Pres. Lupo Est. Petti Ric. Malenotti
Urbanistica. Lottizzazione abusiva
Ai fini della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva non è necessario che si verifichino iniziative di tipo edificatorio essendo sufficiente la cosiddetta lottizzazione negoziale ossia la predisposizione del terreno ai fini edificatori mediante il frazionamento degli stessi e la vendita dei lotti frazionati. Invero per lottizzazione abusiva deve intendersi anche la predisposizione, in contrasto con gli strumenti urbanistici del comune interessato , di una situazione idonea ad alterare la destinazione dell\' area. Il frazionamento di un terreno agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per l\'esercizio dell\' agricoltura già costituisce indizio di lottizzazione. La vendita a terzi dei lotti frazionati non costituisce elemento necessario per la configurabilità del reato potendo il proprietario
sfruttare direttamente a fini edificatori il terreno lottizzato ed è ugualmente astrattamente configurabile la lottizzazione allorquando sia esigua la dimensione delle particelle e per il fatto che le stesse abbiano fatto parte di un terreno agricolo già frazionato ed in parte urbanizzato e venduto ad acquirenti che non esercitavano l\'attività agricola.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. LUPO    Ernesto            - Presidente  - del 12/03/2008
 Dott. CORDOVA Agostino           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. PETTI   Ciro               - Consigliere - N. 293
 Dott. GENTILE Mario              - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA Santi              - Consigliere - N. 40062/2007
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 difensore di Malenotti Adriana, nata a Scandicci il 10 agosto del  			1924;
 avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Firenze del 31  			luglio del 2007;
 udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
 sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott.  			 Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
 udito il difensore avv. ZILLETTI Lorenzo, il quale ha concluso per  			l'accoglimento del ricorso;
 letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
 osserva quanto segue:
 IN FATTO
 Con ordinanza del 31 luglio del 2007, il tribunale di Firenze,  			 accogliendo parzialmente l'istanza presentata nell'interesse di  			 Malenotti Adriana, annullava nei confronti della predetta,  			 limitatamente alla porzione di terreno sita nel comune di Scandicci  			e  censita in catasto al foglio di mappa n 19, particella n 809,  			il  decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le  			indagini  preliminari presso il tribunale di Firenze nell'ambito del  			 procedimento penale a carico della predetta e di altri, quali  			 indagati per il reato di lottizzazione abusiva. Confermava invece il  		 	provvedimento di sequestro relativamente alle particene nn. 961 e  			 962.
 Il tribunale a fondamento della decisione, per quanto ancora  rileva  			in questa sede, dopo avere premesso che l'attuale ricorrente e  la  			sorella avevano già proceduto alla lottizzazione dei fondi  agricoli  			di loro proprietà siti sulle colline limitrofe al centro  abitato,  			mediante frazionamenti di consistenza minimale ceduti a  soggetti che  			non svolgevano attività agricola nonché mediante la  delimitazione  			dei vari lotti e la costruzione di strade  carrabili,osservava che le  			particelle nn. 961 e n 962, anche se non  avevano ancora perduto la  			natura agricola e non avevano ancora  formato oggetto di atti  			negoziali, dovevano comunque considerarsi  destinate alla  			lottizzazione, sia per le loro dimensioni, sia  soprattutto perché  			provenivano dal frazionamento della particella n.  806 che era stata  			già lottizzata. Precisava che nella fattispecie  il sequestro era  			legittimo, sia perché serviva a garantire la  confisca, che nella  			fattispecie è obbligatoria in caso di condanna,  sia per evitare che  			il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze.
 Ricorre per cassazione l'indagata per mezzo del suo difensore  			denunciando:
 la violazione del D.P.R. n 380 del 2001, art. 44, lett. c) in  			 relazione all'art. 30 del medesimo Decreto, per la mancanza dello  			 scopo edificatorio, non essendo "pregnanti" le considerazioni svolte  		 	in proposito dal tribunale;
 La violazione dell'art. 321 c.p.p.  perché il sequestro preventivo  			non può in questa materia essere  utilizzato per garantire la  			confisca amministrativa del bene qual è  quella in questione;
 la violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e  art. 309 c.p.p., commi  			9 e 10, per avere il tribunale erroneamente  ritenuto di potere  			integrare il provvedimento del giudice per le  indagini preliminari  			affermando che il sequestro serviva anche per  garantire la confisca.  			IN DIRITTO
 Il ricorso è infondato e va  pertanto respinto con la conseguente  			condanna del ricorrente al  pagamento delle spese processuali.  			Va anzitutto premesso che per  giustificare l'adozione di un sequestro  			preventivo in danno di un  determinato soggetto non occorre dimostrare  			in concreto la sua  responsabilità essendo sufficiente l'enunciazione  			non arbitraria di  un'ipotesi di illiceità penale e l'esistenza del  			rapporto  pertinenziale tra la cosa ed il reato (cfr Cass. sez. un. 23  			aprile  1993, Gifunni; 24 settembre 2002, Crucci). Invero,secondo il  			 consolidato orientamento di questa corte, occorre tenere distinte le  		 	misure cautelari reali da quelle personali in ragione della  			 diversità degli interessi coinvolti, ma soprattutto della direzione  			 della tutela che nelle misure cautelari reali è diretta nei  			 confronti della pericolosità della cosa e non dell'autore del fatto  			 (ex multis Cass. sez. un 24 marzo del 2000, Mariano).
 Ai fini della  sussistenza del reato di lottizzazione abusiva non è  			necessario che  si verifichino iniziative di tipo edificatorio essendo  			sufficiente  la cosiddetta lottizzazione negoziale ossia la  			predisposizione del  terreno ai fini edificatori mediante il  			frazionamento degli stessi e  la vendita dei lotti frazionati. Invero  			per lottizzazione abusiva  deve intendersi anche la predisposizione,  			in contrasto con gli  strumenti urbanistici del comune interessato, di  			una situazione  idonea ad alterare la destinazione dell'area. Il  			frazionamento di un  terreno agricolo in piccoli lotti non  			utilizzabili per l'esercizio  dell'agricoltura già costituisce  			indizio di lottizzazione. Nella  fattispecie, anche se le due  			particelle sequestrate non erano state  ancora vendute a terzi (la  			vendita a terzi dei lotti frazionati non  costituisce elemento  			necessario per la configurabilità del reato  potendo il proprietario  			sfruttare direttamente a fini edificatori il  terreno lottizzatole  			ugualmente astrattamente configurabile la  lottizzazione per l'esigua  			dimensione delle particelle e per il  fatto che le stesse facevano  			parte di un terreno agricolo già  frazionato ed in parte urbanizzato  			e venduto ad acquirenti che non  esercitavano l'attività agricola. È  			quindi astrattamente  configurabile,almeno in questa fase processuale,  			un'ipotesi di  lottizzazione abusiva.
 La confisca dei terreni abusivamente  lottizzati e delle opere abusive  			costruite deve essere disposta  obbligatoriamente dal giudice ogni  			qual volta venga accertata la  lottizzazione abusiva e quindi anche  			quando non venga pronunciata  condanna, ma sentenza di proscioglimento  			per una causa diversa  dall'insussistenza del reato (per tutte Cass. 9  			maggio 2005 n  17424). Di conseguenza a norma del comma secondo  			dell'art. 321  c.p.p. è legittimo il sequestro preventivo finalizzato  			a garantire  la confisca dei terreni abusivamente lottizzati (Cass. 4  			dicembre  1995, Cascarono riv 203367).
 La giurisprudenza citata dal ricorrente  non è pertinente perché non  			si riferisce alla lottizzazione abusiva  ma all'abuso edilizio in  			genere per il quale è prevista la  demolizione ma non la confisca.  			Per quanto concerne i poteri del  tribunale,poiché il riesame non ha  			natura devolutiva, è consentita  una motivazione aggiuntiva o  			integrativa (Cass. 8 novembre 2002,  Bosch; 19 gennaio 2001,  			Servadio).
 Nella fattispecie il  sequestro, oltre che per garantire la confisca/  			era stato disposto  anche a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 1 ossia  			per evitare che il  reato fosse portato ad ulteriori conseguenze.  			La giurisprudenza  citata dal ricorrente anche in questo caso non è  			pertinente perché  si riferisce al sequestro probatorio che ha natura  			diversa da quello  preventivo.
 P.Q.M.
 LA CORTE
 Letto l'art 616 c.p.p.;
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 12 marzo 2008.
 Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2008
 
                    




