Cass. Sez. III n. 1882 del 19 gennaio 2026
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. PM in proc. Martino
Rifiuti. Potere di riqualificazione del fatto e principio di correlazione tra accusa e sentenza

In sede di riesame di misure cautelari reali, il Tribunale ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro attribuendo al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella dell'imputazione provvisoria, purché il fatto storico rimanga il medesimo. Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora la condotta originariamente contestata come discarica abusiva (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006) venga riqualificata come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, commi 1, 2 e 4, d.lgs. n. 152/2006). Tale mutamento configura infatti una mera diversa definizione giuridica, spesso in melius, di un episodio i cui tratti essenziali erano già stati portati a conoscenza dell'indagato, garantendogli così la piena facoltà di difesa senza determinare alcuno stravolgimento dell'addebito originario.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 giugno 2025, il Tribunale di Crotone ha accolto l’impugnazione proposta da Daniela Martino nei confronti del decreto del 08 maggio 2025, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Crotone aveva convalidato il sequestro di due cumuli di rifiuti speciali, principalmente composti da materie plastiche derivanti da operazioni di recupero e riciclo, depositati su nudo suolo, privo di impermeabilizzazione, in due aree rispettivamente di 90 e 130 metri quadrati.
2. Avverso l’ordinanza il Procuratore generale della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Denuncia il pubblico ministero la violazione di legge per aver il giudice del riesame annullato il provvedimento del G.I.P., avendo erroneamente ritenuto insussistente il fatto di discarica abusiva di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oggetto dell’imputazione provvisoria, con conseguente restituzione dei rifiuti, laddove, invece, avrebbe dovuto mantenere fermo il sequestro procedendo alla riqualificazione del fatto. Nella specie, il Tribunale avrebbe escluso la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di discarica abusiva, avendo ritenuto che: la ripetitività e sistematicità del conferimento di rifiuti andassero ricondotti all’attività di riciclo e smaltimento, che costituiva l’oggetto sociale dell’impresa; tale impresa fosse regolarmente autorizzata all’esercizio di tale attività; la durata nel tempo della condotta contestata non fosse stata oggetto di apposita verifica; non risultasse dal quadro indiziario alcun pericolo o danno per l’ambiente, trattandosi di attività di stoccaggio di rifiuti autorizzata. In particolare, secondo il Tribunale, sarebbero state trascurate le risultanze di fatto, che avrebbero permesso una diversa qualificazione in base alla fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti, mediante violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, di cui all’art. 256, commi 1, lett. a), 2 e 4, d.lgs., n. 152 del 2006, tuttavia, il giudice avrebbe ritenuto di non poter confermare il sequestro sulla base di una diversa qualificazione del reato, poiché tale potere potrebbe operare solamente quando il fatto, oggetto di riqualificazione, sia lo stesso dedotto nell’imputazione provvisoria, e non invece quando il fatto sia diverso: come tuttavia sarebbe accaduto nel caso in esame, in cui l’imputazione provvisoria, fondata sull’ipotesi della discarica abusiva, avrebbe preso in considerazione abitualità, reiterazione della condotta e degrado ambientale, e avrebbe invece trascurato degli elementi da porre a fondamento di una diversa qualificazione nei termini del deposito incontrollato di rifiuti. Tuttavia, lamenta il pubblico ministero, invece, non si sarebbe trattato di un fatto nuovo, dal momento che le circostanze di fatto considerate sarebbero state, in realtà, le stesse emergenti dall’imputazione provvisoria, che il Tribunale avrebbe ritenuto inquadrabili nella fattispecie di deposito incontrollato, come proverebbe anche il rapporto di sussidiarietà tra le fattispecie, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. L’ipotesi rientrerebbe pertanto, afferma l’accusa, tra quelle in cui il giudice è tenuto a tener fermo il sequestro, esercitando il potere di riqualificazione che, nel caso in esame, sarebbe stata oltretutto in melius. Inoltre, la valutazione del Tribunale risulterebbe viziata per non aver esplicitato la legge scientifica o le massime di esperienza da porre alla base del giudizio, che avrebbero dovuto sconfessare le risultanze emergenti dai rilievi fotografici, testimonianti la presenza di una destinazione a discarica dell’area interessata, per via della dislocazione del materiale in più punti delle particelle e la presenza di vegetazione a margine degli stessi: dati, questi, che avrebbero pianamente permesso di riscontrare l’attività reiterata di abbandono, che integra la condotta tipica della discarica abusiva, per come configurata dall’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro, rileva l’accusa, la valutazione del Tribunale, avrebbe ecceduto i confini della fase cautelare, dal momento che, in tale fase, in base ai principi interpretativi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio cautelare implicherebbe una valutazione sommaria delle circostanze di fatto, limitata all’oggetto della cognizione proprio del procedimento incidentale e che non potrebbe estendersi fino a valutare la fondatezza dell’accusa. Invece, nel caso in esame, il Tribunale, nel negare la sussistenza della fattispecie dedotta nell’imputazione provvisoria, si sarebbe spinto fino a verificare quest’ultimo aspetto. L’accusa censura la carenza motivazionale dell’ordinanza che, pur ritenendo la condotta qualificabile in base alla fattispecie dell’abbandono di rifiuti, avrebbe annullato il sequestro concentrandosi esclusivamente sulla non confiscabilità del terreno, ma omettendo qualsiasi motivazione, sull’ulteriore presupposto del sequestro, ovvero il rischio di protrazione del reato o di aggravamento delle conseguenze del medesimo derivante dall’aver lasciato i rifiuti nella disponibilità dell’indagata.
3. Con requisitoria, depositata in data 2 dicembre 2025, il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso per infondatezza, non ricorrendo alcuno dei vizi che giustificano il ricorso per cassazione, di cui all’art. 325 cod. proc. pen., dal momento che la valutazione del Tribunale del Riesame è ritenuta sostanzialmente corretta, poiché il fatto storico della discarica abusiva, dedotto nell’imputazione provvisoria non potrebbe considerarsi lo stesso dell’abbandonodi rifiuti, dal momento che la prima presuppone l’assenza di un’autorizzazione, mentre il secondo può svolgersi solo in presenza della stessa, con la conseguenza che il fatto storico, così come contestato, avrebbe dovuto menzionare anche la presenza dell’autorizzazione, che non risultava invece indicata nell’imputazione provvisoria.
4. Sono pervenute memorie dell’avv. Gianfranco Salvatore D’Ettoris, difensore di fiducia dell’indagata, con le quali si chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, poiché i motivi non integrano violazioni di legge sindacabili in sede di legittimità, ma delle mere contestazioni di merito, con le quali si propone una diversa rivisitazione dei fatti di causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
1.1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.
1.2. Deve, inoltre, essere ricordato che, in sede di riesame, il Tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il "fumus commissi delicti", ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso (Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Silvani, Rv. 276093). E, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). Deve ancora ricordarsi che, in considerazione della funzione interamente devolutiva dell’istanza di riesame, la quale attribuisce al Tribunale il potere di valutare l’intero compendio probatorio di cui dispone, compresi, naturalmente gli eventuali ulteriori contributi versati dalle parti, il Tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l'atto di impulso iniziale del Pubblico ministero e, dall'altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall'organo di accusa (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239694).
2. Tanto premesso, nel caso in esame, a fronte di un sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria e fondato sulla ipotesi di reato di cui al comma 4 dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, vale a dire di svolgimento di un’attività di recupero dei rifiuti speciali di natura non pericolosa in mancanza di autorizzazione o comunque non osservando le prescrizioni impartite in seno all’autorizzazione, il Pubblico ministero, qualificata la vicenda ai sensi del comma 3 dell’art. 256, ovverosia come realizzazione e gestione di una discarica abusiva di rifiuti, ha chiesto e ottenuto dal G.I.P. l’emissione di un decreto di sequestro preventivo, ravvisando l’esigenza cautelare di impedire che il deposito incontrollato di rifiuti venisse portato ad ulteriori conseguenze. Il Tribunale cautelare ha, invece, ritenuto l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di discarica abusiva, poiché le risultanze di fatto avrebbero deposto per la diversa qualificazione della fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti, mediante violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, ex art. 256, commi 1, lett. a), 2 e 4, d.lgs., n. 152 del 2006, ritenendo tuttavia non potersi operare una diversa qualificazione del reato, trattandosi di fatto diverso.
3. Ora, come sopra anticipato, si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito. La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi. Sicché "non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d'effettiva difesa" (cfr. Sez. 6, n. 899 dell’11/11/2014, dep. 2015, Rv. 261925; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156; Sez. 6, n. 35120 del 13.6.2003). Alla stregua di tali principi, si è così ritenuto, nella giurisprudenza di questa Corte, che non contrasta con il principio in questione la condanna per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti a fronte di un'imputazione di discarica non autorizzata (Sez. 3, n. 12443 del 11/02/2010, Coculo, Rv. 246458; nello stesso senso, tra le non massimate, Sez. 3, n. 29543 del 15/05/2025, Caputo; Sez. 7, n. 9562 del 17/02/2023, Fanciullacci; Sez. 7, n. 16569 del 16/11/2017, dep. 2018, Rocco; Sez. 3, n. 47386 del 30/09/2014; Sez. 3, n. 37843 del 20/05/2014, Laccetti). Ed allo stesso modo si è ritenuto che la riqualificazione del reato di deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nella ipotesi attenuata di cui all’art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, per inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, non pone criticità rispetto al principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché si passa da un’imputazione ipotizzante un’attività di ampio respiro ad una certamente più riduttiva della precedente (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 12384 del 12/01/2017, Bruno, non mass.), operando così una diversa definizione giuridica, peraltro in melius, di un fatto storico delineato nella provvisoria incolpazione, sia pure con un diverso inquadramento giuridico; diversa definizione giuridica in ordine alla quale, peraltro, l’indagato, alla luce del verbale di sequestro disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria ed espressamente richiamato nella richiesta di convalida del sequestro preventivo di urgenza e contestuale richiesta di sequestro preventivo del Pubblico ministero e nel decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., ha avuto ampia possibilità di interlocuzione e di difesa.
4. In conclusione, alla stregua dei pertinenti rilievi contenuti nelle doglianze prospettate in ricorso e delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Crotone, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che provvederà a riesaminare la vicenda, attenendosi a quanto deciso da questa Corte.

P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. 
Così è deciso, 18/12/2025