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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 giugno 2005
Termini, criteri e modalita' di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

Gazzetta Ufficiale N. 151 del 01 Luglio 2005

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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,
che ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica (F.I.T.);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 gennaio 2001 per la concessione delle
agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto in particolare l'art. 11 della precitata direttiva del
16 gennaio 2001 che destina una quota non superiore al 30 per cento
delle risorse del FIT all'incentivazione di programmi di rilevante
interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero
riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti
industriali;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa delle
modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni del F.I.T.;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive del
26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per
l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge
17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il parere positivo espresso dal Comitato tecnico, di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n. 46, nella riunione del 22 marzo 2005 in
merito all'emanazione di un bando tematico avente come obiettivo
programmi di sviluppo precompetitivo al fine di favorire il
miglioramento dell'efficienza energetica e la diffusione delle fonti
rinnovabili di energia nell'intero territorio nazionale; tenuto,
altresi', conto delle indicazioni formulate dalla Direzione generale
per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita'
produttive in merito all'opportunita' di promuovere, nell'ambito del
suddetto bando, specifiche tematiche finalizzate al perseguimento
degli obiettivi generali sopra indicati;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del
7 aprile 2005, concernente la ripartizione tra gli interventi del
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica delle risorse
derivanti dalla prima applicazione dell'operazione di
cartolarizzazione dei crediti relativi a finanziamenti di
investimenti in ricerca e innovazione;
Considerata pertanto la disponibilita' di risorse finanziarie
aggiuntive pari a 30,0 Meuro, derivanti dalla premialita' nazionale e
comunitaria attribuita al PON - Sviluppo Imprenditoriale Locale
2000-2006 per le aree dell'Obiettivo 1 (Campania, Basilicata, Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna), da erogare ai programmi che prevedono,
secondo le modalita' operative della Misura 2.1, lo svolgimento di
attivita' in area Obiettivo 1 per una quota di almeno il 75% dei
costi ammissibili;

Decreta:

Art. 1.
Ambito operativo e risorse disponibili

1. Il presente bando tematico, di seguito denominato bando, e'
destinato ad agevolare programmi di sviluppo precompetitivo,
comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di
ricerca industriale e le attivita' connesse ai centri di ricerca,
cosi' come definite dall'art. 2 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001,
di seguito denominata direttiva, finalizzati al miglioramento
dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili
di energia.
2. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro
50.000.000,00 di risorse nazionali F.I.T. (Fondo Innovazione
Tecnologica) con riserva almeno del 30% per le PMI, oltre risorse
aggiuntive per euro 30.000.000,00 cofinanziate dal F.E.S.R. (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale) derivanti dal P.O.N. Sviluppo
imprenditoriale locale, con riserva almeno del 70% per le PMI.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti,
purche' possiedano una stabile organizzazione in Italia:
a) imprese che esercitano attivita' industriale diretta alla
produzione di beni e servizi;
b) imprese che esercitano un'attivita' di trasporto per terra,
per acqua o per aria;
c) imprese agro-industriali, intendendosi per tali quelle imprese
agricole che svolgono attivita' di trasformazione dei prodotti
derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o
dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato
prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei
prodotti agricoli;
d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
e) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma,
costituiti dai soggetti di cui alla lettera a), b) e c);
f) consorzi e societa' consortili a condizione che la
partecipazione al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui
alle precedenti lettere a), b), c), d) e) sia superiore al 50 per
cento. Il valore della predetta partecipazione e' fissata al 30% per
i consorzi e le societa' consortili aventi sede nelle aree
considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi
delle vigenti disposizioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda anche
congiuntamente tra loro ovvero con Universita' ed Enti pubblici di
ricerca. In questo caso le attivita' svolte da parte dei soggetti di
cui al comma 1 devono avere un costo superiore al 50% di quello
complessivo del programma, ovvero al 30% ove il programma preveda il
completo svolgimento delle attivita' nelle aree considerate
economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle
vigenti disposizioni. Nel caso di un unico progetto presentato
congiuntamente, l'agevolazione e' concessa ed erogata ai singoli
soggetti partecipanti in misura corrispondente alle attivita' svolte
e documentate da ciascuno di essi.

Art. 3.
Programmi ammissibili

1. I programmi di sviluppo precompetitivo ammissibili alle
agevolazioni del presente bando, con spesa di importo non inferiore a
Euro 1.500.000 e non superiore a Euro 5.000.000, devono avere per
oggetto le tematiche riguardanti lo sviluppo di metodologie, sistemi
e prodotti per favorire il miglioramento dell'efficienza energetica e
la diffusione delle fonti rinnovabili di energia coerentemente con
gli obiettivi a breve termine sanciti nel VI Programma Quadro di
Ricerca della Commissione U.E. In particolare, dette tematiche devono
essere finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) produzione di energia elettrica e/o termica da fonti
rinnovabili o con bassa emissione di CO2, incluso l'accumulo, il
trasporto, la trasformazione, la distribuzione e l'utilizzo finale;
b) risparmi energetici ed efficienza energetica, inclusi quelli
che si possono avere con l'impiego di materie prime rinnovabili;
c) carburanti alternativi.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse cofinanziate dal F.E.S.R., ai
sensi dell'art. 1, comma 2, non sono ammissibili i programmi che
prevedono costi relativi ad unita' produttive dell'impresa
beneficiaria ubicate al di fuori dei territori ammessi agli
interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 in misura
superiore al 25% dei costi complessivi previsti.

Art. 4.
Durata dei programmi e spese ammissibili

1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non
superiore a 24 mesi dalla data di presentazione del progetto
definitivo al gestore, di cui all'allegato 4 al presente decreto. Per
eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficolta' di
ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il Ministero delle
attivita' produttive puo' autorizzare una sola proroga per non piu'
di 6 mesi. Detta proroga non e' concedibile qualora il programma sia
stato agevolato con risorse cofinanziate dal F.E.S.R.
2. Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di
presentazione del programma definitivo al gestore, oltre gli
eventuali studi di fattibilita' a decorrere dalla data di
presentazione del progetto di massima, e per le relative voci di
costo.
3. Per la determinazione e la valutazione delle spese e dei costi
ammissibili si applicano le disposizioni della direttiva e della
circolare 11 maggio 2001, n. 1034240 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di seguito denominata circolare.

Art. 5.
Misura delle agevolazioni

1. Per i programmi di cui all'art. 3, sono concesse agevolazioni
sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato da un
contributo alla spesa nelle misure e con le modalita' indicate
all'art. 4 della direttiva e nel punto 4 della circolare. Non viene
riconosciuta la maggiorazione, nella forma di contributo alla spesa,
di cui all'art. 4, comma 5 e 6, della succitata direttiva.
2. Per i programmi agevolati con risorse cofinanziate dal F.E.S.R.,
i costi sostenuti relativi ad unita' produttive dell'impresa
beneficiaria ubicate al di fuori dei territori ammessi agli
interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1, fatto
salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2, potranno essere agevolati
con risorse nazionali che dovessero rendersi disponibili, nell'ambito
delle disponibilita' previste per il presente decreto, a seguito di
eventuali successive economie di agevolazione dei programmi
selezionati.

Art. 6.
Presentazione delle domande

5. I soggetti di cui all'art. 2 propongono il progetto di massima,
da redigere secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 1 al
presente decreto, utilizzando il modulo di richiesta il cui
fac-simile e' riportato nell'Allegato 2, a partire dal trentesimo e
sino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Modulo
per la richiesta delle agevolazioni deve essere elaborato, pena
l'invalidita' della domanda, tramite personal computer, utilizzando
esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero,
stampando il relativo file su carta comune in formato A4. Detto
software sara' disponibile presso il sito del Ministero (www.
attivitaproduttive.gov.it) e dei gestori convenzionati.
6. Al Modulo per la richiesta delle agevolazioni dovra' essere
allegata la Scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui
all'Allegato 3. Le pagine del Modulo e della Scheda Tecnica devono
essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a
cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa
richiedente; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve
essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di
un suo procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000. Tra la documentazione da allegare al Modulo di
domanda deve essere compresa una duplice copia del supporto
informatico (floppy disk o cd-rom) contenente il file relativo al
Modulo di richiesta, generato attraverso il predetto software, ed il
file relativo alla scheda tecnica. La domanda, in bollo e completa
dei relativi allegati, deve essere presentata al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese - Ufficio C1, via Giorgione, 2/b - 00147 Roma,
a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del
rispetto dei termini predetti. Le domande presentate fuori dai
termini non saranno prese in considerazione.
7. Nel caso di progetto di massima proposto congiuntamente da piu'
soggetti, la domanda deve essere redatta, con le medesime modalita'
previste ai commi 1 e 2, utilizzando il Modulo di richiesta, il cui
fac-simile e' riportato nell'Allegato 4 al presente decreto e dovra'
essere allegata la Scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui
all'Allegato 5. Il suddetto Modulo deve essere firmato dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali designano uno
dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e
coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i
rapporti con il Ministero delle attivita' produttive ed il gestore.
8. Nel Modulo deve essere altresi' indicato il gestore, scelto tra
quelli convenzionati con il Ministero delle attivita' produttive,
come riportati nell'Allegato 6 al presente decreto.
9. Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati
utili ai fini della determinazione del punteggio per la formazione
della graduatoria comunicate dai soggetti richiedenti dopo la
scadenza dei termini di chiusura del bando.

Art. 7.
Modalita' procedurali per la formazione della graduatoria

1. Gli interventi del presente bando sono attuati secondo le
modalita' procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il Ministero delle attivita' produttive puo' avvalersi, per la
valutazione dei programmi di massima presentati, di specifici gruppi
di lavoro costituiti da esperti nelle diverse discipline
scientifiche, selezionati nell'ambito dell'apposito Albo, a supporto
dal competente Ufficio della Direzione generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
1, il Ministero delle attivita' produttive, previo parere del
Comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva, sulla
base degli indicatori di cui al successivo art. 8, redige una
graduatoria di merito, secondo un ordine decrescente, dei progetti di
massima ammissibili fino ad individuare quelli che, nel limite delle
risorse disponibili maggiorate del 20% - allocando prima le risorse
nazionali e, successivamente, quelle cofinanziate dal F.E.R.S., con
le rispettive riserve per le PMI - possono accedere alla fase
successiva con la presentazione dei programmi definitivi. La
comunicazione alle imprese selezionate avviene con la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
approvazione della suddetta graduatoria di merito.

Art. 8.
Criteri per la determinazione del punteggio

1. Il punteggio che ciascun programma di massima consegue e che
determina la posizione dello stesso nella graduatoria e' ottenuto
sommando i valori dei seguenti indicatori, fino ad un punteggio
massimo complessivo di 16 punti, fatte salve le eventuali
maggiorazioni di cui al successivo comma 4:
a) progetto finalizzato a realizzare un nuovo prodotto che
rappresenti, in termini di originalita' e complessita' progettuale
dell'innovazione, un significativo avanzamento tecnologico rispetto
allo stato dell'arte mondiale: punti 6; ovvero novita' in relazione
allo sviluppo del settore di riferimento: punti 4; in aggiunta ai due
punteggi precedenti, nel caso di progetto finalizzato a realizzare
un'innovazione di prodotto tramite l'impiego di criteri e metodologie
di progettazione volti a ridurre l'impatto ambientale (c.d.
«ecoprogettazione»), come specificato nel successivo comma 2: punti
2;
b) progetto alla cui realizzazione concorra significativamente lo
sviluppo e la preindustrializzazione di uno o piu' brevetti gia'
depositatati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dal
soggetto proponente: punti 4; qualora i brevetti, invece, siano
acquisiti da terzi entro la data di presentazione della domanda:
punti 2;
c) progetto proposto da impresa il cui fatturato in export
diretto, in ciascuno degli ultimi due bilanci approvati prima della
presentazione della domanda, risulti prevalente o, in alternativa,
progetto proposto da impresa in fase di avvio (start up) nata da
Universita', Enti pubblici di ricerca, (spin-off) : punti 4;
2. Ai fini di cui alla precedente lettera a) del comma 1, in
conformita' alle indicazioni di cui al Libro verde sulla politica
integrata relativa ai prodotti (COM(2001)068) e alla Comunicazione
della Commissione europea recante «Politica integrata dei prodotti»
(COM(2003)302), per «ecoprogettazione» deve intendersi l'impiego di
criteri e metodologie di progettazione del prodotto volto a ridurre
l'impatto ambientale relativo all'utilizzo di materie prime e di
energia nell'intero ciclo di vita del prodotto stesso (produzione,
distribuzione, uso e trattamento finale di smaltimento e/o recupero);
l'adozione dei suddetti criteri deve essere dettagliatamente
riportata nella Scheda Tecnica.
3. Ai fini del calcolo del punteggio di cui alla precedente lettera
c) del comma 1:
a) la prevalenza del fatturato riferito all'export diretto, nel
caso di programmi congiunti presentati da piu' imprese, e'
riconosciuta solo qualora detta condizione sussista per la
maggioranza delle imprese partecipanti al programma;
b) per impresa in fase di avvio (start up) conseguente a «spin
off» da Universita', Enti pubblici di ricerca, si intende l'impresa
costituita, da non piu' di tre anni solari precedenti la data di
presentazione della domanda, per l'utilizzazione industriale dei
risultati di progetti di ricerca sviluppati nell'ambito delle
predette strutture, e con la partecipazione azionaria o il concorso
di professori e/o ricercatori di Universita' e/o Enti pubblici di
ricerca.
4. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti
maggiorazioni del punteggio ottenuto secondo gli indicatori di cui al
comma 1:
a) Dal 5% al 10% per i programmi che prevedono l'affidamento di
commesse a Enti pubblici di ricerca o Universita' per un importo non
inferiore al 10% e fino ad un massimo del 30% dei costi previsti del
programma di sviluppo precompetitivo; detta maggiorazione sara'
riconosciuta solo in presenza di apposita dichiarazione, allegata
alla domanda di cui all'art. 6, rilasciata dall'Ente pubblico di
ricerca o dall'Universita', attestante la disponibilita' a svolgere
le suddette attivita';
b) 5% per i programmi presentati da Centri di ricerca privati di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 o da Consorzi e societa'
consortili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2, anche
congiuntamente con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, punti a),
b), c) e d);
c) 15% per i programmi presentati congiuntamente con Universita'
o Enti pubblici di ricerca con una partecipazione dei medesimi
soggetti non inferiore al 10% dei costi previsti;
d) 5% per lo svolgimento da parte di almeno un partner
dell'Unione Europea, nell'ambito di una iniziativa progettuale
comune, di una quota di attivita', escluso il mero acquisto di
macchinari e attrezzature, non inferiore al 20% dei costi totali
previsti, purche' tra il soggetto richiedente e il suddetto partner
non sussistano rapporti di cui all'art. 2359 del codice civile; detta
maggiorazione sara' riconosciuta solo in presenza di apposita
dichiarazione, allegata alla domanda di cui all'art. 6, rilasciata
dal partner della UE, attestante la disponibilita' a svolgere le
suddette attivita';
e) 5% per i programmi che prevedono il completo svolgimento delle
attivita' di sviluppo precompetitivo in un'unita' produttiva
ricadente in un distretto industriale o in un sistema locale di
sviluppo riconosciuti ai sensi di vigenti normative regionali.
Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili fino ad
un massimo del 25%.
5. In caso di parita' di punteggio, prevale il programma relativo
ad una o piu' unita' produttive per le quali, alla data di
presentazione delle domande di agevolazione, le imprese abbiano
ottenuto la certificazione relativa all'adesione al sistema di
gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93 e
successive modificazioni) ovvero aderito a sistemi di gestione
ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 (il sussistere o meno
di tale condizione deve essere obbligatoriamente indicato
dall'impresa nella Scheda Tecnica e documentato con la relativa
certificazione); nel caso di programma svolto in piu' unita'
produttive, il predetto requisito deve sussistere con riferimento
alla maggioranza delle unita' produttive interessate. Qualora
permanesse lo stato di ex-aequo, prevale il programma nel quale le
attivita' di ricerca e di sviluppo da svolgere siano suscettibili di
applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere
multidisciplinare (c.d. programma «multitematico»).

Art. 9.
Presentazione dei progetti definitivi

1. La presentazione dei programmi definitivi al gestore avviene
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3,
pena la decadenza, secondo le modalita' e la modulistica individuate
dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
2. Il gestore esamina i programmi definitivi relativi ai progetti
di massima di cui al presente bando, secondo le procedure indicate
dalla direttiva e dalla circolare.
3. Il Ministero delle attivita' produttive entro sessanta giorni
dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito, previo
parere del Comitato tecnico di cui all'art. 7, comma 3, emana il
decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entita', le
modalita' e le condizioni dell'intervento.
4. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto,
l'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la
concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le
modalita' e i termini individuati dalla direttiva e dalla circolare.
5. I soggetti beneficiari decadono dalla graduatoria e le
agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in
qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l'insussistenza
dei requisiti di ammissibilita' previsti dal presente bando.
Analogamente si procedera' alla revoca qualora, accertata
l'insussistenza delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione
dei punteggi di uno o piu' degli indicatori di cui all'art. 8, comma
1, lettere a), b), c), e delle relative maggiorazioni di cui al comma
4 dello stesso articolo e ricalcolato il punteggio complessivo
medesimo, quest'ultimo assume un valore inferiore a quello del primo
programma in graduatoria non agevolato per insufficienza delle
risorse.

Roma, 16 giugno 2005
Il Ministro: Scajola

Allegati

omissis (v. gazzetta cartacea)