, m. 236881).

L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l'entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: - di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b); - di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. c). Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi "di nuova costruzione" ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e).

Il ricorrente peraltro sostiene anche che nella specie non sarebbe configurabile il reato edilizio a norma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, lett. c), secondo il quale sono subordinati a permesso di costruire "gli interventi di ristrutturazione edilizia che ..., limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d'uso". Da ciò deriverebbe che, fuori dalle zone omogenee A (e nella specie si tratta di immobile in zona omogenea G), la ristrutturazione edilizia (purché non comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici) sarebbe sottratta al regime del permesso di costruire e realizzabile mediante denuncia di inizio dell'attività anche se si accompagni alla modifica della destinazione d'uso. Tale conclusione non può però essere seguita perché si porrebbe in contrasto con l'assoggettamento al permesso di costruire, anche fuori dei centri storici, delle opere di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo (interventi di minore portata rispetto alla ristrutturazione edilizia) qualora comportino modifiche delle destinazione d'uso.

Un'interpretazione coerente della disposizione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. d), conseguentemente, può aversi soltanto allorché si ritenga che in essa il legislatore si è riferito alle "destinazioni d'uso compatibili" già considerate dallo stesso D.P.R., art. 3, comma 1, lett. c) (nella descrizione della tipologia del restauro e risanamento conservativo). Gli interventi di ristrutturazione edilizia, in sostanza, alla stessa stregua degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo: - necessitano sempre di permesso di costruire, qualora comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico; - fuori dei centri storici sono realizzabili mediante denunzia di attività qualora comportino il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea; - nei centri storici non possono essere realizzati mediante denunzia di attività neppure qualora comportino il mero mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea. Soltanto un'interpretazione siffatta consente di mantenere coerenza al sistema. Una diversa conclusione, nel senso della generalizzata esclusione, fuori dei centri storici, del limite dell'immodificabilità delle destinazioni d'uso, si porrebbe infatti in incoerente contrasto con tutta la disciplina degli interventi specificati dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, (ove finanche la manutenzione straordinaria, come già si è detto, non può comportare "modifiche della destinazione d'uso") (Sez. 3^, 20.1.2009, n. 9894, Tarallo, m. 243101; Sez. 3^, 21.10.2002, n. 35177, Cinquegrani).

Il ricorrente sostiene ancora che l'intervento diretto al mutamento di destinazione d'uso poteva essere effettuato con semplice denunzia di inizio attività in forza della L.R. n. 31 del 2002, art. 26, perché nella specie non si era verificato alcuna variazione del carico urbanistico e quindi non vi era necessità del reperimento degli standard.

Anche questo assunto non può essere condiviso. La L.R. 25 novembre 2002, n. 31, art. 26, distingue nettamente due ipotesi: il mutamento di destinazione d'uso senza opere ed il mutamento di destinazione d'uso con opere, precisando che per mutamento di destinazione d'uso senza opere deve intendersi la modifica dell'uso in atto dell'immobile. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a denunzia di inizio attività a condizione che sia conforme alle previsioni urbanistiche comunali e non sia connesso ad interventi di trasformazione dell'immobile. Qualora poi la nuova destinazione - realizzata sempre senza opere - determini un aumento del carico urbanistico, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. Il mutamento di destinazione d'uso con opere, invece, è sempre soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso. Nella specie, quindi, era necessario il permesso di costruire anche alla stregua della legislazione regionale in quanto il mutamento di destinazione d'uso era connesso ad una vera e propria ristrutturazione dell'immobile.

Il secondo motivo del Forlivesi - secondo cui il titolo edilizio sarebbe stato conseguito per silenzio assenso - è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "In materia edilizia, la inutile scadenza del termine di legge per contestare all'interessato la carenza dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina procedimentale della denunzia di inizio attività non configura un provvedimento implicito di silenzio- assenso, rimanendo impregiudicato il potere-dovere del Comune e dell'autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui l'intervento realizzato a seguito della presentazione della D.I.A. risulti sottoposto a permesso di costruire" (Sez. 3^, 17.1.2008, n. 11252, Tartaglia, m. 239005).

L'assunto è peraltro infondato anche sotto un diverso profilo. Ed invero, la DIA del 31.8.2005 era stata presentata per un mutamento di destinazione d'uso senza opere, e quindi, anche se non fosse stata respinta, non avrebbe mai potuto giustificare un intervento che si è invece estrinsecato mediante la realizzazione di opere interne ed esterne.

Il terzo motivo del Forlivesi è irrilevante perché l'erronea affermazione del Gip relativa alla confisca non è stata confermata dal tribunale del riesame, che ha fondato il periculum in mora esclusivamente sulla necessità di impedire un aggravio del carico urbanistico e una prosecuzione degli interventi abusivi.

E' infine infondato anche il quarto motivo del Forlivesi. Il tribunale del riesame ha invero adeguatamente motivato la sussistenza del periculum in mora, rinvenendola sia nella necessità di impedire un significativo aggravio urbanistico (connesso al continuo accesso dell'utenza nelle ore diurne dei giorni feriali, tanto che si era significativamente richiesta la realizzazione di uno spazio sosta per i clienti bancomat, accesso ben diverso da quello tipico di una canonica) sia nella necessità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze con ulteriori interventi (già previsti) ricollegabili all'attività bancaria. La presenza di un concreto periculum in mora, quindi, costituisce il risultato di un accertamento in punto di fatto del giudice di merito adeguatamente motivato, che non può perciò essere messo in discussione in questa sede.

I primi due motivi del Mondardini - con i quali si richiamano in particolare la L.R. n. 31 del 2002, artt. 19, 23 e 28 - sono anch'essi infondati. L'art. 19 cit. dispone infatti che le variazioni all'intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera qualora comportino mutamento di destinazione d'uso sono soggette a denunzia di inizio attività a condizione che siano conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia e non comportino aumento del carico urbanistico. Secondo il ricorrente, per determinare poi quando vi è aumento del carico urbanistico, si dovrebbe fare riferimento all'art. 23, comma 1, lett. a), in base al quale "sono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività: a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta una variazione del carico urbanistico nei casi di cui all'art. 28, comma 1 ". L'art. 28, comma 1, lett. b), poi, fa riferimento al "mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle dotazioni territoriali". Sostiene quindi il ricorrente che nella specie il mutamento di destinazione d'uso non avrebbe determinato un incremento del carico urbanistico in funzione di una variazione delle dotazioni territoriali, di modo che la variazione in corso d'opera che prevedeva tale mutamento sarebbe stata possibile mediante semplice denunzia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19, comma 1, cit..

Sennonché, anche ammesso che nella specie non si potesse parlare di aumento del carico urbanistico ai sensi dell'art. 19, comma 1, perché non si rendeva necessaria una variazione delle dotazioni territoriali, ciò non comporta che sarebbe stata sufficiente la semplice denunzia di inizio attività. La disposizione in esame, infatti, sottopone la possibilità di fare ricorso a questo titolo abilitativo anche alla condizione che le variazioni apportate in corso d'opera e dirette al mutamento di destinazione d'uso siano altresì conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia.

Nella specie invece i giudici del merito, conformemente alla tesi del pubblico ministero, hanno accertato, mediante una corretta interpretazione degli strumenti urbanistici, che il mutamento di destinazione d'uso realizzato era in contrasto con l'art. 164 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del comune di Cesenatico, il quale vieta l'apertura di un istituto bancario nella sottozona in questione. Questa conclusione è stata criticata da tutti i ricorrenti, ma con argomentazioni che non sono convincenti e condivisibili. L'art. 164, invero, dispone che le zone G (quale è quella in questione) costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico a livello di quartiere e di insediamento. Ad esse sono destinate le seguenti attrezzature: scuola dell'obbligo, asili nido e scuole materne; attrezzature di interesse comune; verde pubblico anche attrezzato; parcheggi pubblici; parcheggi pubblici in silos. La norma prevede anche che le zone G sono destinate a far parte del demanio comunale e che la zona G1 individua le aree destinate all'istruzione ed alle attrezzature comuni e religiose. In particolare nella zona G1/b3, dove è situato l'immobile in sequestro, è consentita solo la realizzazione di aree per attrezzature di interesse comune, destinate a servizi a livello di quartiere, quali: biblioteche, attrezzature religiose e culturali, centri civici e sociali, locali di spettacolo e riunione, sedi di organismi collettivi, servizi sanitari, centri commerciali di quartiere, pubblici esercizi. Va poi anche tenuto presente che secondo la norma generale dell'art. 31 delle NTA, le zone omogenee G comprendono "le aree per attrezzature pubbliche di quartiere e di soddisfacimento degli standard".

Dalla considerazione della disposizione nel suo complesso e sulla base di una interpretazione logico-sistematica che tenga conto sia della sua formulazione sia della sua ratio, appare esatta e deve quindi condividersi la soluzione ermeneutica cui sono giunti il pubblico ministero ed i giudici del merito, ossia quella che le vigenti norme urbanistiche comunali non consentono l'insediamento di istituti e sportelli bancari nella zona in cui sorge l'edificio sequestrato, in quanto non rientrano tra gli interventi tassativamente indicati nell'art. 164 delle NTA, il quale, come rilevato, riserva la zona G alle sole dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico a livello di quartiere e di insediamento, ed in particolare la sottozona G1/b3 alle attrezzature di interesse comune destinate a servizi a livelli di quartiere. Né, evidentemente, gli istituti bancari possono farsi rientrare nei centri commerciali di quartiere o nei pubblici esercizi ovvero essere assimilati a questi specifici servizi a livello di quartiere.

Gli istituti e sportelli bancari, invece, rientrano nella previsione dell'art. 130 delle NTA del PRG, il quale riserva alle sottozone D4f la realizzazione di opere per le attività direzionali, professionali, assicurative, finanziarie, funzioni sanitarie, di servizio e attività culturali. Anche alcuni di questi tipi di attività potrebbero essere fatti rientrare tra i servizi di pubblica necessità sicché, se si accettasse la tesi della difesa del Mondardini (secondo cui gli sportelli bancari, essendo servizi di pubblica necessità, potrebbero essere insediati anche nelle sottozone G1/b3), si verrebbe in pratica a stravolgere ed eludere sostanzialmente la distinzione tra sottozone e tipi di insediamento prevista dagli artt. 130 e 164 NTA. Ed anche ammettendo che sia esatta l'altra tesi sostenuta dalla medesima difesa, secondo cui gli istituti bancari potrebbero essere ammessi anche in zone diverse da quella D4f, ciò non significa che debbano essere consentiti anche nella sottozona G1/b3, stante il carattere specifico e chiuso degli interventi per quest'ultima previsti.

Deve quindi ritenersi - almeno in questa fase cautelare - che il mutamento di destinazione d'uso operato nel caso in esame non era conforme alla normativa urbanistica ed edilizia e quindi non rientrava fra quelli previsti dalla L.R. n. 31 del 2002, art. 19.

Da ciò deriva anche che il mutamento di destinazione d'uso non si è operato all'interno di una stessa categoria omogenea, ma fra categorie omogenee diverse per come individuate dalle NTA. Esattamente quindi il comune col provvedimento del 5.10.2005 aveva rigettato la DIA perché in contrasto con l'art. 164 NTA, che non prevede l'apertura di sportelli bancari nella zona.

Il terzo motivo del Mondardini - con il quale si contesta l'esistenza di un periculum in mora e di un aggravamento del carico urbanistico - è infondato per le stesse ragioni dianzi indicate in relazione al quarto motivo del F.. Può solo aggiungersi: - che le eccezioni di irragionevolezza ed incompletezza della motivazione sono inammissibili in questa sede nei confronti di una misura cautelare reale; - che il riferimento alla L.R. n. 31 del 2002, art. 28 è inconferente perché l'aggravio del carico urbanistico che può giustificare l'imposizione in sede penale di una misura cautelare reale è ben diverso dall'aggravio consistente nella variazione delle dotazioni territoriali cui si riferisce la norma regionale al fine degli oneri di urbanizzazione ed al fine di individuare le variazioni essenziali rispetto al titolo; - che è inconferente anche il richiamo alla DIA del 13.2.2006 relativa alle opere esterne, fra cui uno spazio sosta per gli utenti bancomat, dal momento che i singoli provvedimenti ed i singoli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso della canonica in istituto bancario non possono essere esaminati e valutati in maniera parcellizzata, sicché il reato ipotizzato dal pubblico ministero presuppone l'illegittimità non solo della autorizzazione del 26.4.2006, ma anche delle due DIA del 13.2.2006 (e di quella del 31.12.2005).

I quattro motivi del ricorso del Gasperoni. sono sostanzialmente simili ai motivi degli altri ricorrenti sicchè valgono per essi le medesime considerazioni dianzi svolte.

I ricorsi devono pertanto essere rigettati con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2009