Cass. Sez. III n. 46984 del 10 dicembre 2009 (Ud. 15 ott 2009)
Pres. Onorato Est. Gazzara Ric. Coppola
Urbanistica. Manufatti interrati e necessità di permesso di costruire

Nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica in quanto incide sull’assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono pure i piani interrati, cioè sottostanti al livello stradale, visto che sono lavori di costruzione edilizia, per i quali occorre la concessione, non solo quelli per i quali il manufatto si eleva al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati perché trasformano durevolmente l’area impegnata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, con sentenza del 19/9/07, dichiarava Coppola Giovanni e Crescimbeni Luigia colpevoli dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 71, 72, 73, 75 e 95 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, e li condannava alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 23.000,00 di ammenda.

La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto dalla difesa dei prevenuti, con sentenza del 31/10/08 ha confermato il decisum di prime cure.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del loro difensore, con il seguente motivo: - insussistenza dei reati contestati, rilevato che il preteso aumento della superficie avrebbe riguardato un locale totalmente interrato che, per costante giurisprudenza, non può essere considerato in alcun modo ai fini dell'effettivo calcolo della cubatura.

Peraltro l'ampliamento di detto locale non risulta idoneo a costituire una trasformazione urbanistica-edilizia del territorio, in quanto privo di impatto visivo o comunque materiale: trattasi di un volume tecnico esente dal calcolo della cubatura. Ne consegue che i prevenuti non debbono rispondere dei reati loro ascritti perché hanno puntualmente eseguito le disposizioni previste nel permesso di costruire n. 75/04, il quale prevedeva una demolizione e ricostruzione con identità di sagoma, che esternamente è stata totalmente mantenuta rispetto all'immobile preesistente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La sentenza, assoggettata ad impugnazione, si appalesa sorretta da argomentazione logica, corretta ed esaustiva.

Il giudice di merito richiama le emergenze istruttorie (deposizione di Fidaleo Laura, vigile urbano del Comune di Grottaferrata) dalle quali è emerso che i prevenuti avevano proceduto alla realizzazione di lavori in difformità alla concessione edilizia n. 75/04 relativa alla demolizione e ricostruzione di un manufatto a destinazione residenziale, costituito da un piano interrato ed un piano terra.

Tali difformità consistevano nell'ampliamento del piano interrato di mq. 85,77, anziché mq. 25,00, comportante un aumento di superficie pari a mq. 60,77.

Le opere de quibus risultavano edificate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, in difetto di trasmissione del progetto e della relazione illustrativa e senza che i lavori venissero diretti da un professionista a ciò autorizzato.

Con il ricorso si censura la decisione in punto di insussistenza degli elementi concretizzanti i reati ascritti agli imputati.

Orbene, si osserva che nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il cd. carico urbanistico e tali sono pure i piani interrati, cioè sottostanti al livello stradale, visto che sono lavori di costruzione edilizia, per i quali occorre la concessione, non solo quelli per i quali il manufatto si eleva al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati perché trasformano durevolmente l'area impegnata (Cass. 1/6/94, Gargiulo).

Si evidenzia, altresì, che questa Corte ha avuto modo di affermare che richiedono il rilascio del permesso di costruire non esclusivamente i manufatti tradizionalmente ricompresi nelle attività murarie, ma anche quelli soltanto infissi ed appoggiati al suolo, nonché le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo e nel suolo, purché non si tratti di tipi di opere per le quali la legge specificamente esclude la necessità di detto titolo abilitativo.

Nello specifico si evidenzia che nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il cd. carico urbanistico e tali sono pure i piani seminterrati, cioè sottostanti al livello stradale (Cass. 18/12/02, Tarini).

Appare, pertanto, con netta evidenza, che il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi in materia dettati dalla giurisprudenza di legittimità, pervenendo alla affermazione della penale responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati ad essi contestati.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186 della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che Coppola Giovanni e Crescimbeni Luigia abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a norma dell'art. 616 c.p.p., devono essere condannati al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.