Cass. Sez. III n. 11802 del 30 marzo 2026 (CC 25 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Marone
Urbanistica. Esecutività dell'ordine di demolizione e continuazione tra reati
L'esecutività dell'ordine di demolizione impartito con una sentenza di condanna irrevocabile permane anche qualora il reato cui si riferisce venga posto, sia in fase esecutiva che nel giudizio di merito, in continuazione con un altro fatto criminoso oggetto di successiva condanna. L'istituto della continuazione, finalizzato al temperamento del cumulo materiale delle pene per il principio del favor rei, comporta la mera unificazione delle sanzioni detentive o pecuniarie e non determina la caducazione delle statuizioni accessorie o degli ordini di ripristino dell'assetto urbanistico già definitivi. Inoltre, l'eventuale impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo senza danneggiare porzioni lecite dell'immobile non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione, specialmente quando tale situazione sia imputabile alla condotta del condannato che ha realizzato l'opera in aderenza o sopraelevazione. Infine, la sospensione dell'ordine di demolizione in pendenza di istanza di condono è subordinata a una prognosi favorevole sull'esito della stessa e sulla rapidità della conclusione del procedimento amministrativo.
RITENUTO IN FATTO
Con l'impugnata ordinanza, il Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Vincenza Marone e volta a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a carico della predetta, dal G.i.p. della Pretura di Salerno in data 12 novembre 1998, irrevocabile il 4 dicembre 1998.
Avverso l'indicata ordinanza, Vincenza Marone, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, che deducono:
2.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'inesistenza del titolo esecutivo, non contenendo la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 23 luglio 2007 un'espressa statuizione relativa all'ordine di demolizione, e considerando che il riferimento al vincolo della continuazione è presente solo nella motivazione e non anche nel dispositivo della sentenza;
2.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa motivazione e travisamento della prova in relazione alla doglianza relativa alla pendenza della pratica del condono, avendo la Corte di merito fatto riferimento, in maniera assertiva, alla nota redatta dall'ing. Greco, senza considerazione le osservazioni del consulente della difesa, ing. Rago;
2.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen in relazione gli artt. 32 e 33 l. n. 47 del 1985, 142, comma 1, lett. a) 136 d.lgs. n. 42 del 2004, 3 l. n. 220 del 1957, in quanto, diversamente da quanto ritenuto Corte di appello, le opere in esame non rientrano nel novero di quelle per le quali è prevista l'insanabilità assoluta;
2.4. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 35, comma 17, l. n. 47 del 1985, posto che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, si era perfezionato il provvedimento di sanatoria per il silenzio assenso, essendo decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione dalla domanda e avendo l'interessato versato le somme dovute;
2.5. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 l.r. n. 25 del 2024, norma che la Corte di appello ha ritenuto non applicabile, sull'errato presupposto della non condonabilità delle opere;
2.6 la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione e travisamento della prova con riguardo alla pendenza della conferenza dei servizi per il rilascio della concessione demaniale, in quanto la struttura risulta documentalmente diversa da quanto ritenuto dalla Corte di appello, e, quindi, sarebbe pienamente applicabile la procedura in esame;
2.7. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al motivo di doglianza concernente l'indeterminatezza delle opere da demolire, profilo esaminato dalla Corte di appello con motivazione apparente;
2.8. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo alla doglianza inerente all'impossibilità di procedere alla demolizione per motivi strutturali per difetto di un piano di demolizione ex art. 150 d.lgs. n. 81 del 2008
2.9. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al motivo inerente all'impossibilità di procedere alla demolizione per motivi strutturali, rigettato dalla Corte di appello con una motivazione congetturale, priva di un'indagine specifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché reitera censure, alcune di contenuto fattuale, che la Corte di appello ha rigettato con una motivazione immune da violazioni di legge e da profili di illogicità manifesta, con la quale la ricorrente omette di misurarsi criticamente.
Il primo e il settimo motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono manifestamente infondati.
2.1. Come emerge dall'ordinanza impugnata, in cui sono puntualmente ricostruite le vicende processuali relative all'immobile in esame, oggetto di plurime sentenza di condanna a carico della ricorrente e del di lei coniuge, Giuseppe Mandetta, nella more deceduto (cfr. p. 2-5), nell'ingiunzione alla demolizione emessa dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno in data 13 marzo 2025 si fa espresso rinvio alla sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 23 luglio 2007, la quale ha, tra l'altro, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati edilizi per i quali, nei confronti di Giuseppe Mandetta, il G.i.p. del Tribunale di Salerno, con sentenza del 12 novembre 1998, irrevocabile il 4 dicembre 1998, aveva applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. e contestualmente impartito il relativo ordine di demolizione delle opere abusive, oggetto dell'odierno ricorso, e il reato di violazione di sigilli, in relazione al quale il Mandetta era stato condannato con sentenza del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con sentenza irrevocabile n. 58 del 2003.
Orbene, come rilevato dalla Corte di merito, è del tutto irrilevante che, nell'indicata sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 23 luglio 2007, in dispositivo, per mero errore materiale, non sia stato (nuovamente) disposto l'ordine di demolizione, in quanto esso era già stato correttamente -e definitivamente - impartito con la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno, in data 12 novembre 1998, irrevocabile il 4 dicembre 1998, in cui, peraltro, sono puntualmente descritte le opere da demolire: "un manufatto costituito da una struttura metallica, in sopraelevazione già oggetto di sequestro preventivo mediante tompagnatura in laterizi leggeri e con tramezzature interne, creando quattro vani abitabili e servizi igienici di circa 100 mq. Con impianti tecnologici".
2.2. Del resto, come già affermato da questa Sezione, l'esecutività dell'ordine di demolizione, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, permane anche qualora il reato cui si riferisce venga posto, in fase esecutiva, in continuazione con altro fatto criminoso oggetto di successiva condanna (Sez. 3, n. 31458 del 14/04/2016, Acampora, Rv. 267422 - 01): principio che, per evidente identità di ratio, vale anche laddove la continuazione sia riconosciuta nel giudizio di merito.
L'istituto della continuazione, infatti, è finalizzato al temperamento del cumulo materiale delle condanne per il principio del favor rei e comporta la mera unificazione delle pene all'esito della rilevata sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, senza che vengano meno le statuizioni accessorie disposte nelle sentenze.
In altri termini, il fatto che la sentenza di condanna contenente l'ordine di demolizione riguardi un reato posto in continuazione con altro reato oggetto di una successiva sentenza di condanna non fa caducare la statuizione di demolizione, la cui definitività - che dipende unicamente dall'intervenuto passaggio in giudicato - resta evidentemente ferma.
2.3. Da ciò consegue anche la manifesta infondatezza del settimo motivo di gravame, attesa la compiuta individuazione - come già ritenuto dalla Corte di appello (cfr. p. 10 dell'ordinanza impugnata) - delle opere oggetto di demolizione, contenuta nell'indicata sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno, in data 12 novembre 1998, irrevocabile il 4 dicembre 1998.
Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, esaminabili congiuntamente perché collegati, sono inammissibili perché deducono censure di contenuto fattuale, perché generici e, comunque, perché manifestamente infondati.
3.1. Invero, sulla base delle risultanze emergenti dalla nota tecnica redatta in data 12 gennaio 2010 dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ing. Rago, la Corte di appello ha ribadito la non condonabilità assoluta delle opere, in quanto: 1) realizzate in area demaniale marittima, per di più sottoposta a vincolo derivante dalla legge n. 110 del 1957 (tutela archeologica dell'antica città di Paestum); 2) parte delle opere abusive erano state realizzate oltre il termine previsto per il condono; 3) non si era perfezionata alcuna concessione tacita in sanatoria, stante la normativa in tema di beni demaniali; 4) le opere abusive erano state oggetto, in parte, di acquisizione dell'agenzia del demanio tramite il testimoniale di stato del 1987; 5) la conferenza dei servizi, convocata su istanza di parte, verteva sulla eventuale regolarizzazione del titolo abilitativo demaniale marittimo, e non già sul permesso di costruire in sanatoria.
3.2. Si rileva, peraltro, che, come emerge dal provvedimento impugnato (cfr. p. 8), in tal senso si era già espressa questa Corte con sentenza n. 32831 del 19 giugno 2013, la quale, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Mandetta avverso l'ordinanza emessa in data 25 ottobre 2012 dalla Corte di Appello di Salerno - che aveva rigettato l'incidente di esecuzione avente per oggetto la sospensione e/o la revoca dell'ingiunzione a demolire n. 16/2008, disposta il 09/04/2009 dal PG presso la predetta Corte di appello, in relazione alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Salerno, in data 12/11/1998, irrevocabile il 04/12/1998 con riferimento a reati che la Corte Territoriale, con sentenza del 27/03/2007, aveva ritenuto unificati ex art. 81 cod. pen. a quella di violazione di sigilli di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli del 04/02/2003 — aveva così stabilito: "la Corte Territoriale, mediante analitiche ed esaustive valutazioni immuni da errori di diritto, ha individuato, tramite l'acquisizione della consulenza tecnica collegiale disposta dal PG e depositata l'01/04/2010, il manufatto da demolire (ossia quello oggetto dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza del G.u.p del Tribunale di Salerno del 12/11/1998, irrevocabile il 04/12/1998; manufatto compiutamente descritto a pagg 8-10 della consulenza tecnica disposta dal PG)".
Si legge ancora nella motivazione: "la Corte Territoriale ha, altresì evidenziato: a) che la pratica di condono edilizio attinente al manufatto de quo e relativa all'istanza del 31/03/1995, come successivamente integrata, non aveva avuto esito favorevole; b) che, parimenti, non risultava rilasciata alcuna concessione in sanatoria; c) che l'asserita indizione di una conferenza di servizi per l'ottenimento del titolo concessorio legittimante l'occupazione dei luoghi non aveva avuto esito positivo; d) che i pareri della Sovraintendenza nonché il parere tecnico comunale (prodotti in atti dalla difesa del ricorrente) di per sé soli - sia per la loro genericità, sia per la non completa pertinenza - non erano idonei a comprovare la sanabilità delle opere da demolire; e) che l'eventuale acquisizione delle opere abusive al Demanio Marittimo non era circostanza di per sé sola ostativa alla demolizione delle opere abusive (vedi ordinanza impugnata pagg. 2 - 4)".
Orbene, non vi è chi non veda come le odierne doglianze siano, per larga parte, la mera riproposizione di argomentazioni già rigettate da questa Sezione con l'indicata sentenza.
3.3. In ogni caso, si evidenzia che Corte di merito, con logica ed esauriente motivazione, ha effettuato una prognosi negativa circa i tempi dell'istanza di condono, che pende dal 31 marzo 1995, e il prevedibile esito negativo, alle luce della sussistenza delle cause ostative dinanzi indicate, in ciò facendo buon governo del costante orientamento di questa Sezione, secondo cui, con riferimento all'istanza di revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212).
Inammissibili i sono i restanti motivi, perché deducono censure di contenuto fattuale.
4.1. La Corte di appello, infatti, ha rilevato che le opere interconnesse — ossia quelle adiacenti ove sono ubicati il ristorante e l'hotel del Mandetta e realizzate su area demaniale, come risulta dallo stesso incidente di esecuzione — p. 13), sono state acquisite al patrimonio demaniale, come da testimoniale di stato del 1987 e come confermato dall'ing. Greco nell'indicata nota del gennaio 2010, sicché la ricorrente non ha alcun titolo per fare valere tale doglianza.
4.2. In ogni caso, si osserva che l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolizione di un manufatto abusivo senza danneggiare finanche la parte lecita del fabbricato non rileva, in quanto dipendente da causa imputabile al condannato, consentendosi, in caso contrario, a chi realizzi opere in assenza di permesso di costruire in aderenza, in appoggio o in sopraelevazione a porzioni di immobili regolarmente edificate o sanate, di evitarne la demolizione e così in tal modo frustrando la necessità di ripristinare l'assetto urbanistico preesistente cui è strumentale l'ordine di demolizione (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Severino, Rv. 281474).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25/02/2026.


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