TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1631 del 15 novembre 2021
Rifiuti.Ordinanze di bonifica di siti inquinati

Una ordinanza di bonifica di siti inquinati  è illegittima per l’incompetenza del dirigente comunale che ha emanato l’atto, trattandosi di potestà riservata espressamente al Sindaco dal citato art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, che così testualmente statuisce: “Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”

Pubblicato il 15/11/2021

N. 01631/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01425/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2021, proposto da
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Mola e Pietro Giorgio Savino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Statte, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento notificato via pec con nota prot. n. 15358 del 24 settembre 2021, ricevuta in pari data, a firma di dirigente del comune di Statte, con cui si invita Acquedotto Pugliese S.p.A. a provvedere alla “pulizia dei terreni” sui quali la medesima società aveva segnalato la presenza di rifiuti abbandonati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con il ricorso in esame, depositato in data 22/10/2021, la società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha impugnato il provvedimento prot. n. 15358 adottato dal Comune di Statte in data 24/09/2021 - con cui il Responsabile del Servizio Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e Ambiente ha intimato alla ricorrente di provvedere alla pulizia dei terreni, stante l’accertata situazione di pericolo per l’ambiente -, chiedendone l’annullamento, previa sospensione del provvedimento impugnato;

- il Comune di Statte, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;

- alla camera di consiglio del 10/11/2021 la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di rinvio della camera di consiglio, fissata per il 10 novembre 2021, a data successiva; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto, preliminarmente, che l’atto impugnato - al quale va riconosciuta natura provvedimentale, recando l’intimazione ad un facere - è riconducibile all’esercizio della potestà disciplinata dall’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto che sussistono i presupposti stabiliti dall’art. 60 del cod. proc. amm. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, palesandosi la manifesta fondatezza del gravame;

Ritenuto che il ricorso in esame si fonda sui seguenti motivi: Violazione di legge. Errata applicazione dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006; Violazione del principio chi inquina paga (“polluter pays”), a fondamento della normativa ambientale comunitaria e nazionale, recepito nell’ordinamento interno all’art. 3 bis del D. Lgs. n. 152/2006; Eccesso di potere per aver rifiutato la rimozione di rifiuti urbani, richiesta da Acquedotto Pugliese con nota del 2 settembre 2021, ribaltando sulla ricorrente l’invito a “pulire i terreni”. Violazione dell’art. 183, comma 1 lett. b ter del D. Lgs. n. 152/2006 e disapplicazione della circolare ministeriale del 14 maggio 2021, n. 51657 e delle linee guida regionali approvate con DGR n. 7/2017; Illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza del dirigente comunale ad ordinare la rimozione di rifiuti abbandonati. Violazione o disapplicazione dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui attribuisce al sindaco (e non al dirigente) la competenza ad ordinare la rimozione di rifiuti abbandonati;

Ritenuto che merita accoglimento l’ultimo motivo dedotto, con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità del gravato provvedimento per l’incompetenza del dirigente comunale che ha emanato l’atto, trattandosi di potestà riservata espressamente al Sindaco dal citato art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, che così testualmente statuisce: “Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;

Ritenuto che la determinazione dirigenziale impugnata è viziata per incompetenza, in quanto l’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000, prevale su quest’ultima (cfr. in termini, ex plurimis, Cons. Stato sez. II, 20/10/2020, n. 6326; Cons. Stato, sez. V, 08/07/2019, n. 4781; 14/03/2019, n. 1684; 11/01/2016, n. 57; 29/08/2012, n. 4635; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 26/01/2018, n. 90);

Ritenuto che il provvedimento gravato è dunque illegittimo, siccome affetto dal vizio di incompetenza, e deve essere annullato;

Rilevato che il carattere assorbente del vizio di incompetenza dispenserebbe il Collegio dall’esame dei restanti motivi in coerenza con le statuizioni di cui a Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015;

Ritenuto che, in ogni caso, per completezza espositiva, non emerge nella fattispecie concreta che occupa alcun profilo di responsabilità, quanto al riscontrato abbandono di rifiuti (da parte di soggetti rimasti ignoti), a carico della medesima società ricorrente, non essendovi traccia nel provvedimento impugnato dei necessari propedeutici accertamenti sulla responsabilità dolosa o colposa della violazione dell’obbligo di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (cfr. in termini, ex plurimis, T.A.R. Puglia, sez. III, 26/01/2018, n. 90);

Ritenuto che la richiesta declaratoria di responsabilità del Comune (rectius, “l’espressa affermazione che è compito istituzionale del comune rimuovere rifiuti abbandonati da ignoti sulle aree del territorio comunale”) deve essere dichiarata inammissibile in quanto la ricorrente non allega la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, correlata a un bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato interessato alla legittimità dell’azione amministrativa;

Ritenuto, per quanto precede:

- di accogliere il ricorso, ritenendo fondato il motivo con il quale si deduce il vizio di incompetenza; di annullare, per l’effetto, il provvedimento impugnato;

- di dichiarare inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità del Comune, per difetto della legittimazione ad agire, intesa come titolo o possibilità giuridica dell’azione;

Ritenuto altresì:

- di condannare il Comune di Statte alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, oltre che alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge, in applicazione del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni di cui in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.

Dichiara inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità del Comune, per difetto della legittimazione ad agire.

Condanna il Comune di Statte alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre IVA e accessori di legge, e alla restituzione delle somme pagate a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente FF

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario

Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore