Cass. Sez. III n. 11498 del 22 marzo 2011 (Ud. 15 dic. 2010)
Pres. Ferrua Est.Grillo Ric. Ciabattoni
Rifiuti. Omessa bonifica dei siti inquinati (prescrizione)

Il termine di prescrizione del reato permanente di omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) decorre dal momento dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell'area e non dal precedente sequestro del sito inquinante, che non giova a far cessare la condotta antigiuridica.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/12/2010
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 2056
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 40295/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIABATTONI Gabriele, nato a Giulianova il 20.10.1944;
avverso la sentenza emessa il 17 giugno 2010 dal Tribunale di Teramo - Sezione Distaccata di Giulianova;
udita nella pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO Renato;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato;
sentito l'avv. Maurini Vincenzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Teramo - Sez. Distaccata di Giulianova - del 17 giugno 2010, CIABATTONI Gabriele imputato, in concorso con altro soggetto non ricorrente, dei reati di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 - capo a) della rubrica (fatto commesso in Tortoreto il 10 giugno 2005); art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 - capo b) della rubrica (fatto commesso in Tortoreto fino al mese di novembre 2005); art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 2 capo c) della rubrica (fatto commesso in Tortoreto fino al gennaio 2006) e art. 110 c.p. e D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 - capo d) della rubrica - (fatto commesso in Tortoreto fino al novembre 2005), veniva ritenuto colpevole dei detti reati e condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 5000 di ammenda per il reato sub a), di Euro 2.500 di ammenda per il reato sub b); di Euro 2.500,00 di ammenda per il reato sub e) e di Euro 500,00 di ammenda per il reato sub d) - pene, tutte, condizionalmente sospese, oltre alla bonifica del sito e rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato in proprio e a mezzo del proprio difensore articolando 4 distinti motivi a sostegno.
Con il primo motivo ha denunciato la mancanza o comunque contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di colpevolezza per il reato sub a) evidenziando come nel caso in esame il Tribunale avesse basato la pronuncia di condanna su prove in realtà del tutto insussistenti con specifico riferimento alla diretta attribuibilità e/o riconducibilità dei fatti contestati all'imputato. Con il secondo motivo ha denunciato identico vizio in punto di affermazione della colpevolezza relativamente ai reati contestati sub b) e c), ancora un volta evidenziando l'assenza di prove a sostegno della riconducibilità della condotta (gestione non autorizzata della discarica) ad esso ricorrente.
Con il terzo motivo ha denunciato analogo vizio in punto di affermazione della colpevolezza per quanto riguarda il reato di cui al capo d). evidenziando un vero e proprio travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Tribunale nella misura in cui avrebbe ritenuto ancora in attività quale direttore tecnico della discarica l'imputato, in realtà cessato da tempo dall'incarico, non mancando di rilevare che questi non aveva comunque mai svolto alcuna attività in tema di gestione della discarica ma di mero progettista. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione della legge penale (nella specie art. 157 c.p. in relazione all'art. 2 c.p., comma 4, rilevando l'intervenuta prescrizione dei reati assoggettati, peraltro, al regime - più favorevole - della legge previgente e non di quella introdotta dalla L. n. 205 del 2005. Con motivi nuovi ex art. 585 c.p.p. ritualmente depositati, nel richiamare le argomentazioni tutte sviluppate in seno al ricorso principale ha ulteriormente dedotto inosservanza ed errata applicazione della legge processuale penale (art. 606, lett. b) con riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 4, art. 257, comma 2 e D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 in relazione all'art. 40 c.p., evidenziando che rivestendo esso ricorrente la qualità di direttore dei lavori, non avrebbe avuto alcun obbligo di vigilanza sulla gestione della discarica: con la conseguenza che il Tribunale sarebbe incorso in equivoco sulla reale qualifica dell'imputato, confondendo la funzione dirigenziale con la funzione gestoria. Per ciò che riguarda i reati di cui ai capi a), b) e d), commessi in epoche tra loro diverse e comunque antecedenti alla data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2005 che ha modificato per le contravvenzioni il regime della prescrizione, elevandone il termine massimo ad anni cinque comprensivo della proroga di 1/4 rileva la Corte - in accoglimento dello specifico motivo di ricorso proposto con l'atto originario - che deve essere annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi detti reati estinti per intervenuta prescrizione.
Precisato che trattasi di reati di natura istantanea e che non ricorrono elementi per farsi luogo al proscioglimento immediato nel merito, avuto riguardo a quanto argomentato in proposito dal Tribunale sia per ciò che attiene all'elemento oggettivo dei reati contestati sia per ciò che attiene all'elemento soggettivo, ivi compreso il profilo riguardante l'attribuibilità dei fatti all'imputato, va pronunciata sentenza di annullamento con la formula di rito corrispondente. A diversa soluzione ritiene di dover pervenire la Corte - anche tenuto conto dei motivi nuovi ritualmente depositati dal ricorrente - con riguardo al reato di cui al capo c), relativamente al quale il ricorso va rigettato perché infondato. Va premesso che l'epoca di commissione del detto reato è stata contestata fino al mese di gennaio 2006 e che nella specie si versa in ipotesi di reato di natura permanente anche dopo l'entrata in vigore della D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 242 e 257 che ha abrogato per effetto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 264, comma 1, lett. i) - non bastando ai fini della interruzione della condotta il sequestro del sito inquinante, preordinato all'eliminazione del danno, ma occorrendo l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie - queste - previste anche dal nuovo testo unico D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 247, che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilità del reato, (v. Cass. Sez. 1, 13.6.2006 n. 29855 Rv. 235255). Ciò detto con il motivo dedotto sub 2) il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sia con riferimento alla prova della attribuibilità della condotta ad esso ricorrente, sia con riguardo alla sussistenza del fatto nella sua materialità, rilevando come mancasse qualsiasi riferimento alla prova che il direttore tecnico della discarica fosse l'imputato. Ora se è innegabile che l'integrazione del reato di cui al capo e) si è concretizzata secondo il Tribunale sia per ciò che attiene all'aspetto materiale del reato (sulla base di una constatata contaminazione del sito a causa della notevole quantità di percolato prodotto e del cattivo drenaggio) è altrettanto innegabile che il Tribunale nell'attribuire al CIABATTONI la responsabilità penale si è basato sulla particolare qualifica dell'imputato - Ingegnere - e sulla circostanza che egli aveva ricoperto di fatto le funzioni di direttore tecnico pur in assenza di un contratto d'opera, richiamando a tale riguardo il contenuto di una nota inviata dal detto professionista al Comune interessato (Tortoreto) poi utilizzata dal Sindaco per autorizzare la prosecuzione della gestione della discarica fino al 31 dicembre 2005.
Tale circostanza prova, quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio, come esattamente ritenuto dal Tribunale (che, per incidens, non ha annesso alcuna importanza alla circostanza che il Comune non avesse stipulato contratto di prestazione d'opera con il professionista per la direzione tecnica della discarica, privilegiando l'aspetto della prestazione di fatto documentalmente provata), che fosse proprio il CIABATTONI il soggetto avente una determinata qualifica tecnica necessaria per la direzione tecnica della discarica: il che vale ad affermare in termini certi la responsabilità soggettiva dell'imputato.
Nè può dirsi - come preteso dalla difesa del ricorrente - che il Tribunale nell'affermare la responsabilità del CIABATTONI si sia riferito esclusivamente ad una attività di gestione della discarica che a stretto rigore esulerebbe dai compiti del direttore tecnico, in quanto l'espressione è stata adoperata in senso improprio per evidenziare come di fatto ad occuparsi della discarica nella sua materialità per ciò che atteneva al suo funzionamento fosse solo il ricorrente proprio in relazione alla sua specifica qualifica tecnica. In conclusione al di là dell'assenza di una formale investitura nella funzione, resta il fatto che la presenza del CIABATTONI nella discarica è stata comprovata documentalmente e che dunque era costui a dirigere le varie operazioni per consentirne l'operatività. Sulla base di tali proposizioni il ricorso proposto con riguardo al reato sub c) va rigettato. Nessuna incidenza ai fini della determinazione della pena può assumere la circostanza del parziale annullamento della sentenza per ciò che riguarda i capi a), b) e d), avendo il Tribunale comminato pene autonome per ciascuno dei reati contestati che vanno in questa sede eliminate per effetto della intervenuta estinzione dei reati, sicché il rigetto del ricorso limitatamente al reato di cui al capo c), consente di mantenere invariata la pena inflitta per il detto reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub a), b) e d) perché estinti per prescrizione ed elimina le relative pene. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011