TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 143, del 7 aprile 2014
Rifiuti. Legittimità Deliberazione di C. C. di Assimilazione dei rifiuti speciali nel quadro della gestione integrata dei rifiuti urbani.
L’art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 punto g) concede ai Comuni la potestà regolamentare in ordine all’assimilazione, anche per qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, utilizzando i criteri di cui all’art. 195, 2° comma, lett. e) che peraltro non sono stati tuttora stabiliti dallo Stato. Trova allora applicazione l’art. 1, comma 184, lett. a) e b) della L. n. 296/2006 che, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di detto decreto legislativo in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 18, 2° comma, e 57, 1° comma, del D. Lgs. n. 22/1997. Peraltro nemmeno lo Stato ha emanato il regolamento ministeriale per la determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e pertanto, ai sensi di detto art. 57, 1° comma restano in vigore “le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti…sino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto” e, nel caso, la deliberazione 27.7.1984 del Comitato interministeriale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00143/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00131/2013 REG.RIC.

N. 00287/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2013, proposto da: 
Geo Nova S.p.A., Friul Julia Appalti Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota 3;

contro

Comune di San Vito al Tagliamento, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caia, Andrea Crismani, con domicilio eletto presso Andrea Crismani Avv. in Trieste, via Valdirivo 13;

nei confronti di

Ambiente Servizi S.P.A, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caia, Andrea Crismani, con domicilio eletto presso Andrea Crismani Avv. in Trieste, via Valdirivo 13;




sul ricorso numero di registro generale 287 del 2013, proposto da:
Geo Nova S.p.A., Friul Julia Appalti S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Pellegrini, Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota 3;

contro

Comune di San Vito al Tagliamento, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caia, Andrea Crismani, con domicilio eletto presso Andrea Crismani Avv. in Trieste, via Valdirivo 13; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

nei confronti di

Ambiente Servizi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caia, Andrea Crismani, con domicilio eletto presso Andrea Crismani Avv. in Trieste, via Valdirivo 13;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 131 del 2013:

-della Deliberazione del Consiglio Comunale di San Vito al Tagliamento n. 53 dd. 18.12.2012, avente ad oggetto "Assimilazione dei rifiuti speciali nel quadro della gestione integrata dei rifiuti urbani, pubblicata sull'Albo pretorio on line comunale in data 24.1.2013;.

quanto al ricorso n. 287 del 2013:

-della deliberazione del Consiglio Comunale di San Vito al Tagliamento n. 10 dd. 24.3.2013, avente ad oggetto la rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.12.2012 che si riferisce all'assimilazione dei rifiuti speciali nel quadro della gestione integrata dei rifiuti urbani;.



Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Vito al Tagliamento e di Ambiente Servizi S.P.A e di Comune di San Vito al Tagliamento e di Ambiente Servizi S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso n. 131/2013 le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione consiliare n. 53 dd. 18.12.2012 del Comune intimato con cui esso, che provvede alla raccolta e trasporto dei rifiuti per mezzo della controinteressata società in house Ambiente Servizi spa, ha approvato un nuovo regolamento, che prevede l’assimilazione di nuove categorie di rifiuti speciali, che non sarebbero di per sé assimilabili (come ad esempio quelli provenienti da attività produttive) agli urbani, omettendo, per giunta, qualsiasi seria istruttoria al riguardo.

In tal modo la loro raccolta e trasporto è sottratta al libero mercato e conferita nel servizio pubblico a tariffa, gestito dalla società partecipata, con ciò travalicando i limiti della potestà regolamentare.

Inoltre sussiste altresì il ragionevole timore che un simile modus operandi si estenda anche a tutti gli altri Comuni che partecipano a Ambiente Servizi spa, con ciò sottraendo alle aziende autorizzate a trattare tale tipologia di rifiuti speciali, quali sono le ricorrenti.

Si espongono quindi le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 195 e 198 del D. Lgs. n. 152/2006, dell’art. 18 della L. n. 296/2008, degli artt. 18 e 57 del D. Lgs. n. 22/1997 e della deliberazione della Com. Int 27.7.1984

Sarebbero violate le norme in epigrafe, in quanto:

- detto art. 195 attribuisce allo Stato i criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto col Ministro dello sviluppo economico;

- il seguente art. 198 attribuisce ai Comuni l’assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195 e ferme restando le definizioni di cui all’art. 184 del medesimo decreto legislativo;

-che, fino che non si sia provveduto, restano in vigore le previgenti norme regolamentari e tecniche.

L’art. 1 della L. 296/2006 ha ulteriormente specificato che nelle more della completa attuazione del D. Lgs n. 152/2006 rimane in vigore la normativa previgente.

Non avendo finora lo Stato provveduto ad adottare le misure attuative, rimane ad oggi in vigore il D. Lgs. n. 22/1997, che rinvia ai criteri dettati dalla deliberazione della commissione interministeriale 27.7.1984 che, al paragrafo 1.1.1, stabilisce che i criteri per il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili ai soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani saranno stabiliti da apposita convenzione.

Rimane ferma la facoltà dei Comuni di disciplinare a loro volta l’assimilabilità con propri regolamenti. Tale disciplina regolamentare ammetterebbe peraltro allo smaltimento non tutte le categorie di rifiuti speciali elencate al § 1.1.1 di detta deliberazione. Non vi sarebbero compresi quelli da conferire soltanto in discarica, ma soltanto le tipologie di rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché quelle provenienti da ospedali, istituti di cura e affini.

Pertanto la regola è che spetti ai Comuni lo smaltimento dei rifiuti urbani e solo eccezionalmente e per ipotesi tassativamente determinate anche alcune categorie di rifiuti speciali assimilabili, determinate dalla legge.

Ne consegue che l’impugnata deliberazione consiliare n. 53 del 2012 è illegittima nella parte in cui assimila ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali indicati nel § 1.1.1, allegato A, della deliberazione della Commissione ministeriale come smaltibili in impianti di discarica e non solo quelli derivanti da attività agricole, artigianali ecc., indicati dal paragrafo 1.1., quarto comma, definiti dai regolamenti comunali, dato che i primi comprendono rifiuti derivanti da attività industriali.

2) Violazione delle medesime norme surriportate. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione

La deliberazione impugnata è illegittima anche perché la potestà regolamentare comunale consente di assimilare un rifiuto speciale, oltre a quelli delle categorie sopra indicate, a quelli urbani solo a seguito di una puntuale istruttoria, che ne determini le caratteristiche qualitative e quantitative e tale attività istruttoria costituisce imprescindibile presupposto per determinare quali e quanti rifiuti speciali possano essere gestiti dal servizio pubblico comunale.

La deliberazione comunale impugnata si limita a richiedere che tali rifiuti speciali abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, senza provocare rischi per la salute e la tutela dell’ambiente, che vi sia la capacità gestionale pubblica a trattare quel determinato tipo di rifiuto, e dichiara che sussiste la garanzia di gestione pubblica senza che ciò comporti scompensi organizzativi e funzionali, e che il loro conferimento al servizio pubblico non comporta scompensi organizzativi o funzionali, tenendo conto che detto servizio potrà essere articolato e svolto secondo caratteristiche particolari, corrispondenti alle esigenze del produttore.

Con ciò afferma di aver verificato le caratteristiche qualitative dei rifiuti di cui all’allegato A della deliberazione consiliare n. 53/2012 ai fini della loro assimilabilità ai rifiuti urbani, riproducendo pressoché letteralmente quelle previste dal punto 1.1.1. della deliberazione della Commissione interministeriale, che peraltro riguarda i criteri di assimilazione per lo smaltimento e non il servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani, con un richiamo, peraltro, apodittico e tautologico, che non spiega il percorso attraverso il quale si è giunti a ritenere assimilabili tutte le tipologie di rifiuti di cui al punto 1.1.1 della citata deliberazione interministeriale.

Invero queste riguardano i rifiuti speciali destinati allo smaltimento, al quale il Comune non ha competenza, mentre diversi sono i criteri di assimilabilità per i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta comunale e, per giunta, anche a voler tutto concedere, con una indicazione non abbastanza dettagliata delle tipologie dei CER dei rifiuti speciali conferibili e della loro pericolosità, ed inoltre in spregio alla normativa che ritiene l’assimilazione di un rifiuto speciale a quello urbano un fatto eccezionale, poiché solo i rifiuti urbani possono essere trattati dai Comuni in privativa, dovendo ordinariamente detti rifiuti essere trattati in regime di libero mercato.

La deliberazione impugnata è perciò illegittima e lo è anche sotto l’ulteriore profilo di indicare in termini non determinati i rifiuti assimilabili, eccezion fatta per i rifiuti urbani.

Con il ricorso straordinario, trasposto in sede giurisdizionale in seguito ad atto di opposizione di Ambiente Servizi spa, di cui al n. 287 del 2013, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione consiliare n. 10 dd. 14.3.2013 del Comune intimato, con cui si procede alla rettifica, per un mero errore materiale, della deliberazione consiliare n. 53 del 18.12.2012, cautelativamente facendola oggetto di impugnazione, nella parte in cui conferma il contenuto della già impugnata deliberazione consiliare n. 53/2012., gia oggetto del precedente ricorso giurisdizionale.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, controdeducendo ed eccependo la tardività e l’inammissibilità dei ricorsi avversari.

Hanno replicato le parti ricorrenti.

Con proprie note dd. 10.3.2014 Friul Julia Appalti srl ha rinunciato a entrambi i ricorsi.

DIRITTO

I ricorsi n. 131/2003 e n. 287/2013 vanno riuniti e congiuntamente decisi.

Va innanzitutto preso atto della rinuncia ad entrambi i gravami da parte della ricorrente Friul Julia Appalti srl, onde l’esame nel merito va limitato alla posizione della ricorrente Geo Nova spa.

Il Collegio ritiene di dover innanzitutto accogliere l’eccezione di irricevibilità per tardività delle impugnazioni, nella parte di seguito specificata, per il seguente motivo.

Invero con le deliberazioni impugnate si aggiunge, come eccepito dalle parti intimate, alle categorie di rifiuti speciali assimilati agli urbani ad opera della precedente deliberazione consiliare n. 40/1998 la sola categoria dell’olio esausto da cucina per una quantità massima di 2000 Kg/prelievo.

Non è vero, come sostenuta dalla ricorrente Geo Nova, che con la deliberazione consiliare n. 53 del 2012 si siano aggiunte ulteriori categorie di rifiuti speciali come assimilabili agli urbani.

Con detta deliberazione si approva infatti, per evidenti motivi di chiarezza, un allegato A “che reca l’elencazione delle tipologie di rifiuti speciali … assimilabili agli urbani sulla base della precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 18.5.1998 come integrata dalla presente delibera” e pertanto con l’unica categoria ad essa aggiunta e sopra indicata.

I ricorsi sono, pertanto, tranne che per detta categoria, irricevibili.

Per detta categoria – ed anche nella pur inconcessa ipotesi ventilata dalla parte ricorrente che ulteriori categorie di rifiuti speciali siano state aggiunte con la deliberazione impugnata, così come rettificata dalla successiva deliberazione pur essa impugnata – i ricorsi sono palesemente infondati.

Al riguardo il Collegio ritiene di attenersi alla precedente sentenza n. 539 del 29.10.2013 la quale decide un ricorso proposto nei confronti dello stesso Comune e della stessa società rispettivamente qui resistente e controinteressata che è del tutto pertinente, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, alla fattispecie in esame, che viene, tra le altre, affrontata e decisa.

Va pertanto rilevato, in conformità di quanto allora disposto, che l’art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 punto g) concede ai Comuni la potestà regolamentare in ordine all’assimilazione, anche per qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, utilizzando i criteri di cui all’art. 195, 2° comma, lett. e) che peraltro non sono stati tuttora stabiliti dallo Stato.

Trova allora applicazione l’art. 1, comma 184, lett. a) e b) della L. n. 296/2006 che, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di detto decreto legislativo in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 18, 2° comma, e 57, 1° comma, del D. Lgs. n. 22/1997.

Peraltro nemmeno lo Stato ha emanato il regolamento ministeriale per la determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e pertanto, ai sensi di detto art. 57, 1° comma restano in vigore “le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti…sino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto” e, nel caso, la deliberazione 27.7.1984 del Comitato interministeriale.

In conformità ai criteri stabiliti da tale normativa regolamentare, soggiunge la sentenza qui richiamata, cui il Collegio ritiene di attenersi, è stata adottata dal Comune di S. Vito al Tagliamento la deliberazione n. 40 del 18.5.1998, non impugnata in questa sede, e ad essa si è aggiunta la deliberazione 18.12.2012 impugnata, che, come nota detta sentenza di questo TAR, si limita ad aggiungere all’elenco dei rifiuti speciali assimilati soltanto un ulteriore rifiuto, cioè l’olio esausto da cucina.

Del pari il Collegio ritiene di attenersi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (V Sez. 21.12.2012 n. 28150; 18.6.2010 n. 14816; 5.5.2010 10797; 9.6.2009 n. 13228; 11.5.2004 n. 8901) che ha stabilito che tutti i rifiuti speciali, nessuno escluso, ed anche gli stessi rifiuti industriali sono suscettibili di assimilazione, con la sola eccezione dei rifiuti pericolosi.

Non può pertanto essere favorevolmente considerata la censura di difetto di istruttoria, dedotta dalla ricorrente.

Ne consegue che i ricorsi come in epigrafe proposti vanno riuniti e congiuntamente decisi, che va preso atto della rinuncia agli stessi da parte della Friul Julia Appalti srl mentre essi vanno dichiarati in parte irricevibili e in parte vanno rigettati là dove sono proposti dalla Geo Nova spa.

Le spese sono liquidate nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara estinti per rinuncia nei confronti della ricorrente Friul Julia Appalti srl mentre in parte li dichiara irricevibili e in parte li rigetta nei confronti della ricorrente Geo Nova spa.

Le spese vanno liquidate in € 1500 a carico della Friul Julia Appalti srl in € 3000 a carico di Geo Nova spa da liquidarsi in parti uguali a favore delle resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)