Cass. Sez. III n. 13639 del 15 aprile 2026 (CC 12 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Fortunato
Urbanistica. Inammissibilità della sanatoria per mancanza di autorizzazione sismica preventiva
Il requisito della "doppia conformità", necessario per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, deve ritenersi escluso qualora le opere siano state eseguite in assenza della preventiva autorizzazione sismica. Tale carenza non è sanabile attraverso l'acquisizione postuma dell'autorizzazione, anche se allegata alla domanda di sanatoria, rendendo il manufatto abusivo insanabile sotto il profilo urbanistico ed edilizio.
RITENUTO IN FATTO
Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Potenza ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Francesco Lorenzio Pio Fortunato avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Lagonegro aveva respinto l'istanza di dissequestro di un immobile, sito in Santa Marina in via Santa Croce n. 116, già sottoposto a sequestro preventivo in forza del decreto emesso dal G.i.p. di Lagonegro il 7 dicembre 2023 in relazione a violazioni urbanistiche.
Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1), lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 322-bis e 568 cod. proc. pen., per avere il Tribunale rilevato l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto da un soggetto non legittimato, quando il Fortunato, in qualità di comproprietario dell'immobile sottoposto a vincolo nonché titolare del permesso a costruire in sanatoria, è certamente legittimato a richiedere la restituzione del bene.
2.2. Con il secondo motivo si cesura la violazione dell'art. 606, comma 1), lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, per avere il Tribunale confuso due istituti distinti, ossia il bonus volumetrico ex art. 4, comma 4, l. R. Campania n. 13 de 2022, in virtù del quale era stato rilasciati i titoli edilizi n. 56/2023 e 80/2023 poi caducati, e l'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, in forza del quale è stato rilasciato al ricorrente il permesso di costruire in sanatoria n. 7/2025; ad avviso del difensore, l'avvenuto annullamento dei permessi di costruire ha semplicemente comportato che le opere sono divenute abusive, senza implicare alcun effetto preclusivo della loro sanabilità.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta in relazione all'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 per errata applicazione del principio della doppia conformità, in quanto, secondo il difensore, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non esiste alcuna disposizione che limiti le aperture esterne per i locali a destinazione agricola.
3.4. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1), lett. b), cod. proc. pen. in relazione in relazione all'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 e il vizio di motivazione inesistente e/o apparente in ordine all'estinzione dei reati contravvenzionali in caso di rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Argomenta il difensore che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le opere oggetto di sanatoria sono quelle indicate nel decreto di sequestro.
3.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1), lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 305, 321, commi 1 e 3, 324 cod. proc. pen. e all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 480 cod. pen. e all'art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001. Espone il difensore che il Tribunale ha disapplicato l'art. 321 cod. proc. pen., nella parte in cui ritiene che il permesso di costruire in sanatoria non sia idoneo a spiegare effetto sugli altri reati contestati al Fortunato come committente, avendo malamente interpretato quanto affermato da Sez. 3 n. 47331 del 2007, che si riferisce a reati paesaggistici, e considerando che il reato di falso non attiene alla sanatoria n. 7/2025 ma ai titoli del 2023 annullati in autotutela, mentre la contravvenzione per la mancata esposizione della tabella recante i dati relativi all'attività di costruzione può essere estinta mediante oblazione.
3.6. Con un sesto motivo si censurano l'erronea applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione apparente in ordine alla sussistenza del periculum in mora, che è stato erroneamente desunto dal fatto che il permesso n. 7/2025 sarebbe stato rilasciato in assenza della doppia conformità, laddove, invece, l'avvenuto annullamenti dei titoli del 2023 non ha alcun effetto preclusivo sulla sanabilità delle opere, e le aperture presenti nell'immobile non possono essere definite "indizio" di una destinazione abitativa non agricola.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile per mancanza di interesse. Si osserva, infatti, che il Tribunale non ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare perché proposto da soggetto non legittimato, ma ha esaminato nel merito tutti i motivi dedottO con l'impugazione. Segue allora la carenza di interesse a censurare un passaggio motivazionale, che non si è tradotto in alcuna statuizione impugnabile.
Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono infondati. 3.1. Richiamati gli stringenti limiti relativi al sindacato della Cassazione avente ad oggetto le ordinanze relative a provvedimenti cautelari reali – che è circoscritto alla possibilità di rilevare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutti, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01) – nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che non sussiste la doppia conformità di cui all'art 36 d.P.R. n. 380 del 2001 sulla base di una serie di elementi di fatto puntualmente indicati, vale a dire: 1) i permessi di costruire rilasciati nel 2023 erano illegittimi e poi annullati in autotutela, in quanto avevano ad oggetto la realizzazione di un rialzo dell'edificio con un aumento volumetrico del sottotetto per realizzare un nuovo piano abitativo; si trattava di nuova opera non consentibile quale volume aggiuntivo destinato a civile abitazione in quanto non era applicabile l'incremento volumetrico previsto dalla legge regionale Campania rispetto agli standard urbanistici del comune, avendo l'edificio su cui le opere erano state consentite già beneficiato di una prima agevolazione; 2) le opere realizzate in costanza di tale permesso di costruire annullato ed illegittimo non erano quindi conformi agli strumenti urbanistici vigenti; 3) la domanda di permesso di costruire in sanatoria, successivamente rilasciato nel 2025, riqualifica la sopraelevazione realizzata come annesso agricolo per evidentemente rientrare nei limiti volumetrici degli strumenti urbanistici, escludendo la sopraelevazione come civile abitazione; 4) le caratteristiche strutturali e le tipologie costruttive realizzate al momento del fatto rivelavano che si trattava in tutta evidenza di volume abitabile, destinato a civile abitazione e in quanto tale non sanabile con un mero artificio classificatorio; 5) il permesso n. 7/2025 è stato rilasciato all'esito anche del deposito in sanatoria degli elaborati progettuali ai fini della normativa antisismica con conseguimento della relativa autorizzazione in sanatoria.
3.2. Orbene, si osserva che la rilevata assenza della doppia conformità – su cui si incentrato le censure, di contenuto valutativo, qui al vaglio – si fonda su una motivazione certamente non apparente, né inintelligibile, frutto di una valutazione di fatto non censurabile in questa sede, ovverosia che le caratteristiche tipologiche, strutturali e volumetriche configurano un nuovo piano abitabile e non già un annesso agricolo e di un sottotetto dalle dimensioni abnormi per essere qualificabile come pertinenza, dovendosi ribadire che costituisce pertinenza, e come tale esclusa dal regime concessorio, l'opera posta al servizio di edifici già esistenti mediante un nesso funzionale e strumentale, che non consenta, per natura e struttura, altro che la destinazione della cosa ad uso pertinenziale. Tale caratteristica va desunta dalla struttura dell'opera la quale non deve essere utilizzabile, logicamente ed economicamente, in altro modo (Sez. 3, n. 4142 del 23/02/1998, Cento, Rv. 210694 – 01).
3.3. Si osserva, infine, che l'insussistenza della doppia conformità si desume anche da un passaggio motivazione (cfr. p. 5 dell'ordinanza) in cui si accenna alla circostanza che il manufatto abusivo era stato realizzato anche in violazione della normativa antisismica, di cui solo successivamente era stata acquisita la autorizzazione postuma, allegata alla domanda di concessione in sanatoria. Una circostanza del genere, evidentemente sfuggita al Tribunale, rende il manufatto abusivo insanabile, dovendosi rammentare che il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa', Rv. 284058 – 01).
Il sesto motivo è inammissibile. 4.1. Si rileva che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio, qui da confermare, secondo cui il periculum in mora richiesto ai fini del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ultimato, ubicato in zona agricola, può essere legittimamente motivato con l'aggravio del carico urbanistico che le opere determinano, come desumibile dalla loro consistenza e destinazione d'uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell'area su cui insistono, trattandosi di elementi idonei a fornire un'oggettiva indicazione dell'incidenza dell'intervento sulle esigenze urbanistiche di zona (Sez. 3 n. 8671 del 15/02/2024, Rv. 285963 – 01), come, appunto, accertato nella specie. 4.2. Anche in tal caso, il ricorrente contesta la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale, il che esula dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/03/2026.


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