Cass. Sez. III n. 17767 del 18 maggio 2026 (CC 22 aprile 2026)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Scimone e altri
Urbanistica. Legittimazione all'incidente di esecuzione e ordine di demolizione
In tema di reati edilizi, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale determina la perdita di legittimazione dell'ex proprietario e dei suoi eredi a richiedere la revoca dell'ordine di demolizione, salvo che per procedere alla demolizione spontanea,. Gli eredi del responsabile non vantano alcun titolo reale o personale di godimento qualora il decesso del dante causa sia avvenuto successivamente al passaggio di proprietà del bene al Comune. Il decorso del termine di 90 giorni dall'ingiunzione a demolire preclude la presentazione della domanda di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/01 per carenza di legittimazione del responsabile
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/09/2025, la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di Scimone Salvatore, Scimone Giuseppina e Minà Michela, avverso l’ingiunzione a demolire n. 30376/2018 SIEP, Reg. Dem., emessa in data 9 maggio 2022 dalla Procura Generale della Repubblica nei confronti di Scimone Vincenzo, deceduto in data 26/12/2021.,,
Avverso tale provvedimento ricorrono, per il tramite del comune difensore di fiducia, Scimone Salvatore, Scimone Giuseppina e Minà Michela, proponendo un ricorso congiunto.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 666 e 667 cod. proc. pen.. Nullità dell’ingiunzione di demolizione per difetto di determinatezza e autosufficienza del titolo esecutivo. L’ingiunzione di demolizione si limita a rinviare alla sentenza di condanna, difettando della necessaria specificità: non viene indicato catastalmente l’immobile, né viene indicata la porzione di immobile da demolire, né poteva utilizzarsi la consulenza tecnica disposta dal P.G., che aveva lo scopo di quantificare il costo della demolizione, non di identificare l’immobile.,
2.2. Con il secondo motivo, Scimone Salvatore e Scimone Giuseppina lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 24 e 42 Cost., con riferimento al loro difetto di legittimazione ad essere chiamati a demolire l’immobile. La Corte di appello ritiene i due legittimati in quanto vanterebbero un diritto personale di godimento, desunto dalla circostanza che i due detenessero le chiavi dell’immobile e i genitori avessero chiesto di abitare l’immobile come «prima casa», anche dopo l’acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune, disposta in data 31 ottobre 2017. Ma il dante causa iure hereditario dei due, il genitore Scimone Vincenzo, è deceduto nel 2021, quando l’immobile era già passato in proprietà del Comune, per cui gli stessi non vantano alcun titolo reale o personale di godimento sull’immobile.,,
2.3. Con il terzo motivo, Michela Minà lamenta violazione degli articoli 649 cod. proc. pen., 111 e 117 Cost., 4 prot. 7 CEDU, 50 Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea. Erronea esclusione del ne bis in idem sostanziale e travisamento della natura complessiva delle misure applicate alla ricorrente. Evidenzia la ricorrente che il cumulo tra acquisizione gratuita e demolizione rappresenta una inammissibile duplicazione di strumenti sanzionatori a carattere penale che costituisce un vero e proprio bis in idem sostanziale.,
2.4. Con il quarto motivo, Michela Minà lamenta violazione dell’art. 8 CEDU e del principio di proporzionalità, nonché vizio di motivazione apparente in relazione all’esecuzione dell’ordine di demolizione nei suoi confronti. La ricorrente in sede di incidente di esecuzione aveva dedotto e documentato che l’immobile era l’unica dimora della signora, di età avanzata e affetta da patologie respiratorie e gastroenteriche, non considerate dall’ordinanza impugnata.,
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Ed infatti, all’atto di interposizione dell’incidente di esecuzione, gli odierni ricorrenti non erano più (la Minà) o non erano mai stati (i germani Scimone) proprietari del bene e pertanto non erano legittimati a chiedere la revoca dell’ordine di demolizione, in quanto dovevano ritenersi terzi estranei alle vicende giuridiche dell'immobile (Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133 – 01; Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500 – 01; Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019, Durazzo, Rv. 278260 – 01; Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, Calise, Rv. 278090 – 01). L’ultima sentenza citata ha affermato che, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (nello stesso senso, Sez. 3, n. 5536 del 16/01/2025, Giuliano; Sez. 3, n. 4758 del 20/12/2023, dep. 2024, Petrazzuolo; Sez. 3, n. 7720 del 30/03/2023, Amendola). Qualora il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, pertanto, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso o dei suoi aventi causa. Ogni altra richiesta è pertanto priva di interesse (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, cit.). La richiesta di annullamento dell’ordine di demolizione avrebbe pertanto dovuto essere dichiarata inammissibile già in sede di incidente di esecuzione in quanto «originariamente» inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio evidenzia peraltro che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (n. 14130 del 20/03/2024, dep. 2025, Ambrosio, Rv. 287776 - 01), da una lettura letterale e sistematica dell'art. 36 del DPR 380/01 (esaminato in rapporto, in particolare, agli artt. 10, 33 comma 1 e 2, 31 commi 3, 4 e 4-bis del decreto stesso) si evince che, in caso di decorso di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione comunale e quindi di acquisizione al patrimonio dell'opera abusiva realizzata senza permesso di costruire o in totale difformità (nel caso in esame, l’abuso consisteva nella realizzazione di porzione immobiliare costituita da un manufatto di 22 mq. realizzata al di sotto di una tettoia e addossata a fabbricato oggetto di precedente accertamento, indicato come composto di 7 vani della superficie di 103 mq., escluse aree scoperte), non sussista più la legittimazione a presentare la domanda di sanatoria ex art. 36 del DPR 380/01, per cui la vicenda dell’immobile de quo non avrebbe potuto avere altro sbocco se non la demolizione (o, ricorrendone i presupposti, il mantenimento).,,,,,,
Per quanto concerne in particolare i ricorrenti Scimone, che non sono mai stati proprietari dell’immobile in parola in quanto acquisito al patrimonio immobiliare del Comune prima che il bene entrasse a far parte dell’asse ereditario, difetta in capo agli stessi (al contrario della Minà, comproprietaria) qualsiasi diritto reale o personale di godimento che li ponga in relazione privilegiata con l’immobile stesso. Essi potranno quindi far valere le loro ragioni di estraneità alle vicende del suddetto bene - e dunque anche alle sue vicende demolitorie - presso le competenti sedi giudiziarie.,,
Il Collegio ritiene solo di dover aggiungere, in relazione alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, che, se i ricorrenti Scimone non hanno alcun titolo per (continuare a) occupare l’immobile, la ricorrente Cinà (pag. 11 ordinanza impugnata) risulta risiedere in Palermo, via Guido Jung 12, laddove l’immobile sito in San Vito Lo Capo era adibito a casa di villeggiatura. Nessuna violazione del diritto di abitazione, né del principio di proporzionalità, appare ictu oculi sussistente nel caso in esame, posto che la ricorrente ha altrove la sua residenza.,
In conclusione, i ricorsi non possono che essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento da parte dei ricorrenti di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.,
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 22/04/2026




