TAR Emilia Romagna(PR)Sez.I n. 7 del 12 gennaio 2012
Rumore.Comuni sprovvisti di zonizzazione acustica

Sono illegittimi i provvedimenti amministrativi che, nei comuni sprovvisti di zonizzazione acustica, configurano come ipotesi di “inquinamento acustico” i casi di accertato superamento del limite «differenziale» di immissione sonora

N. 00007/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00516/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 516 del 2011 proposto da Dajana Guraleci, in qualità di legale rappresentante di “Movida S.n.c. di Guraleci Dajana e Ottavi Massimo”, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Cavazzuti e dall’avv. Giorgio Ferrari, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Parma, borgo Riccio da Parma n. 27;

contro

il Comune di Piacenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Vezzulli ed elettivamente domiciliato in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell’avv. Paolo Zucchi;

nei confronti di

ARPA, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 773 del 25 novembre 2011, con cui il Comune di Piacenza ha ingiunto alla ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di cessare entro le ore ventiquattro la produzione e/o riproduzione di qualsiasi forma musicale sia all’interno che all’esterno del locale nonché l’utilizzo delle aree esterne al locale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza;

Vista l’istanza cautelare della ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio in data 11 gennaio 2012 i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Considerato che con ordinanza n. 773 del 25 novembre 2011 il Comune di Piacenza ingiungeva alla ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cessazione entro le ore ventiquattro della produzione e/o riproduzione di qualsiasi forma musicale sia all’interno che all’esterno del locale nonché dell’utilizzo delle aree esterne al locale medesimo;

che a fondamento del provvedimento venivano richiamati i rilievi fonometrici effettuati dall’ARPA presso l’abitazione sovrastante il locale, con accertamento del superamento del limite di immissione differenziale consentito dalla legge (v. nota ARPA del 4 aprile 2011 e relativo rapporto tecnico);

che veniva inoltre richiamato l’art. 8, comma 5, della legge reg. n. 14 del 2003 (secondo cui “è fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia … di inquinamento acustico …”) e veniva altresì richiamata la disciplina locale recante le misure da adottare in presenza di casi di inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica (artt. 20 e 28 del regolamento comunale in tema di attività di somministrazione di alimenti e bevande);

che avverso l’ordinanza comunale ha proposto impugnativa la ricorrente, assumendo illegittimamente applicato il criterio “differenziale” in un territorio sprovvisto di zonizzazione acustica, lamentando di non essere stata ammessa a partecipare alla fase di effettuazione dei rilievi fonometrici, censurando la decisione di vietare la diffusione musicale anziché imporre il solo abbassamento del livello di taratura del limitatore di emissione sonora, denunciando infine l’illogica estensione del divieto all’attività musicale svolta all’interno del locale così come l’irrazionale inibizione del mero uso delle aree esterne;

che si è costituito in giudizio il Comune di Piacenza, resistendo al gravame:

che alla Camera di Consiglio in data 11 gennaio 2012, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, per costante giurisprudenza, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. «assoluti» di rumorosità ma non anche quelli c.d. «differenziali», e ciò in ragione dell’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 (“In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a), della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991”), norma da cui si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 del decreto del 1991 (primo comma relativo ai c.d. limiti «assoluti» e secondo comma relativo ai c.d. limiti «differenziali»), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma (v., ex multis, TAR Friuli - Venezia Giulia 8 aprile 2011 n. 183);

che si è altresì valutata non persuasiva la tesi che, per giustificare il richiamo parziale al solo primo comma dell’art. 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991, adduce la diretta applicabilità dei limiti «differenziali» perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica – sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività nella fase transitoria per i comuni sprovvisti del piano di zonizzazione acustica –, posto che, in realtà, già nella vigenza di quel decreto i limiti «differenziali» erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che ha voluto subordinare, a partire dal 1997, l’applicabilità del criterio «differenziale» all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (v., tra le altre, TAR Puglia, Bari, Sez. I, 14 maggio 2010 n. 1896);

che, in ragione di ciò, sono per la giurisprudenza illegittimi i provvedimenti amministrativi che, nei comuni sprovvisti di zonizzazione acustica, configurano come ipotesi di “inquinamento acustico” i casi di accertato superamento del limite «differenziale» di immissione sonora;

che è fondata allora nella fattispecie la doglianza incentrata sull’indebito e decisivo rilievo assegnato ai valori inerenti il c.d. limite «differenziale», i soli addotti dall’ARPA per desumerne la sussistenza di una situazione di “inquinamento acustico” meritevole di intervento da parte dell’Amministrazione comunale, la quale non ha del resto contestato l’assenza di un piano di zonizzazione acustica del territorio;

che, assorbite le restanti censure, il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, e salvi restando gli ulteriori accertamenti utili a verificare la sussistenza di eventuali fenomeni di disturbo alla quiete pubblica che giustifichino misure appropriate;

Considerato, in conclusione, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;

che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito;

che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale, e vengono liquidate come da dispositivo

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio in data 11 gennaio 2012, con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Primo Referendario





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2012