 Cass. Sez. III n. 42361 del 15 ottobre 2013 (Ud. 18 set 2013)
Cass. Sez. III n. 42361 del 15 ottobre 2013 (Ud. 18 set 2013)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Patricelli ed altri
Urbanistica. Lottizazione abusiva ed esecuzione opere di urbanizzazione
Il percorso criminoso intrapreso con il frazionamento e la vendita dei terreni, attività già da sole sufficienti ad integrare il reato di lottizzazione abusiva, prosegue comunque con i successivi interventi che incidono sull'assetto urbanistico, perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica.
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. FIALE    Aldo              - Presidente  - del 18/09/2013
 Dott. LOMBARDI Alfredo M.        - Consigliere - SENTENZA
 Dott. SARNO    Giulio            - Consigliere - N. 1719
 Dott. RAMACCI  Luca         - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GRAZIOSI Chiara            - Consigliere - N. 17953/2013
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 BARRA MARIANO N. IL 16/08/1969;
 BARRA MARILENA N. IL 21/05/1973;
 PADRICELLI CONCETTA N. IL 26/01/1936;
 BARRA VINCENZO N. IL 02/02/1936;
 avverso l'ordinanza n. 265/2013 Trib. Libertà di Napoli, del  14.03.2013;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ramacci Luca;
 sentite le conclusioni del PG Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il  rigetto.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha respinto il   ricorso presentato nell'interesse di BARRA Mariano, BARRA  Marilena,  Concetta PADRICELLI e Vincenzo BARRA avverso il  decreto di sequestro  preventivo emesso dal Giudice per le indagini  preliminari del medesimo  Tribunale in data 28.1.2013 ed avente ad  oggetto alcune aree  interessate da lottizzazione abusiva.  Avverso tale pronuncia i predetti  propongono congiuntamente ricorso  per cassazione.
 2. Con un primo  motivo di ricorso deducono la violazione di legge,  assumendo che i  giudici del riesame avrebbero errato nel ritenere la  sussistenza del  fumus del reato ipotizzato e del periculum in mora,  in quanto i terreni  interessati dall'intervento lottizzatorio, aventi  una superficie di  circa 24.000 mq, sono stati oggetto di donazione da  parte  dell'originario proprietario, BARRA Vincenzo, nell'anno 2000,  alla  moglie Concetta PEDRICELLI ed ai figli Mariano e  Marilena, previo  frazionamento approvato dall'UTE il 29.12.1994.  Aggiungono che la  successiva vendita a terzi era stata effettuata nel  rispetto del lotto  minimo previsto dalla legge e che nessuna opera di  edificazione o  urbanizzazione dell'area sarebbe stata da loro  compiuta, non potendo  certo rispondere dell'operato degli acquirenti.  Rilevano, inoltre, che  difetterebbe comunque la sussistenza  dell'elemento soggettivo del  reato, stante la natura essenzialmente  dolosa del reato di  lottizzazione abusiva e che, avuto riguardo al  momento consumativo,  sarebbe comunque maturata la prescrizione,  considerando che la loro  attività si sarebbe esaurita con il  frazionamento e la successiva  vendita dei terreni agli attuali  proprietari.
 3. Con un secondo  motivo di ricorso denunciano il mancato rispetto  dei criteri di  proporzionalità ed adeguatezza della misura reale, la  quale avrebbe  riguardato anche particelle non interessate  dall'intervento  lottizzatorio.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
 Dalla descrizione della vicenda in esame ricavabile dal ricorso e dal   provvedimento impugnato, unici atti ai quali, come è noto, questa  Corte  ha accesso, emerge, in sintesi, che l'area oggetto di  sequestro,  avente una superficie di 24.000 mq circa, è destinata  "parte a  viabilità di progetto e parte in standards di progetto con  sigla  urbanistica F3 as." (così, testualmente, a pag. 2 del  ricorso).
 Secondo i giudici del riesame, l'area in questione risulta frazionata   in 21 distinte particelle di circa 600 mq ciascuna, attività che  dava  luogo ad una diffida da parte del responsabile del settore  urbanistica  del comune di Cardito a porre in essere altre attività  tendenti alla  trasformazione edilizia e diretta a BARRA Vincenzo,  proprietario del  terreno, il quale, a meno di un mese di distanza  dalla notifica della  diffida, effettuava la donazione ai congiunti  delle 21 particelle.
 Questi ultimi, a partire dal mese successivo, alienavano a terzi i   lotti con atti stipulati innanzi al medesimo notaio con l'intervento  di  un unico procuratore speciale dei venditori, i quali proseguirono   nell'alienazione dei lotti fino al dicembre 2002, nonostante il   responsabile del settore urbanistica del comune di Cardito avesse   emesso un'ordinanza di sospensione dei lavori ed il divieto di  disporre  dei suoli stante l'inizio di attività edilizie su alcune  particelle.
 5. La condotta così descritta, avuto riguardo alla destinazione   urbanistica dell'area, alle dimensioni dei singoli lotti, nonché ai   tempi e modalità delle alienazioni, costituisce pacificamente   un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. mista, in quanto attuata   attraverso il frazionamento e la vendita dei terreni e l'esecuzione  di  opere comportanti trasformazione urbanistica od edilizia dell'area  in  violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici.  Va aggiunto  che la destinazione urbanistica dell'area indicata in  ricorso rende  evidente l'illiceità del frazionamento effettuato ed  irrilevante il  generico riferimento al "lotto minimo" effettuato in  ricorso.
 6.  Ciò posto, deve rilevarsi che i ricorrenti rivendicano la loro   estraneità all'attività lottizzatoria sostanzialmente affermando  che la  loro condotta si sarebbe esaurita con la vendita dei lotti ed  il reato  configurabile sarebbe già travolto dalla prescrizione,  cosicché appare  necessario individuare il momento consumativo del  reato.
 Con  orientamento ormai costante, la giurisprudenza di legittimità,  superati  i precedenti indirizzi interpretativi, qualifica il reato di   lottizzazione abusiva come permanente e progressivo nell'evento (cfr.   SS. UU. 24 aprile 1992, n. 4708) e tale affermazione è stata   successivamente ribadita più volte (si vedano, ad es., Sez. 3,  n.37472,  2 ottobre 2008; Sez. 3, n. 19732, 22 maggio 2007; Sez. 3, n.  38908, 24  novembre 2006) fornendo anche indicazioni per  l'individuazione del  momento in cui può dirsi cessata la permanenza,  che non risulta agevole  proprio per le diverse modalità con le quali  può essere attuata la  violazione.
 Tralasciando di elencare i diversi arresti  giurisprudenziali, appare  invece opportuno richiamare la più recente  giurisprudenza che,  affrontando la questione con riferimento ad  attività lottizzazione  protrattesi in un arco temporale particolarmente  vasto, consente di  trovare adeguata soluzione anche al caso in esame.
 Si è infatti chiarito che possono essere ascritte a tutti i  partecipi  della lottizzazione le condotte poste in essere anche da  terzi che  danno corso a interventi di urbanizzazione realizzati  nell'interesse  generale dei lotti, quali la realizzazione o il  potenziamento di  strade, fognature, altri servizi. Qualora, invece,  si tratti di  interventi effettuati da terzi su lotti distinti da  quello  dell'indagato, deve distinguersi la posizione di coloro che  hanno dato  corso alla lottizzazione (venditore - lottizzatore) e  quella di coloro  che hanno successivamente partecipato come  acquirenti di specifici  lotti. Mentre per i primi sussistono profili  di responsabilità che  discendono dalle condotte poste in essere dai  singoli acquirenti, così  che la permanenza del reato per il  venditore-lottizzatore cessa solo  col cessare delle ultime condotte  altrui o con il verificarsi di  interventi esterni che incidono sul  reato (sequestro preventivo,  intervento dell'ente territoriale  competente), per i secondi, che non  hanno dato causa alla  lottizzazione nei termini fissati dall'art. 41  c.p., occorrerà di  regola guardare alle condotte poste in essere dal  singolo acquirente  con riferimento al proprio lotto (così,  testualmente, Sez. 3, n.  20671, 29 maggio 2012, cui si rinvia anche per  i diffusi richiami ai  precedenti).
 Si è successivamente  specificato che nella ipotesi di carattere  plurisoggettivo del reato di  lottizzazione abusiva, che implica nella  quasi totalità dei casi la  partecipazione di un venditore  lottizzatore e di vari acquirenti,  occorre applicare i principi  generali vigenti in materia, per cui la  permanenza continua per ogni  concorrente sino a che perdura la sua  condotta volontaria e la sua  possibilità di far cessare la condotta  antigiuridica dei  concorrenti. Ne deriva: a) che il concorso del  venditore lottizzatore  permane sino a quando continua l'attività  edificatoria eseguita  dagli acquirenti nei singoli lotti edificatori;  b) che il concorso  degli acquirenti dei singoli lotti proseguirà nella  sua permanenza  sino a quando continuerà l'attività edificatoria nel  proprio lotto  e la realizzazione di opere di urbanizzazione nell'area  interessata  alla lottizzazione; non può invece il singolo acquirente  rispondere  dell'ulteriore attività edificatoria realizzata negli altri  lotti  (test. Sez. 3, n.21714, 5 giugno 2012, non massimata).  Alla luce  dei richiamati principi, pienamente condivisi dal Collegio,  appare  evidente che la tesi prospettata dai ricorrenti appare priva  di  consistenza, non potendo costoro separare la loro posizione, quali   principali promotori ed attuatori dell'illecita lottizzazione, da   quella degli acquirenti dei singoli lotti.
 7. Deve pertanto  nuovamente affermarsi il principio secondo il quale  il percorso  criminoso intrapreso con il frazionamento e la vendita  dei terreni,  attività già da sole sufficienti ad integrare il reato  di lottizzazione  abusiva, prosegue comunque con i successivi  interventi che incidono  sull'assetto urbanistico, perché  l'esecuzione di opere di  urbanizzazione primaria e secondaria  compromette ulteriormente le  scelte di destinazione e di uso del  territorio riservate alla  competenza pubblica.
 Ciò posto, si osserva che, da quanto accertato  dai giudici del  riesame sulla scorta della documentazione in atti,  risulta che  l'allacciamento dei manufatti abusivi alla rete fognaria  era stata  effettuata da non più di due anni, il compattamento della  sede  stradale risaliva a sei o sette mesi prima ed i marciapiedi non  erano  ancora completati, così come una parte dei manufatti realizzati  sui  singoli lotti.
 Risulta, dunque, del tutto corretta la  individuazione di una condotta  lottizzatoria ancora in atto ascrivibile  a tutti gli indagati, invi  compresi gli odierni ricorrenti.
 8.  Parimenti destituite di fondamento risultano le considerazioni  svolte  in ordine all'elemento soggettivo del reato.  L'indirizzo interpretativo  che propendeva per la natura dolosa del  reato di lottizzazione abusiva  (SS.UU. 28 febbraio 1990, n. 2720)  risulta, infatti, da tempo superato  sulla base di univoche decisioni  successive che, valorizzando i  contenuti di altra pronuncia della  Sezioni Unite (SS.UU. 8 febbraio  2002, n. 5115), ritengono ora che la  lottizzazione abusiva, negoziale e  materiale, possa qualificarsi come  reato colposo (Sez. 3, n. 17865, 29  aprile 2009; Sez. 3, n. 36940, 12  ottobre 2005; Sez. 3, n. 39916, 13  ottobre 2004).
 Date tali premesse, si osserva come la condotta  concretamente posta  in essere dai ricorrenti sia stata correttamente  valutata, anche  sotto il profilo soggettivo, da parte dei giudici del  riesame,  risultando inequivocabile, dalla sequenza degli eventi e dalle   modalità e tempistica di alienazione dei lotti, quantomeno la loro   cosciente e volontaria partecipazione al piano lottizzatorio.  9. Anche  l'infondatezza del secondo motivo di ricorso risulta palese.  Il  Tribunale ha compiutamente evidenziato le ragioni che giustificano  il  mantenimento della misura reale, individuandole nella necessità  che la  trasformazione urbanistica dell'area, non ancora completata,  possa  essere portata a compimento. Osservano inoltre i giudici del  riesame  che le esigenze di cautela sono rese ancor più evidenti  dalla  disinvoltura con la quale gli indagati hanno violato, in più  occasioni,  i sigilli ed hanno ricordato come le aree interessate  dall'intervento  lottizzatorio siano suscettibili di confisca  obbligatoria.
 Appare  dunque del tutto corretto il mantenimento del sequestro anche  sulle  particelle che, secondo quanto sostenuto in ricorso, non sono  state  oggetto di frazionamento, avendo il Tribunale giustificato tale   decisione considerando che l'intervento lottizzatorio ha determinato  lo  stravolgimento dell'assetto urbanistico dell'intera zona, così   implicitamente riconoscendo la necessità di impedire che la condotta   illecita già posta in essere possa interessare, in futuro, anche  quelle  parti di territorio non ancora compromesse.
 Peraltro le ridotte  dimensioni delle suddette particelle costituisce,  pacificamente, una  tra le situazioni che la giurisprudenza  amministrativa e penale  individuano come sintomatiche dell'intento  lottizzatorio (cfr. Sez. 3,  n.15643 del 15 aprile 2008, non  massimata).
 Non appare pertanto  violato il principio di proporzionalità ed  adeguatezza che, dettato  dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari  personali, la  giurisprudenza di questa Corte è pressoché unanime  nel riconoscere come  applicabile anche alle misure cautelari reali,  stante la estrema  gravità dei fatti descritti nel provvedimento  impugnato.
 10. Il  ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato  inammissibile e alla  declaratoria di inammissibilità - non potendosi  escludere che essa sia  ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte  Cost. 7-13 giugno 2000, n.  186) - consegue l'onere delle spese del  procedimento, nonché quello del  versamento, in favore della Cassa  delle ammende, della somma,  equitativamente fissata, di Euro  1.000,00.
 Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle     spese del procedimento.
 Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.
 Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2013
 
                    




