Cass. Sez. III n. 9133 del 24 febbraio 2017 (Ud. 13 gen 2017)
Pres. Fiale Est. Ramacci Imp. Giani ed altri
Rifiuti. Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

È configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 53 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare quest'ultimo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, in quanto tale configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno, purché siano integrate le condotte previste dalla norma incriminatrice.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27/3/2015 ha parzialmente riformato la decisione emessa in data 26/6/2013 dal Tribunale di Pisa - Sezione Distaccata di Pontedera, appellata dal Pubblico Ministero ed ha conseguentemente affermato la responsabilità penale diMaurizio GIANI, Antonio LAPOLLA, Maik LAPOLLA e Vittorio LAPOLLA, che il giudice di primo grado aveva mandato assolti, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 260 d.lgs. 152\06, 81 cpv e 640, comma 2, n. 1 cod. pen.

In particolare, il GIANI, quale amministratore e legale rappresentante della “WASTE RECYCLING s.p.a.” e gli altri quali amministratori e co-gestori di fatto della medesima società, erano accusati di aver posto in essere attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, smaltendo in discarica ingenti quantitativi di rifiuti solidi urbani, pneumatici fuori uso e altri rifiuti non provenienti da previe operazioni di selezione meccanica mediante attribuzione fittizia del codice CER 19.12.12 per fine di ingiusto profitto, conseguente dalla gestione di categorie di rifiuto non autorizzate e dal risparmio dei costi di gestione, procurandosi, altresì, un ingiusto profitto con conseguente danno per la Regione Toscana, corrispondente al minore importo del tributo speciale per il deposito in discarica, che versavano in misura ridotta in conseguenza della attribuzione di un codice CER non corrispondente alla effettiva natura dei rifiuti conferiti, pari, per l’anno 2005, a 34.959,74 tonnellate (con risparmio di imposta pari ad euro 288.767,45), per l’anno 2006, a 44.498,25 tonnellate (con risparmio di imposta pari ad euro 367.555,132) e, per l’anno 2007, a 59.838,23 tonnellate (con risparmio di imposta pari ad euro 494.263,78).

Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione, di contenuto in gran parte identico, tramite i propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.Ricorso Maurizio GIANI

Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione sulla base di atti inutilizzabili e, segnatamente, quelli assunti dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari nei suoi confronti, considerando che l’iscrizione, contrariamente a quanto emergente dal registro della Procura della Repubblica, avrebbe dovuto essere effettuata al momento della convalida di un sequestro, come documentato dal provvedimento del Pubblico Ministero, che indicava il reato di cui all’art. 53-bis d.lgs. 22\97 e non anche quello di cui all’art. 53 del medesimo decreto inserito nel sistema Re.Ge., con conseguente retrodatazione del termine massimo per il compimento delle indagini preliminari.

Aggiunge che altri atti avrebbero dovuto essere espunti dal fascicolo del dibattimento e, segnatamente, una comunicazione di notizia di reato del NOE – Carabinieri di Firenze, un verbale di ispezione redatto dal medesimo comando ed una relazione di servizio dell’ARPAT.

Fa inoltre rilevare che le eccezioni sulla utilizzabilità degli atti, tempestivamente proposte al Giudice dell'udienza preliminare ed al Tribunale, erano state respinte.

Quanto ad altri atti (annotazione di servizio ARPAT e verbale di ispezione del NOE), rileva che gli stessi sarebbero stati svolti su delega del Pubblico Ministero e, pertanto, assunti in violazione degli artt. 364 e 370, comma 2 cod. proc. pen.

2.1. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale, peraltro senza fornire adeguata giustificazione, avrebbe ribaltato il giudizio di inattendibilità dei testi formulato dal primo giudice senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, in contrasto con quanto chiarito dalla Corte EDU e non si sarebbe confrontata con le diverse allegazioni difensive esplicitamente o implicitamente valorizzate dal giudice di primo grado e ribadite nelle memorie depositate in sede di appello.

2.2 Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, avendo i giudici del gravame travisato il contenuto della documentazione acquisita agli atti del giudizio ed avendo erroneamente valutato la rilevanza delle deposizioni dei testi della pubblica accusa.

Osserva, poi, che la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata risposta alle argomentazioni sviluppate dalla difesa nelle memorie depositate in appello ed avrebbe omesso di valutare i contenuti della consulenza tecnica di parte valorizzata dal primo giudice e che dette memorie comunque richiamavano.

2.3. Con un quarto motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 260 d.lgs. 152\06, non avendo la Corte di appello motivato in ordine agli elementi materiali del delitto.

2.4. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge, sempre in relazione al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, osservando che detto reato non risulterebbe configurabile in relazione alle condotte descritte nell’imputazione, difettando, in particolare, l’abusività della condotta.

2.5. Analoghe censure vengono mosse con il sesto motivo di ricorso in relazione al delitto di truffa.

2.6 Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della propria posizione soggettiva, osservando che dalle risultanze investigative e, segnatamente, dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, non sarebbe emerso un suo diretto coinvolgimento dell’attività operativa della società della quale egli era legale rappresentante.

3. Ricorso Antonio LAPOLLA e Maik LAPOLLA

I primi sei motivi di ricorso sono sovrapponibili a quelli del ricorso del GIANI.

3.1. Con un settimo motivo di ricorso lamentano anch’essi la la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della loro posizione soggettiva, rappresentando che, anche in questo caso, i giudici del gravame avrebbero errato nel valutare le risultanze istruttorie dalle quali non risulterebbe che fossero, di fatto, impegnati nell’attività di selezione e cernita dei rifiuti.

3.2. Con un ottavo motivo di ricorso lamentano, con riferimento alla posizione del solo Maik LAPOLLA, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla soluzione adottata dalla Corte territoriale in merito all’eccezione di nullità della sentenza di primo grado come derivante dalla nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio, in quanto non effettuata presso il domicilio dichiarato.

4. Ricorso Vittorio LAPOLLA

Anche in questo caso i primi sei motivi di ricorso sono sovrapponibili a quelli del ricorso del GIANI.

4.1. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della sua posizione soggettiva, osservando che le emergenze istruttorie dimostrerebbero la sua completa estraneità ai fatti, come emergerebbe dalle dichiarazioni dei testi escussi e dagli esiti delle operazioni di intercettazione.

Tutti insistono pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito specificate.

2. Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, che lo stesso muove dal presupposto che la Corte di appello avrebbe utilizzato, ai fini del giudizio, atti che non avrebbero dovuto avere ingresso nel dibattimento (e dei quali si dirà in seguito) perché nulli o inutilizzabili.

Ricordano i ricorrenti che la questione dell’utilizzabilità degli atti e del loro inserimento nel fascicolo processuale era stata sollevata dalla difesa nel corso dell’udienza preliminare del 28/9/2015 e, respinta dal giudice, successivamente riproposta nel corso del giudizio di primo grado all’udienza del 6/7/2010, dove veniva nuovamente respinta con ordinanza che richiamava le argomentazioni sviluppate dal Giudice dell'udienza preliminare.

Nella medesima udienza dibattimentale, ricordano sempre i ricorrenti, venne sollevata questione anche sull’acquisizione di altri atti di indagine, respinta dal Tribunale sul presupposto della loro irripetibilità.

3. La prima questione trattata riguarda l’iscrizione del GIANI nel registro degli indagati.

Come rilevato in ricorso, il Pubblico Ministero, attraverso la produzione di un estratto autentico del registro generale, ha documentato l’esistenza di una prima iscrizione per l’art. 53 d.lgs. 22\97 (il 7/3/2005), una seconda iscrizione per il reato di cui all’art. 53-bis del d.lgs. 22\97 (il 7/2/2006), cui seguivano due richieste di proroga delle indagini ed una terza iscrizione (il 4/2/2008) per il reato di truffa.

Secondo tale sequenza temporale, il giudice del merito avrebbe stabilito che tutta l’attività di indagine era stata svolta nei termini di legge, ma in ricorso viene fatto rilevare come un’annotazione manoscritta del Pubblico Ministero su una comunicazione della Polizia Giudiziaria, con allegato verbale di sequestro, fosse indicativa della volontà di iscrivere, fin dall’origine, il GIANI come indagato per il reato di cui all’art. 53- bis d.lgs. 52\2007, attribuendo l’iscrizione per l’art. 53, peraltro non pertinente ai fatti contestati, ad un mero errore materiale, successivamente corretto.

Va a questo punto precisato che agli atti, che questa Corte può consultare in ragione della natura processuale della questione, è effettivamente presente il documento menzionato, che reca sul frontespizio la dicitura “Giani Maurizio art. 53-bis d.lgs. 1997 n. 22 Castelfranco di Sotto 5.3.2005”, priva di sottoscrizione e, in calce al verbale di sequestro, con analoga grafia, la frase “ Visto si convalida, ai fini probatori, quale corpo del reato ex 53-bis d.lgs. 1997, n.22. Pisa 4-3-2005 ” con apposto il timbro e la firma del Procuratore della Repubblica.

E’ anche presente la stampa del registro Re.Ge. della Procura della Repubblica, con autenticazione dell’operatore, prodotta in udienza dal Pubblico Ministero e relativa a quattro diverse iscrizione nei confronti del GIANI (art. 53 d.lgs. 22\97 del 7/3/2005; art. 53-bis d.lgs. 22/97 del 7/2/2006; art. 640 comma 1, n. 2 cod. pen. del 22/4/2008 e art. 260 d.lgs. 152\08 in pari data).

Ciò posto, osserva il Collegio che la disamina degli atti come sopra effettuata, peraltro sulla base delle indicazioni fornite dai ricorrenti negli atti di impugnazione, non consente, per la insufficienza delle informazioni rinvenute (dovuta anche alle modalità di fascicolazione degli atti) di ricostruire con esattezza la successione degli eventi, sicché dovrà necessariamente provvedervi la Corte territoriale, in sede di rinvio, tenendo peraltro conto dei principi indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40538 del 24/9/2009, Lattanzi, Rv. 24437801) in tema di iscrizione della notizia di reato ed obblighi del pubblico ministero, verificando, altresì, attraverso il oro diretto esame, la irripetibilità o meno degli altri atti menzionati dai ricorrenti.

4. Quanto al secondo motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, ricorda il Collegio che questa Corte ha ripetutamente preso in esame la questione concernente gli obblighi del giudice dell'appello in caso di reformatio in peius di una pronuncia assolutoria del giudice di primo grado alla luce dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia.

Si è in particolare precisato che vi è necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando la sentenza di condanna è fondata su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove orali considerate decisive (Sez. 5, n. 52208 del 30/9/2014, Marino, Rv. 262115; Sez. 3, n. 28530 del 26/2/2014, N, Rv. 260271; Sez. 5, n. 14040 del 22/1/2014, Dolente, Rv. 260400; Sez. 3, n. 5907 del 7/1/2014, F, Rv. 258901 ed altre prec. conf.), mentre tale esigenza è stata esclusa nel caso in cui il primo giudice non abbia negato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni delle persone offese, e quello dell'appello, per affermare la penale responsabilità dell'imputato, deve limitarsi a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata (Sez. 6, n. 18456 del 01/07/2014 (dep.2015), Marziali, Rv. 263944; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P, Rv. 260867; Sez. 5, n. 16975 del 12/2/2014, Sirsi, Rv. 259843; Sez. 5, n. 8423 del 16/10/2013 (dep.2014), Caracciolo e altro, Rv. 258945 ed altre prec. conf.).

Nel caso di specie il Tribunale non risulta avere in alcun modo posto in dubbio l’attendibilità dei testimoni escussi.

La sentenza di primo grado, lo si ripete, estremamente sintetica, si è limitata ad indicare i contenuti delle dichiarazioni di alcuni testi (MORI, FERRI e TAGLIAFERRO) precisando poi che i testi MORI e FERRI non erano stati in grado di chiarire alcuni aspetti della vicenda relativa alla quantificazione dell’eco-tassa evasa e sulla posizione soggettiva degli imputati.

I giudici del gravame hanno invece diversamente valutato i contenuti delle dichiarazioni rese anche da altri testimoni che il Tribunale neppure menziona, rinvenendo in esse la conferma di quanto rappresentato nella documentazione acquisita.

La censura risulta pertanto del tutto infondata.

5. Quanto al terzo motivo di ricorso, anch’esso comune a tutti i ricorrenti, va osservato che in esso vengono sostanzialmente poste in discussione le valutazioni operate dai giudici del gravame in ordine ai singoli dati probatori esaminati.

Pare opportuno ricordare, a tale proposito, quale sia l’ambito di operatività delimitato dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al vizio di motivazione.

Si è chiarito che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano, ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all’articolo 606 cod. proc. pen. dalla Legge 46\2006, Sez. 3, n. 12110 del 21/11/2008 (dep. 2009), Campanella, Rv. 243247 ; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155; Sez. 6, n. 14054 del 24/3/2006, Strazzanti, Rv. 233454; Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708).

Si è altresì precisato che il vizio di motivazione ricorre nel caso in cui la stessa risulti inadeguata perché non consente di riscontrare agevolmente le scansioni e gli sviluppi critici che connotano la decisione riguardo a ciò che è stato oggetto di prova, ovvero impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Sez. 6, n. 7651 del 14/1/2010, Mannino, Rv. 246172).

In altre parole, al giudice di legittimità vengono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo: Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Deve, ancora una volta, quindi, sottolinearsi il principio - spesso sovente trascurato in sede di impugnazione davanti a questa Corte, equivocando sull'ambito dei poteri cognitivi ad essa spettanti - che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, v. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Non è dunque possibile procedere, in questa sede, ad un’autonoma valutazione degli elementi già apprezzati dalla Corte di appello.

6. Quanto all’ulteriore doglianza, relativa al rigetto degli ulteriori rilievi difensivi, va pure ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di legittimità non può muoversi censura ad una sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi comunque una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, (dep. 2014), Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, (dep.2014), Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/5/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220).

Va inoltre rilevato che la Corte territoriale ha comunque tenuto ampiamente conto delle deduzioni difensive, che ha non solo puntualmente elencato, ma anche esaminato nel dettaglio, con riferimenti ai dati fattuali emersi nell’istruzione dibattimentale attraverso un percorso argomentativo che risulta pienamente adeguato.

7. Per ciò che concerne il quarto motivo di ricorso, pure comune, occorre ricordare che i requisiti della condotta configurante il reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152\06 vanno individuati nel compimento di più operazioni e nell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, che con l'attività descritta devono essere strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione "e".

Si è anche precisato (Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348, non massimata sul punto) che tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta (conf. Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, R.C., Giommi e altri, Rv. 251965).

Si tratta, come precisato già da questa Corte, di reato abituale, in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, Rv. 245605).

L'apprezzamento circa la soglia minima di rilevanza penale della condotta deve essere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, ma, ovviamente, anche considerando gli ulteriori rimandi, contenuti nella norma, a «più operazioni» ed all'«allestimento di mezzi e attività continuative organizzate» finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti (Sez. 3 n. 47229 del 6/11/2012, De Prà non massimata).

Ulteriori requisiti sono l'attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti che già risultano sanzionate penalmente e vengono agevolate dalle azioni propedeutiche di cui si è appena detto, nonché l'ingente quantitativo di rifiuti, che secondo quanto stabilito da questa Corte, non può essere individuato a priori, attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici, quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente e nell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento (così, Sez. 3 n. 47229 del 6/11/2012, De Prà, cit.).

Quanto alla finalità di ingiusto profitto, pure richiesta dalla norma in esame per la configurabilità del delitto, si è invece precisato (Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, cit.) che esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura, senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio.

Ciò posto, osserva il Collegio che sul punto la motivazione della Corte territoriale appare del tutto esauriente,dovendosi ricavare la valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato dal complesso della motivazione, avendo i giudici del gravame illustrato in maniera del tutto sufficiente la condotta oggetto di contestazione posta in essere nell’ambito dell’attività della società gestita dagli imputati che, con il meccanismo dell’attribuzione di un codice CER fittizio, conferiva in discarica rifiuti non provenienti da selezione meccanica, ottenendo un evidente risparmio dei costi di gestione.

L’attività illecita risulta anche quantitativamente e temporalmente definita, ponendo in evidenza la sussistenza dei requisiti dell’abitualità della condotta e la mole dei rifiuti trattati.

8. Quanto al requisito dell’abusività della condotta, di cui tratta il quinto motivo di ricorso, pare sufficiente ricordare quanto affermato in una precedente pronuncia (Sez. 3 n. 21030 del 21/5/2015, Furfaro ed altri, non massimata) ove, escludendo la possibilità di violazione di principi costituzionali in relazione ad eventuali incertezze interpretative correlate all'utilizzazione della discussa espressione (oltre che dal riferimento alle attività continuative e organizzate ed in ordine all'elemento soggettivo del reato), si è ricordato come un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente ritenga che il carattere «abusivo» di una attività organizzata di gestione dei rifiuti, tale di integrare il delitto, sia configurabile quando si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, precisando anche come ciò si verifichi non soltanto in totale mancanza di dette autorizzazioni (definendo, in tali casi, l'attività come «clandestina»), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e, comunque, non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.

Tale ultimo aspetto è quello che la Corte territoriale ha accertato in fatto, facendo rilevare come la gestione dei rifiuti avvenisse senza la necessaria preventiva selezione e con attribuzione di codice fittizio.

9. La sentenza impugnata non convince, tuttavia, nella parte in cui afferma la penale responsabilità degli imputati anche in ordine al delitto di truffa, oggetto di censure nel comune sesto motivo di ricorso.

Invero, sulla possibilità del concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti questa Corte (Sez. 3, n. 18351 del 11/3/2008, P.G. in proc. Roma e altri, Rv. 240152) si è già in passato pronunciata, osservando che le due fattispecie si differenziano sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare il secondo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico e, in quanto tale, configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno.

Nella medesima pronuncia si è tuttavia precisato che il concorso è ammissibile purché siano integrate le condotte previste dalle diverse norme incriminatrici.

Si è, in altre parole, esclusa la possibilità di ritenere i concorso mediante la sostanziale sovrapposizione della condotta descritta nell'art. 260 d.lgs. 152\06 con quella richiesta per la configuarabilità della truffa, cosa che invece ha fatto, nel caso in esame, la Corte territoriale, la quale, pur fornendo sufficienti argomentazioni in ordine al delitto ambientale, ricavabili, come si è già detto, dai riferimenti ai dati fattuali singolarmente valorizzati in precedenza, ha tralasciato del tutto di considerarli con riferimento al secondo reato contestato, limitandosi ad un mero richiamo alla condotta contestata.

10. La motivazione risulta parimenti insufficiente laddove prende in considerazione le singole posizioni degli imputati nell’ambito della società, di cui trattano, ovviamente con argomentazioni diverse, i diversi ricorsi nel settimo motivo.

Anche in questo caso la motivazione contiene riferimenti del tutto generici alle singole attività svolte, con richiami altrettanto generici ai dati probatori ritenuti significativi.

11. Resta da prendere in considerazione l’ottavo motivo di ricorso di Maik LAPOLLA.

Va rilevato, a tale proposito, che secondo la ricostruzione effettuata dal ricorrente, la sequenza degli atti evidenzierebbe l’avvenuta notifica del decreto che disponeva il giudizio presso i difensori fiduciari nonostante il domicilio dichiarato ed il rifiuto dei difensori di ricevere notifiche ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.

Osserva altresì il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ritualmente effettuata la notifica, avendo fatto erroneamente riferimento ad una notifica a mezzo posta, male interpretando il contenuto degli atti.

Osserva a tale proposito il Collegio che il motivo di ricorso deve in ogni caso essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità, condividendosi il principio, in precedenza affermato, secondo il quale è tale quello con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in quanto effettuata presso il difensore di fiducia invece che presso il domicilio eletto ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 34558 del 10/5/2012, P., Rv. 253276. Conf. Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013 - dep. 08/07/2013, Fanciullo, Rv. 255629).

12. Va infine rilevato che, nel corso della discussione, le difese hanno sollevato la questione della prescrizione dei reati contestati.

Anche su tale punto Il Collegio non può far altro che rilevare la incompletezza degli atti di cui dispone, sicché è possibile dare atto soltanto delle sospensioni intervenute alle udienze del 21/6/2011, 20/9/2011, 22/11/2012, 23/1/2013, mentre non è dato conoscere se, nel corso del procedimento, siano intervenuti altre sospensioni.

Ne consegue che al calcolo dovrà provvedere il giudice del rinvio.

13. La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze .

Così deciso in data 13.1.2017