Cass. Sez. III n. 11792 del 30 marzo 2026 (UP 23 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Gentili Ric. De Biasi
Rifiuti. Natura del digestato da rifiuti solidi urbani
In tema di gestione dei rifiuti, il "digestato" (liquido o solido) residuato dal trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) mantiene la natura tecnica di "rifiuto" e non di "sottoprodotto", salvo la prova positiva — gravante sull'imputato — del rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 184-bis d.lgs. 152/2006 e delle norme tecniche di settore. Integra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006, ora art. 452-quaterdecies c.p.) la condotta di smaltimento di ingenti quantità di tale digestato presso un'azienda agricola per fini di concimazione in assenza di autorizzazione, qualora attuata attraverso una struttura operativa complessa e coordinata tra produttore, trasportatore e utilizzatore. L'ignoranza della normativa tecnica e dei profili giuridici della gestione non costituisce errore scusabile ex art. 5 c.p. per soggetti dotati di specifica competenza professionale nel settore ambientale.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Belluno aveva dichiarato la penale responsabilità di De Biasi Giuseppe Luigi, legale rappresentante della Dolomiti Ambiente Spa (società che gestisce l'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Belluno ed è da questo Ente territoriale partecipata), Marcon Bruno, legale rappresentante della Zatta Srl (società che cura per conto della Dolomiti Ambiente la movimentazione dei rifiuti da questa trattati) e Varotto Giuseppe, titolare, unitamente al padre Giovanni (deceduto già prima della sentenza di primo grado), di un'azienda agricola (ove venivano conferiti i liquami residuati dalla gestione dei rifiuti operata dalla Dolomiti Ambiente), in ordine al reato di cui all'art. 260 del dlgs n. 152 del 2006 (ora art. 452-quaterdecies cod. pen.), per avere costoro gestito un'attività organizzata di trasporto e smaltimento dei rifiuti (costituiti dal digestato liquido residuato rispetto alla produzione di biogas frutto della trasformazione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani - di seguito FORSU) trattati nell'impianto della Dolomiti Ambiente, che erano trasportati - per conto di Dolomiti Ambiente da Zatta con le autobotti abitualmente utilizzate per i trasporti eseguiti per conto della precedente - presso la azienda agricola di Varotto e lì utilizzati per la concimazione dei terreni, previa raccolta in vasche di decantazione.
Per tali ragioni i tre erano stati condannati, concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della sentenza di condanna, il primo alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, gli altri alla pena di anni 1 di reclusione, oltre accessori, ivi compreso il risarcimento del danno verso la costituita parte civile Provincia di Belluno, il cui importo originariamente fissato dal Tribunale in € 1.000,00, è stato portato dalla Corte di appello di Venezia a € 4.000,00.
Hanno interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza i tre condannati; mentre il Marcon ha affidato le proprie doglianze ad argomenti difensivi esclusivamente relativi alla propria posizione personale, le difese di Di Biase e Varotto hanno sviluppato temi anche di carattere generale, peraltro comuni a tutti i ricorrenti.
E', pertanto, opportuno procedere prioritariamente all'esame dei ricorsi da questi presentati.
Di Biase ha sviluppato la sua impugnazione attraverso tre motivi di ricorso; il primo concerne la violazione di legge per avere i giudici del merito, in violazione dell'art. 184-bis del dlgs n. 152 del 2006, considerato in guisa di "rifiuto" il digestato liquido oggetto del capo di imputazione e non quale "sottoprodotto". Segnala la difesa del Di Biase come il prodotto di cui al capo di imputazione garantisca il rispetto di tutte le condizioni che l'art. 184-ter del Tu Ambiente individua ai fini della qualificazione di un prodotto come "sottoprodotto" in senso tecnico.
Ad avviso del ricorrente, i giudici del merito avrebbero errato nel considerare norma pertinente al caso l’art. 133, lettera ff), del Tu Ambiente, il quale subordina la attribuzione della qualifica di "digestato da rifiuti" al rispetto dei requisiti fissati da atti di carattere normativo subordinati da emanarsi da parte della Autorità amministrativa nazionale non ancora adottati, essendo la disposizione che disciplina i sottoprodotti - peraltro conforme alla normativa eurounitaria - già di per sé idonea a regolare la attribuzione ad "ogni sostanza" che rispetti determinate caratteristiche la qualifica di "sottoprodotto".
Ad avviso del ricorrente analoghe indicazioni giungerebbero attraverso la analisi del diritto comunitario, che comunque spingere anche l'interprete nazionale ad applicare anche la normativa interna in modo tale da non condurre a risultati confliggenti con quella sovranazionale.
Con il secondo motivo di ricorso è lamentata la violazione di legge per avere il giudice del merito non rilevante sotto il profilo della ritenuta carenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente, la obbiettiva poca chiarezza della normativa nazionale ed eurounitaria in tema, appunto, di definizione della nozione di "rifiuto" e di "sottoprodotto". L'errore in cui sarebbe incorso il ricorrente sull'elemento normativo della fattispecie sarebbe rilevante in quanto esso si sarebbe riverberato sulla corretta conoscibilità della norma precettiva che impone determinate modalità di smaltimento della sostanza qualificata tale in termini di "rifiuto". Conclude sul punto il ricorrente osservando che la assoluta oscurità del contenuto della norma, prima ancora di incidere sull'elemento soggettivo del reato, renderebbe inconsistente il precetto, posto che lo stesso non sarebbe stato comprensibile dai consociati nel suo oggettivo significato.
Con il terzo motivo di ricorso la difesa di Di Biase ha lamentato il fatto che la Corte di appello non si sarebbe adeguatamente confrontata con i motivi di gravame relativi alla oggettiva sussistenza della fattispecie delittuosa contestata ed in particolare non avrebbe esaminato le ragioni di doglianza riguardanti la possibilità di riqualificare il fatto nell'ambito del diverso reato contravvenzionale; non avrebbe, in particolare, la Corte di appello affrontato la censura relativa alla carenza del requisito della ingente quantità del rifiuto trattato, essendo stato questo ricavato da elementi equivoci; nè sarebbe emersa la esistenza della attività organizzata.
Con il ricorso di Varotto sono stati dedotti, anche in questo caso, tre motivi di impugnazione.
Con il primo è stata dedotta la violazione di legge per avere il giudici del merito escluso che il digestato liquido fosse un "sottoprodotto" e non un rifiuto.
Il ricorrente sviluppa il suo argomento sulla base della esegesi testuale dell'art. 184-bis del Tu Ambiente evidenziando come la norma detti una definizione di "sottoprodotto" che si attaglia al digestato liquido di cui al capo di imputazione.
A sostegno della sua tesi il ricorrente analizza talune decisioni di questa Corte che condurrebbero a far ritenere che il digestato liquido sia compatibile con la qualifica di "sottoprodotto"; a tale proposito il ricorrente evidenzia che anche iF consulente tecnico del Pm avrebbe segnalato come vi fossero elementi per ritenere che il digestato liquido potesse essere considerato "sottoprodotto" utilizzabile ai fini di concimazione agricola.
Il secondo motivo di impugnazione ricalca il secondo motivo della impugnazione Di Biasi, rilevando che non vi erano gli elementi, data complessità interpretativa interessata, per ritenere che il ricorrente fosse in condizione di comprendere la antigiuridicità del suo comportamento.
In via subordinata la difesa del ricorrente ha segnalato la illegittimità costituzionale degli artt. 183 e 184-bis del Tu Ambiente, ove si segua la interpretazione di essi data dalla Corte di appello di Venezia, in relazione all'art. 25 Cost. oltre che all'art. 117 Cost. con riferimento all’art. 7 della CEDU, stante la non prevedibilità della sanzione penale derivante da un dato comportamento.
Il terzo motivo di ricorso attiene al vizio di violazione di legge per essere stata pronunziata la condanna del Varotto senza che fosse stata adeguatamente verificata la sua effettiva responsabilità, essendo stato egli identificato come la persona che si occupava di ricevere i carichi di digestato liquido esclusivamente sulla base di una identificazione genericamente fatta da tale Vukovic e ciò non in forza di una ricognizione personale ma sulla base del ricordo, neppure certo, che tale testa aveva (il teste ha, Infatti, detto, che gli pareva che si chiamasse Giuseppe) del nome che aveva la persona in questione.
Aggiunge, infine, il ricorrente che non vi sarebbe prova della consapevolezza da parte sua dell'oggetto dei traporti che vennero eseguiti verso la sua azienda agricola per conto della Dolomiti Ambiente.
Marcon Bruno, legale rappresentante della Zatta Srl, ha affidato il suo ricorso a 4 motivi di impugnazione.
Col primo si è doluto sotto profilo della manifesta illogicità della motivazione in relazione alla completezza dimostrativa dei criteri sulla base dei quali è stata in sede di merito argomentata la sua responsabilità penale; si tratterebbe di criteri meramente formali e di tipo sostanzialmente presuntivo che non sono stati declinati in funzione delle effettive risultanze processuali, dalle quali, invece, sarebbe emersa la sostanziale estraneità del Marcon alla gestione dei trasporti relativi al digestato liquido di cui al capo di imputazione.
Con il secondo motivo il Marcon lamenta la omessa risposta al motivo di ricorso n. 5 del suo atto di appello, con il quale era stata dedotta la inconsapevolezza da parte del medesimo - in quanto, di fatto, estraneo a tale fase di svolgimento della attività di svolgimento della sua impresa - di quale fosse l'oggetto dei trasporti eseguiti per conto della Dolomiti Ambiente.
Con il terzo motivo è stata censurata la ritenuta consapevolezza da parte del Marcon di fare parte della struttura organizzata che è caratteristica indefettibile della struttura del reato contestato.
Infine, con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata con riferimento al vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 256 del Tu Ambiente.
La Corte di appello avrebbe escluso tale riqualificazione in funzione della non occasionalità dei trasporti dal fatto che gli stessi erano realizzati in un ambito di una specifica organizzazione.
Si tratterebbe di elementi equivoci, posto che la non occasionalità caratterizza anche la fattispecie contravvenzionale della gestione del rifiuto, facendola distinguere da quella dell'abbandono occasionale.
Anche il requisito della ingente quantità non sarebbe dimostrato, posto che risultano provato solo tre viaggi; anche la esistenza di un unico sito ove il prodotto veniva scaricato costituisce elemento che rimanda alla fattispecie contravvenzionale e non a quella del delitto, essendo venuta meno la ricorrenza della struttura organizzata su più ambiti territoriali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati sono tutti infondati e, pertanto i medesimi debbono essere rigettati.
Ritiene il Collegio di dovere esaminare prioritariamente i ricorsi formulati dagli imputati Varotto e De Biasi, involgendo essi temi di carattere generale, laddove il ricorso presentato dall'irriputato Marcon comporta l'esame esclusivamente di questioni inerenti la sua specifica posizione.
Va, preliminarmente, affermata, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, la piena continuità normativa esistente fra la ipotesi criminosa contestata ai tre odierni ricorrenti, cioè la violazione dell'art. 260 del dlgs n. 252 del 2006, per avere, in estrema sintesi, costoro, in concorso fra loro e nelle rispettive qualità (che ora non mette conto riportare), al fine di conseguire un ingiusto profitto, effettuato un'attività organizzata di raccolta, gestione, trasporto e smaltimento di rifiuti, consistenti in circa 6.000 tonnellate di "digestato" liquido proveniente dal trattamento anaerobico di rifiuti organici urbani, in assenza delle prescritte autorizzazioni, e le prescrizioni riportate nell'attualmente vigente art. 452-quaterdecies cod. pen. (in tale senso, sia pure al fine di affermare la diretta ed originaria applicabilità alla fattispecie di cui al citato art. 452-quaterdecies cod. pen. del regime prescrizionale aggravato già previsto per la ipotesi dì cui al ricordato art. 260 del dlgs n. 152 del 2006, si veda, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 settembre 2024, n. 35108, rv 286899).
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che il focus della presente controversi di concentra sulla qualificazione normativa da attribuire al "digestato", cioè al materiale, solido o liquido, residuato al verificarsi dei fenomeni, che ne interessano la consistenza chimico-fisica, derivanti dalla biodigestione anaerobica dei rifiuti organici; si tratta, cioè di verificare se il materiale in tale modo prodottosi possa o meno rientrare nel paradigma definitorio entro il quale il legislatore ha inserito la figura del "sottoprodotto", ovvero se lo stesso vada, non diversamente dal materiale dal quale esso origina, essere definito "rifiuto" in senso tecnico.
Come è noto il legislatore ha dettato un ben precisa nozione sia dell'una categoria concettuale sia dell'altra; deve, infatti, intendersi - in relazione alla tematica inerente alla gestione di essi ed alla violazione delle disposizioni, anche penali, che regolano le modalità di realizzazione di quella - per rifiuto, secondo quanto prescritto dall'art. 183, comma 1, lettera a), del dlgs n. 152 del 2006, "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"; all’interno di tale nozione il medesimo legislatore ha ritagliato la nozione di rifiuti urbani, la cui minuta elencazione, per tipi, è contenuta nella successiva lettera b-ter), del citato comma 1 dell'art. 183 del dlgs n. 152 del 2006; la nozione di sottoprodotto è, invece, data dall'art. 184-bis del ricordato decreto legislativo, norma inserita in sede di novellazione operata attraverso la entrata in vigore dell'art. 12 del dlgs n. 205 del 2010, in base al quale ai fini della qualificazione di una sostanza quale sottoprodotto, è necessario: a) che la stessa sia originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ma del quale la sua produzione non è lo scopo primario; b) che costituisca dato certo che la sostanza in questione sarà utilizzata dall'originario produttore o da altri o nel processo di produzione dal quale la stessa è scaturita ovvero in altro successivo processo di produzione o comunque di utilizzazione, senza che sia necessario alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica Industriale e, infine, c) che tale ulteriore utilizzo sia legale, soddisfacendo la sostanza in questione tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente.
In tale breve rassegna normativa va, altresì, inserito l'art. 184, comma 1, lettera ff), del dlgs n. 152 del 2006, il quale, definisce "digestato da rifiuti" (formula che ha sostituito la precedente "digestato di qualità") il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente e che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi da parte dei Ministeri competenti
La, invero scarna, giurisprudenza di questa Corte ha, in applicazione dei ricordati principi, attribuito la qualifica di sottoprodotto al sale residuato dalla salagione delle carni, laddove lo stesso sia stato, senza l'esecuzione di altre significative pratiche industriali, utilizzato, tramite il suo spandimento, per prevenire la formazione del ghiaccio sulle strade (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 febbraio 2015, n. 7899, rv 262748), o, anche, sia pure solo a in linea di principio, al cosiddetto "pastazzo" di agrumi, sostanza, derivante dalla lavorazione industriale per lo più delle arance, astrattamente utilizzabile per la fertilizzazione agricola, negandogliela, tuttavia, nella fattispecie allora in esame nella quale lo stesso era risultato essere stato esposto, senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici di tal che lo stesso era andato incontro a naturali processi di fermentazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2020, n. 1426, rv 277944).
Premesso che costituiscono "normali pratiche industriali", cioè le uniche operazioni la cui effettuazione non è incompatibile con la qualificazione di un materiale quale sottoprodotto, come tale sottratto alla disciplina dei rifiuti, i soli interventi marginali, che non necessitino di complesse infrastrutture operative e che non comportano il successivo smaltimento di notevoli quantità di ulteriori materiali residui (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 settembre 2017, n. 41533, rv 271077), rileva il Collegio che, con specifico riferimento alla nozione di "digestato da rifiuti", questa Corte ebbe in passato ad affermare che lo stesso costituisce sostanza di origina vegetale e, per le sue caratteristiche di fertilizzante riutilizzabile in agricoltura e che esso va, pertanto, qualificata come "sottoprodotto" ai sensi dell’art. 184-bis del dlgs n. 152 del 2006 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 agosto 2012, n. 33588, rv 253162, principio che, per espressa indicazione contenutistica, parrebbe applicabile ai casi in cui il "digestato" sia il prodotto della "biodigestione" non di ogni genere di rifiuto urbano ma esclusivamente di quelli, di origine vegetale, derivanti - ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter, n. 5, del dlgs n. 152 del 2006 - dalla manutenzione del verde pubblico e dalla pulizia dei mercati, e, fra quelli speciali, solo della "biodigestione" dei rifiuti, sempre aventi origine vegetale, derivanti, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera a, del citato dlgs n. 152 del 2006, dallo svolgimento delle attività agricole, agro-industriali e della silvicultura,); essa ha peraltro chiarito che la suscettibilità del "digestato da rifiuti" ad essere sottoposto al regime dei sottoprodotti destinati all'uso agronomico e non a quello dei rifiuti è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste - quanto al caso allora in esame - per la operatività della disciplina (contenuta nell’art. 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 134 del 2012) che siffatta soggezione consente.
Si tratta, infatti, di ipotesi di esclusione della responsabilità fondata su di una normativa avente il carattere della eccezionalità e derogatoria quanto alla disciplina ordinaria (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 dicembre 2027, n. 56066, rv 272428).
Per quanto attiene al caso ora scrutinato si rileva che la Corte di appello di Venezia (cfr. pag. 11 ultima parte del dattiloscritto) ha motivatamente osservato come, per ciò che concerne il digestato ora in esame, non fossero state rispettate neppure le condizioni - di carattere più favorevole verso i ricorrenti e, quindi astrattamente applicabili nei loro confronti pur in presenza di condotte poste in essere anteriormente alla loro emanazione - contenute all'interno del Dm n. 5046 del 2016, in particolare all’art. 22, affinché, in funzione della derivazione di esso da determinate categorie di rifiuti - non comprendenti, però, anche la frazione organica di rifiuti solidi urbani - fosse possibile attribuire al "digestato da rifiuti" ora in esame la qualifica di sottoprodotto.
A tale rilievo i ricorrenti non hanno convincentemente opposto una diversa interpretazione normativa che fosse, invece, tale da superare la tesi ermeneutica fatta propria, in termini non estranei all'ambito interpretativo rimesso al giudice del merito, dalla Corte lagunare.
Chiarita, pertanto, la questione qualificatoria nel senso della estraneità del "digestato da rifiuti" prodotto dalla Dolomite Ambiante Spa quale residuo delle digestione anaerobica dei rifiuti solidi urbani rivenienti dalla provincia di Belluno e trattati presso lo stabilimento di quella sito in località Maserot di Santa Giustina, è, ora, possibile, esaminare singolarmente i vari motivi di censura formulati dalle parti.
Quanto al primo motivo del ricorso presentato sia dalla difesa del Varotto che da quella di De Biasi, entrambi incentrati, appunto, sulla qualificazione in termini di sottoprodotto del "digestato" in questione, essi, alla luce delle argomentazioni che precedono, sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati.
Parimenti infondate sono le doglianze - quella formulata dalla difesa di Varotto come prodromica alla promozione di questione di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 184-bis del dlgs n. 152 del 2006 in relazione agli art. 25 e 117 della Costituzione e all'art. 7 alla CEDU, mentre quella del De Biasi è sviluppata sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo del reato stante la oscurità della disposizione la cui violazione è stata contestata - compendiate nel secondo motivo della impugnazione presentata dai citati ricorrenti.
Quanto all'argomento relativo alla dedotta possibile illegittimità costituzionale della interpretazione delle due norme indubbiate dal primo ricorrente, articolata sotto il profilo della oscurità delle norme precettive e, pertanto, della imprevedibilità della sanzione penale derivante dalla loro violazione, è sufficiente osservare che il dato valorizzato dal ricorrente, cioè che presso altri ordinamenti giuridici nazionali anche il "digestato" che origini dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani possa essere legittimamente utilizzato quale fertilizzante è argomento che non vale a rendere incerta la interpretazione della norma nazionale, stante la indubbia indipendenza reciproca degli ordinamenti normativi - penali ed extrapenali - interni alle singole nazioni ed alla ampia discrezionalità che il legislatore nazionale ha nel disciplinare le disposizioni descrittive appunto degli illeciti penali.
Di tal che il tema agitato dal ricorrente trova la sua soluzione nel fatto che risponde, invece, ad un criterio di piena prevedibilità che alla violazione di un determinato precetto punita penalmente consegua la irrogazione della sanzione.
Quanto alla doglianza del De Biasi è sufficiente ricordare, essendone pienamente condivise le conclusione, l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'errore di diritto scusabile - in quanto dovuto ad ignoranza "inevitabile" della legge penale nella sua esatta delimitazione e nel suo preciso significato (alla stregua di quanto affermato dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 cod. pen.) - è configurabile solo in presenza di una oggettiva e insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme da cui deriva il precetto penalmente sanzionato (Corte di cassazione, Sezione I penale, 25 novembre 1992, n. 11360, rv 192380; i cui concetti sono stati ribaditi anche da Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 settembre 2003, n. 36346, rv 226911); situazione che nel caso di specie non è dato riscontrare, anche in considerazione del fatto che, la natura specificamente tecnica della attività di impresa svolta dalla Dolomiti Ambiente Spa tramite la gestione imprenditoriale dei suoi organi operativi, giustifica la necessaria presenza in essi di una elevata competenza non solo dei profili strettamente industriali della attività condotta, ma anche delle implicazioni giuridiche che essa comporta.
Il terzo motivo della impugnazione del De Biasi è manifestamente infondato, esso concerne il dedotto vizio di motivazione in punto di ricorrenza degli elementi costitutivi del reato In contestazione - costituenti fattori sintomatici per la diagnosi differenziale rispetto al contermine reato di cui all'art. 256 del dlgs n. 152 del 2006 (nella sue diverse declinazioni) - della attività organizzata e della ingente quantità del rifiuto trattato; si tratta di doglianze infondate ove si rifletta, quanto alla natura organizzata della attività illecita, sul fatto che la struttura stessa della attività in questione - implicante l'interessamento di una Società commerciale concessionaria di un servizio pubblico, di una impresa di trasporti e di un imprenditore agricolo, e comportante una pluralità di azioni fra loro coordinate e ripetute eseguite da soggetti operanti, a loro volta, all'interno di organismi ben articolati nei quali i compiti erano, evidentemente, puntualmente ripartiti e non frutto di estemporanea improvvisazione e le condotte realizzate tramite questi erano conseguenza di una precisa attribuzione di competenze - costituisce di per sé un sufficiente indice dimostrativo della esistenza di una complessa struttura operativa tale da consentire la qualificazione della attività da essa posta in essere come organizzata.
Quanto al requisito della ingente quantità, il dato, riconosciuto dallo stesso ricorrente, che è stato dimostrato il trattamento di almeno circa 90 tonnellate di "digestato" rende superfluo - al di là della puntuale dimostrazione dell'interessamento del ben più elevato quantitativo di "digestato" oggetto di contestazione - ogni altro rilievo in merito alla perspicuità sul punto della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di merito.
Il terzo motivo del ricorso del Varotto, afferente al suo riconoscimento come soggetto implicato nella vicenda, è infondato.
Al riguardo si rileva che, indubbio essendo che lo spandimento dei liquami costituiti dal "digestato" avveniva all'interno della azienda agricola della quale il Varotto Giuseppe era, unitamente al padre, il titolare, l'elemento costituito dal fatto che, secondo quanto riportato dal teste Vukovic, ad impartire le disposizioni concernenti il ricordato "digestato" era appunto persona che si chiamava Giuseppe - dato che il ricorrente ritiene non essere sufficiente ai fini della sua individuazione personale data la allegata incertezza del teste nella predetta indicazione onomastica - non è certamente altro che un indizio volto ala dimostrazione della responsabilità di quello, di tal che, al netto della meramente ipotizzata confusione in cui sarebbe caduto il Vukovic nel indicare il nominativo del soggetto con il quale egli si rapportava, si rileva che la sentenza della Corte territoriale evidenzia la presenza di ulteriori elementi deponenti in senso convergente per la responsabilità personale del ricorrente nella presente vicenda, fra i quali, in principalità, le stesse dichiarazioni del prevenuto, collimanti, peraltro con quelle del Vukovic, secondo le quali egli, al fine di corrispondere ad una esigenza imprenditoriale del De Biasi (evidentemente quella di realizzare lo smaltimento del rifiuto costituito dal "digestato" in maniera assai più conveniente del suo conferimento in discariche aventi una specifica vocazione per il trattamento di tale tipologia di rifiuto), impiegava la vasca di raccolta presente nella sua azienda per la raccolta dei liquami provenienti dall'impianto gestito dalla Dolomiti Ambiente Spa.
Né può parlarsi di travisamento della prova . in relazione alla interpretazione che la Corte distrettuale ha operato delle parole del Varotto, avendo questi, nel corso della sua deposizione dibattimentale, negato la natura economica dell'accordo ma non certamente il fatto che, consensualmente, il "digestato" - per come chiesto dal De Biasi - veniva portato presso la azienda agricola del predetto, dove, peraltro - sempre secondo espressioni dell'imputato ricavabili dalla produzione allegata dal ricorrente al proprio ricorso - la cosa era al lui gradita tanto che "faceva piacere".
Venendo, a questo punto, alla impugnazione dell'imputato Marcon, legale rappresentante della Zatta Srl, cioè la impresa che materialmente, con propri mezzi meccanici, eseguiva i trasporti del "digestato" verso la azienda agricola del Varotto, ritiene il Collegio che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, aventi ad oggetto rispettivamente la ritenuta manifesta illogicità della sentenza in punto di dimostrazione dell'elemento oggettivo della condotta concorsuale attribuita al prevenuto ed il secondo la dimostrazione dell'elemento soggettivo, siano inammissibili posto che gli stessi sono volti a contestare la tenuta logica della valutazione dei dati indiziari considerati in sede di merito onde affermare la responsabilità del Marcon.
Si tratta, però, di operazione non realizzabile di fronte a questo giudice della legittimità (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 febbraio 2021, n. 5465, rv 280601) se non nei limiti di una motivazione che sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 16 marzo 2020, n. 10153, rv 278609, principio espresso in tema di giudizio sulla attendibilità della prova testimoniale ma applicabile a qualunque genere di valutazione probatoria); circostanze queste che nel presente caso non si verificano, essendo le valutazioni operate dalla Corte territoriale tutte assistite dalla piena plausibilità.
Quanto al terzo motivo, attinente alla consapevolezza dal parte del Marcon di essere partecipe di un'attività organizzata, secondo il parametro normativo di cui all’art. 260 del dlgs n. 152 del 2002 (ora, in regime di piena continuità normativa, art. 452-quaterdecies cod. pen.) si osserva che quanto già in precedenza considerato in relazione alla doglianza del Di Biase in ordine alla sussistenza della organizzazione della attività volta all'illecito smaltimento dei rifiuti, milita anche in relazione alla posizione del Marcon.
Questi, consapevole della attività della impresa di trasporti commerciali da lui gestita, ben s era rappresentato, sulla base di un giudizio di plausibile ragionevolezza, che, data la articolazione della complessiva attività che la società da lui diretta poneva in essere, il fatto che la medesima era inserita in una più complessa ed organizzata attività volta allo smaltimento dei rifiuti; d'altra parte sicuro indice della piena partecipazione del Marcon alla complessiva trama delittuosa è la circostanza, altrimenti non giustificabile, che lo stesso, nella sua qualità, emetteva fatture aventi causali non rispondenti al vero.
Infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso.
Infatti, la dimostrata ricorrenza della natura organizzata della attività di illecito smaltimento dei rifiuti realizzata nei modi descritti nel capo di imputazione e la - non specificamente contestata dal Marcon - ingente quantità dei rifiuti in tale modo trattati sono circostanze di merito che escludono la possibilità di qualificare il fatto in contestazione nella meno grave ipotesi criminosa di cui all’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006.
In definitiva i ricorsi proposti debbono essere rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
Alla presente pronunzia consegue anche la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa relative al presente grado di giudizio nei confronti della concludente parte civile, Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Provincia di Belluno che liquida in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025


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