Cass. Sez. III n. 13731 del 6 aprile 2016 (Ud 12 gen 2016)
Pres. Amoresano Est. Liberati Ric. Torretta
Rifiuti. Legislazione emergenziale

La previsione incriminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 172 del  2008, convertito in I. 210 del 2008, avendo natura di norma eccezionale e temporanea (come si ricava dal tenore e dalle finalità delle disposizioni stesse, applicabili a determinate condotte poste in essere in un determinato ambito territoriale interessato dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, con la previsione di misure straordinarie temporanee, tra cui una disciplina sanzionatoria che contempla pene sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal d.lgs. 152 del 2006, la trasformazione di violazioni di natura contravvenzionale in delitti o la previsione di sanzioni penali per condotte altrimenti non aventi rilevanza penale, come riconosciuto espressamente anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 83 del 5 marzo 2010), è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 2, comma 5, cod. pen. e, di conseguenza, si applica ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se, come nel caso di specie, sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta

{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/TORRETTAG.pdf|1100|1000}