Cass. Sez. III n. 24086 del 18 giugno 2012 (Ud 11 apr. 2012)
Pres. Mannino Est. Sarno Ric. Di Nicola
Urbanistica. Cartellonistica stradale e normativa antisismica
E' dato notorio che i cartelloni recanti indicazioni sulla viabilità apposti ai margini del tratto autostradale non possono essere, per la funzione svolta, di modeste dimensioni. Appare peraltro di tutta evidenza che anche interventi in apparenza “minori" possano in concreto rilevare sul piano della pericolosità. Nella valutazione sul punto non possono non concorrere, infatti, con l'elemento dimensionale anche altri aspetti quali, ad esempio, le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del sito, la pendenza del terreno, le modalità di realizzazione delle strutture di sostegno, ecc. in quanto suscettibili di accrescere il grado di pericolo per l'incolumità pubblica. Ed è ovvio che da tale valutazione non si potrà prescindere anche per le zone in cui il grado di sismicità non sia particolarmente elevato.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:         Udienza pubblica
 Dott. MANNINO Saverio F.          - Presidente  - del 11/04/2012
 Dott. TERESI  Alfredo             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. MULLIRI Guicla              - Consigliere - N. 965
 Dott. SARNO   Giulio         - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA Santi               - Consigliere - N. 33804/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) DI NICOLA BRUNO N. IL 05/01/1947;
 2) VISINTIN PIERANTONIO N. IL 22/01/1946;
 avverso la sentenza n. 120/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA, del  			24/03/2011;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2012 la relazione fatta dal  			Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino,  			che ha concluso per il rigetto.
 OSSERVA
 1. Visintin Pierantonio e Di Nicola Bruno, il primo nella  			qualità di Direttore del 7^ Tronco "Autostrade per l'Italia Spa" e  			committente della ditta Di Nicola Bruno ed il secondo in quanto  			titolare della omonima ditta, propongono ricorso per cassazione  			avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Chieti,  			sezione distaccata di Ottona, lo ha condannato alla pena dell'ammenda  			per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95, contestato  			per avere, in concorso con altri, nella qualità di committente  			responsabile della ditta Di Nicola Bruno, esecutrice materiale dei  			lavori, in assenza della prescritta autorizzazione del competente  			ufficio della regione, realizzato opere di installazione di pannelli  			a messaggi variabili, in zona sismica Z3.
 2. Deduce in questa sede il ricorrente Di Nicola:
 2.1 violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art.  			95, rilevando che il concetto di costruzione cui fa riferimento la  			disposizione predetta si riferisce alle sole opere edili in senso  			stretto e non anche, quindi, alla realizzazione di semplici pannelli  			contenenti messaggi autostradali dalla cui istallazione, non può  			peraltro, oggettivamente, secondo il ricorrente, derivare una  			concreta fonte di rischio per l'incolumità;
 2.2 violazione di legge in ordine alla sospensione condizionale della  			pena in quanto quest'ultima risulta applicata senza che vi fosse  			stata richiesta in tal senso.
 3. Il ricorrente Visentin, dopo avere evidenziato che la notifica  			dell'estratto contumaciale è irregolare e che, pertanto, deve essere  			ritenuto ancora in termini per l'impugnazione, deduce la violazione  			dell'art. 161 c.p.p., e art. 157 c.p.p., comma 8 bis, per quanto  			concerne la notifica ed, inoltre, anch'egli l'erronea applicazione di  			legge con riferimento al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, con  			considerazioni analoghe a quelle del Di Nicola richiamando il  			precedente di questa Corte n. 28514 del 2007 che circoscrive la  			disciplina in questione agli edifici.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 Le ragioni esposte dal Visintin sulla notifica dell'estratto  			contumaciale della sentenza ad un indirizzo diverso da quello del  			domicilio dichiarato e presso cui era stato notificato anche il  			decreto di citazione inducono a ritenere in termini il ricorso per  			cui può procedersi all'esame ulteriore del ricorso esaminando la  			doglianza di merito, che, per la comunanza del contenuto e delle  			argomentazioni può essere trattata congiuntamente al primo motivo di  			ricorso del Di Nicola.
 Al riguardo deve ritenersi infondata la questione relativa  			all'insussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art.  			95.
 Entrambi i ricorrenti citano la sentenza di questa Sezione n. 28514  			del 2007 secondo cui ai fini della configurabilità dei reati  			previsti dalla disciplina in tema di costruzioni in zone sismiche, le  			norme dettate dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95, non si  			riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma  			solo alle opere edili in senso stretto, ossia alle costruzioni,  			sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale con  			cui vengono realizzate.
 Il tribunale in motivazione, manifestando l'avviso contrario, si è  			già fatto carico di evidenziare come il precedente citato afferisca  			in realtà alla costruzione di un traliccio dell'Enel che rappresenta  			opera pubblica la cui realizzazione era sottoposta a proprie regole  			costruttive la cui compatibilità con la disciplina urbanistica è  			rimessa alla valutazione del ministero dei Lavori Pubblici ed alla  			Regione e che l'incolumità pubblica era garantita dall'osservanza  			delle regole tecniche previste per la realizzazione di tali opere  			dalla L. n. 109 del 1994.
 E tuttavia è senz'altro vero che la sentenza del 2007 afferma che le  			disposizioni in questione si riferiscano alle opere edili in senso  			stretto e che viene all'uopo valorizzato il riferimento al termine  			"edificio" contenuto, ad esempio, nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,  			artt. 85 e 91.
 Ora, ritiene anzitutto il Collegio di dover rilevare come  			l'orientamento più restrittivo non si allinei a quello prevalente,  			secondo cui qualsiasi intervento edilizio in zona sismica,  			comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio  			amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al  			fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio  			del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la  			violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95, (Sez. 3, n.  			34604 del 17/06/2010 Rv. 248330).
 In particolare le disposizioni in questione sono state già ritenute  			da questa Sezione applicabili anche per cartelloni per la gestione di  			spazi pubblicitari su pilastri metallici con basamento in cemento  			(sentenza n. 12201/2010). E ciò proprio sulla premessa che, come  			anche in altre occasioni affermato, la normativa antisismica - a  			differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato  			cementizio armato - deve essere applicata a tutte le costruzioni la  			cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla  			rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate,  			in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche  			rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte,  			quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del  			cemento armato (Sez. 3, n. 38142 del 24/10/2001, Tucci, Rv 220269).  			Ciò posto ritiene il Collegio di non doversi discostare  			dall'orientamento maggioritario che non limita agli edifici la  			violazione dell'art. 95.
 Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 83, fa, infatti, riferimento  			indistintamente a "tutte le costruzioni da realizzarsi in zone  			dichiarate sismiche" la cui sicurezza possa comunque interessare la  			pubblica incolumità.
 Ed anche l'art. 92, riferendosi all'esecuzione di qualsiasi lavoro di  			natura antisismica in edifici e manufatti di carattere monumentale o  			aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico,  			avvalora la tesi della non coincidenza delle nozioni di costruzione e  			di edificio, anche se è logico ritenere che l'aspetto della  			sicurezza debba riguardare anzitutto gli edifici.
 Peraltro la nozione di costruzione è stata ampiamente elaborata  			dalla giurisprudenza della Corte e da quella amministrativa già con  			riferimento alle tematiche connesse al rilascio della concessione  			(ora permesso di costruire) e si è rilevato in tali occasioni che  			debbano essere ricompresi nella nozione di costruzione tutte le opere  			che alterino in modo stabile lo stato dei luoghi ancorché  			riconducibili a manufatti privi di volume interno utilizzabile e che,  			in particolare, anche la sistemazione di una insegna o tabella  			pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso di  			costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un  			mutamento territoriale (Sez. 3, n. 5328 del 15/01/2004 Rv. 227402).  			Ciò posto ritiene quindi il Collegio che non solo non vi è  			giustificazione sul piano formale per differenziare la nozione di  			costruzione in relazione alle disposizioni del medesimo testo  			normativo aprioristicamente escludendo la cartellonistica installata  			sul ciglio autostradale, ma che debba ritenersi ostativa a tale  			limitazione l'oggettiva finalità delle disposizioni di cui al D.P.R.  			n. 380 del 2001, art. 83 e ss., che è da rinvenire, come detto in  			precedenza, nella necessità di garantire la tutela della pubblica  			incolumità.
 Ora è dato notorio che i cartelloni recanti indicazioni sulla  			viabilità apposti ai margini del tratto autostradale non possono  			essere per la funzione svolta di modeste dimensioni.  			Appare peraltro di tutta evidenza che anche interventi in apparenza  			"minori" possano in concreto rilevare sul piano della pericolosità  			Nella valutazione sul punto non possono non concorrere, infatti, con  			l'elemento dimensionale anche altri aspetti quali, ad esempio, le  			modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del sito, la  			pendenza del terreno, le modalità di realizzazione delle strutture  			di sostegno, ecc. in quanto suscettibili di accrescere il grado di  			pericolo per l'incolumità pubblica.
 Ed è ovvio che da tale valutazione non si potrà prescindere anche  			per le zone in cui, come nel caso di specie, il grado di sismicità  			non sia particolarmente elevato.
 Ciò posto correttamente la decisione impugnata si è fatta carico di  			soffermarsi sulle caratteristiche del cartellone, escludendo in  			particolare logicamente che potesse trattarsi di opera temporanea o  			precaria con il rilievo che si era resa necessaria un'attività di  			scavo funzionale alla realizzazione di plinti in calcestruzzo sui  			quali apporre poi il pannello a messaggio variabile.  			Per contro il ricorrente si è limitato nel motivo di ricorso ad  			affermare in modo generico l'inoffensività dell'opera contestata,  			ritenendo comunque esclusi i cartelloni dalla disciplina in  			questione.
 3.1 Si appalesa invece fondato il secondo motivo di ricorso del Di  			Nicola.
 La Corte ha più volte affermato il principio secondo cui nell'ambito  			del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 163 c.p., il giudice  			può, anche di ufficio, concedere il beneficio della sospensione  			condizionale della pena dell'ammenda, facendo prevalere, sul  			contrario interesse dell'imputato, l'utilità che discende dalla  			funzione rieducativa insita nel beneficio in questione: di tale  			prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta  			giustificazione (Sez. 1, n. 44602 del 11/11/2008 Rv. 241912).  			Nella specie, pur sostanziandosi la condanna nella sola pena  			dell'ammenda, manca in motivazione qualsiasi motivazione circa il  			vantaggio per l'imputato derivante per l'imputato - che non ne aveva  			fatto richiesta e che anzi se ne duole - dalla concessione del  			beneficio.
 Sul punto può pertanto provvederà direttamente la Corte annullando  			senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione  			della sospensione condizionale della pena, così come richiesto dal  			ricorrente.
 P.Q.M.
 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla  			sospensione condizionale della pena in favore di Di Nicola Bruno  			che elimina.
 Rigetta i ricorsi nel resto.
 Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.
 Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012
                    



