TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1285 dell'11 luglio 2011
Sviluppo sostenibile. Costruzione impianti di produzione energia e oneri istruttori

(Con nota Avv. Luca Vergine)

Vi segnalo la sentenza n.1285/11 del Tar Puglia - sez. di Lecce - che, confermando l'indirizzo giurisprudenziale inaugurato proprio dalla medesima sezione del TAR Puglia con la sentenza del 13.04.11 n.657, ha ribadito l'illegittimità delle richieste di pagamento degli oneri istruttori per le domande di rilascio di autorizzazione unica per la costruzione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile presentate precedentemente alla delibera della G.R. della Puglia del 26.10.10 n.2259. Il principio sancito dal TAR è la predeterminatezza degli oneri istruttori, posto dall’art . 4 della l. 62/2005, in attuazione del principio più generale di irretroattività dell’imposizione patrimoniale (“Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.”) . Il TAR conclude, precisando che "la ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l’importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda". Il profilo della decisione che assume maggiore rilevanza riguarda la proposizione nel medesimo giudizio di domande connesse, ai sensi dell'art.32 cpa, soggette a riti diversi e convertite nel rito ordinario. L'adozione di un provvedimento espresso dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio- inadempiemento, per la decisione segnalata non fa cessare l'interesse alla decisione sul silenzio della P.A.. La rimozione dell'atto con effetti ex tunc lascia inalterato il rapporto tra l'ente e il cittadino ovvero non pregiudica l'interesse ad ottenere l'adozione di un provvedimento espresso sull'istanza di un privato. La contestualità della decisione sulle domande avanzate con i motivi aggiunti, di annullamento dell'atto sopravvenuto e di accertamento dell'obbligo a provvedere della P.A., pone la decisione segnalata in termini di estremo interesse. Avv. Luca Vergine

N. 01285/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00425/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ercle s.r.l. (succeduta alla Soen s.r.l.), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vergine, con domicilio eletto presso Luca Vergine in Lecce, viale Otranto, 117;

contro

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di Autorizzazione Unica presentata da Soen srl in data 3 agosto 2010, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, per l'ottenimento dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 28 Mw sito nel Comune di Erchie e denominato "Tre Torri-Donne Masi"; nonché per la declaratoria dell'obbligo per la Regione Puglia di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito dell'istanza presentata in data 3/8/10;

nonché, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 18 maggio 2011, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota dell’ 8 aprile 2011 n. 4711 della Regione Puglia - Settore Energia - con la quale è stato richiesto il pagamento degli oneri istruttori così come determinati dalla delibera di G.R. n. 2259/10 con l'avvertimento che decorso il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta nota "... l'istanza di A.U. si riterrà automaticamente decaduta per improcedibilità"; della nota del 13/04/2011, inviata per posta certificata, della Regione Puglia - Settore Energia, con la quale si chiede il pagamento degli oneri istruttori adeguati alla DGR 2259/10, in difetto "... l'istanza sarà chiusa definitivamente con archiviazione senza ulteriore comunicazione"; della delibera di G.R. del 26/10/10 n. 2259, pubblicata sul BURP del 3/11/10 n. 166, avente ad oggetto "Procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/07"; della delibera di G.R. del 28/12/10 n. 3029, pubblicata sul BURP n. 14 del 26/1/11, avente ad oggetto "Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica", nei limiti del par. 2, punto q) che dispone che alla domanda di AU deve essere allegata la ricevuta di pagamento "... degli oneri istruttori nella misura corrispondente alla potenza dell'impianto come indicata nel progetto e in conformità agli importi per classe e tipologia indicati nella DGR 26 ottobre 2010 n. 2259 e successive modifiche e/o integrazioni..."; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 il dott. Luigi Viola e udito altresì, l’Avv. Luca Vergine per la società ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

In data 3 agosto 2010, la società ricorrente presentava all’Amministrazione regionale istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la realizzazione e l’esercizio in Comune di Erchie di un “Parco Eolico” denominato “Tre Torri-Donne Masi”; la domanda era corredata dalla documentazione prevista dalla delib. G.R. 23 gennaio 2007 n. 35 e dall’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 12 aprile 2001 n. 11, già presentata alla Provincia di Brindisi in data 3 dicembre 2008.

La Regione Puglia rimaneva però assolutamente inerte e non concludeva il procedimento nel termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; la società ricorrente presentava pertanto il presente ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza e la declaratoria dell’obbligo per la Regione Puglia di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito dell’istanza presentata in data 3 agosto 2010.

Con nota 8 aprile 2011, prot. AOO 159-0004711, il Dirigente dell’ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, rilevava come la società ricorrente non avesse <<pagato gli oneri istruttori dovuti ….commensurati ai sensi della .G.R. n. 2259/2010>> ed invitava la stessa al pagamento entro dieci giorni dal ricevimento, a pena di improcedibilità della domanda; il contenuto sostanziale della richiesta di pagamento era reiterato anche con la nota 13 aprile 2011, inviata a mezzo posta certificata alla ricorrente, dopo un pagamento effettuato sulla base della disciplina previgente alla delib. G.R. 2259/2010.

Le richieste di pagamento erano impugnate dalla Ercle s.r.l. (che nel frattempo era succeduta alla Soen s.r.l. in tutti i rapporti giuridici), unitamente alla delib. G.R. 26 ottobre 2010 n. 2259, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 18 maggio 2011; a base dei motivi aggiunti erano poste censure di: 1) violazione della direttiva 2001/77/CE, violazione art. 12 d.lgs. 387 del 2003; 2) violazione dell’art. 4, 1° comma della l. 18 aprile 2004 n. 62, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per erroneità del presupposto.

Alla camera di consiglio del 30 giugno 2011 il ricorso passava quindi in decisione, per quello che riguarda i motivi aggiunti, ai sensi della previsione dell’art. 60 c.p.a.

DIRITTO

I motivi aggiunti depositati in data 18 maggio 2011 sono fondati e devono pertanto essere accolti.

La deliberazione G.R. 26 ottobre 2010 n. 2259 è, infatti, già stata annullata dalla Sezione, con la sentenza 13 aprile 2011 n. 657, che può essere richiamata in questa sede, in funzione motivazionale della presente decisione: <<la l. 18 aprile 2005 n. 62, all’art. 4, stabilisce che gli oneri sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe “predeterminate e pubbliche”.

Nel caso in esame, la domanda di autorizzazione unica è stata presentata l’11 ottobre 2010 e quindi prima della delibera della giunta regionale, del 26 ottobre 2010, che ha rideterminato il costo degli oneri istruttori,stabilendo che i maggiori importi debbono essere applicati alle domande presentate nei 180 giorni precedenti l’adozione della stessa delibera.

Pertanto, con la richiesta in esame, si viola il principio di predeterminatezza posto dall’art . 4 della l. 62/2005, in attuazione del principio più generale di irretroattività dell’imposizione patrimoniale (“Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.”) .

L’Amministrazione ritiene che l’applicazione della delibera in questione si fonda sul fatto che il provvedimento in questione non può considerarsi formalmente avviato alla data di presentazione della domanda. Poiché l’amministrazione ha quindici giorni per decidere sulla domanda stessa, la data dalla quale far partire la pendenza del procedimento è quella del 26 ottobre 2010, data in cui è stata adottata la delibera in questione.

Questa impostazione non può essere condivida,atteso che la predeterminazione delle tariffe è contemplata in funzione dell’interesse del soggetto che, con la sua richiesta, determina la effettuazione della prestazione,non dell’interesse dell’Amministrazione ad effettuare la prestazione ad un costo stabilito prima che la stessa venga erogata .

Infatti, la ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l’importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda; è quindi alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento in cui l’onere deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri istruttori non potrebbero essere quantificati dai soggetti che attivano la procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico consapevole>> (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13 aprile 2011 n. 657).

Appare pertanto come, a seguito dell’annullamento della presupposta deliberazione G.R. 26 ottobre 2010 n. 2259 operato da T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13 aprile 2011 n. 657, anche le richieste di pagamento impugnate con i motivi aggiunti depositati in data 18 maggio 2011 debbano essere annullate; l’annullamento delle dette richieste di pagamento permette poi di procedere all’esame del ricorso in materia di silenzio della p.a. proposto dalla ricorrente in prima battuta.

Nel merito, il ricorso in materia di silenzio della p.a. è fondato e deve pertanto essere accolto.

Nella fattispecie, non possono, infatti, sussistere dubbi in ordine all’obbligo dell’Amministrazione Regionale di concludere il procedimento instaurato a seguito dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 3 agosto 2010 con un provvedimento espresso e motivato ai sensi della previsione dell’art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso) e comunque di una ratio generale di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato.

Del resto, nella fattispecie, è ormai decorso il termine di 180 giorni previsto per la definizione del procedimento previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e l’Amministrazione non ha nemmeno convocato la conferenza di servizi nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza previsto dal terzo comma del cit. art. 12 del d.lgs. 387 del 2003; sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che la realizzazione dell’opera sia soggetta a V.I.A. (nella fattispecie, è, infatti, ormai decorsa anche la sospensione per un massimo di 90 giorni prevista dall’art. 14-ter, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’ipotesi di interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale).

Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento, deve quindi trovare accoglimento la pretesa della società ricorrente ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che concluda il procedimento instaurato a seguito dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla Soen s.r.l. in data 3 agosto 2010 e relativa alla realizzazione e all’esercizio in Comune di Erchie di un “Parco Eolico” denominato “Tre Torri-Donne Masi”.

Deve quindi essere affermato l’obbligo per la Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla Soen s.r.l. in data 3 agosto 2010, entro il termine indicato in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti:

a) accoglie i motivi aggiunti depositati in data 18 maggio 2011 e, per l’effetto, dispone l’annullamento delle note 8 aprile 2011, prot. AOO 159-0004711 e 13 aprile 2011 del Dirigente dell’ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, come da motivazione;

b) accoglie il ricorso in materia di silenzio della p.a. e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla Soen s.r.l. in data 3 agosto 2010 e relativa alla realizzazione e all’esercizio in Comune di Erchie di un “Parco Eolico” denominato “Tre Torri-Donne Masi”, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna la Regione Puglia al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Referendario





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2011