Cass. Sez. III n. 5504 del 10 febbraio 2016 (Ud 12 gen 2016)
Pres. Amoresano Est. Di Nicola Ric. Lazzarini
Rifiuti.Attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali

Costituisce  attività di gestione di rifiuti, esulando dalle normali pratiche agricole, ogni attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), eseguita fuori dal luogo di produzione o, se eseguita nel luogo di produzione, per una finalità diversa dal reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti; ovvero che sia eseguita nel luogo di produzione, per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, ma in cumuli non piccoli o, se in cumuli piccoli, in quantità giornaliere superiori a tre metri steri per ettaro.

 RITENUTO IN FATTO

1. L.L. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Ferrara lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di Euro 3000 di ammenda con riferimento al reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), per avere effettuato una gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da residui della trebbiatura del riso e in particolare da cumuli di pula e paglia di riso, mediante smaltimento tramite combustione a cielo aperto, sul nudo terreno. In (OMISSIS), data dell'accertamento da parte del corpo forestale dello Stato.

2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, il ricorrente, tramite il difensore, solleva i due seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attribuzione in capo al ricorrente della responsabilità in merito all'origine della combustione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Assume il ricorrente che il tribunale lo ha condannato ritenendo provata la natura "dolosa" della combustione del cumulo di pula e paglia di riso sulla base esclusivamente della deposizione testimoniale del militare in servizio presso il corpo dei Vigili del fuoco di Ferrara senza che questi avesse in alcun modo accertato l'origine dolosa dell'abbruciamento del cumulo di pula di riso dal quale fuoriusciva il fumo. Ne consegue che il giudice, in tal modo, non avrebbe assolto all'obbligo motivazionale che gli competeva sia perché un "incendio" può svilupparsi anche per cause non direttamente riconducibili all'azione umana e sia perché le motivazioni rese per escludere l'autocombustione appaiono del tutto inconferenti, posto che si fondano su deduzioni svolte dal Vigile del fuoco e smentite dai fatti e dalle altre testimonianze.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla qualifica di rifiuto della pula di riso.

Sostiene il ricorrente che il giudice ha compiuto la valutazione circa la qualifica del prodotto come rifiuto e non come sottoprodotto partendo dal presupposto, non provato, che sia stato l'imputato a dare fuoco al cumulo di pula e paglia di riso presente sul fondo agricolo. In altri termini, il tribunale, partendo dal presupposto che il cumulo di pula di riso fosse stato deliberatamente bruciato dal ricorrente, ha dedotto che lo stesso dovesse essere considerato a tutti gli effetti come rifiuto. Tuttavia tale interpretazione deve ritenersi del tutto errata, anche perché in contrasto col dettato normativo del testo unico dell'ambiente il quale prevede che la valutazione della qualità di rifiuto o di sottoprodotto deve essere compiuta ex ante.

Richiamata la nozione di sottoprodotto fornita dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184-bis, il ricorrente assume che la pula di riso rispetta le condizioni indicate dalla disposizione di legge, per essere considerata un sottoprodotto, essendo indiscusso che la stessa sia originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ma il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto, che è difatti la produzione del riso; la stessa, poi, è certamente utilizzata, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, dal momento che sono molteplici le modalità di utilizzo di tale prodotto, quale mangime per bovini e ovini, lettiera per gli animali, utilizzo farmaceutico o per la produzione di energia nelle centrali biogas; inoltre è prevista un'altra possibilità di utilizzo, che è quella specifica utilizzata dal ricorrente, come dallo stesso dichiarato, ed incentivata dalla comunità europea (regolamento CE n. 73/2009), ovvero la sua utilizzazione come concime, in considerazione delle altissime qualità energetiche, provvedendo al suo reinterramento sul campo.

3. E' stata presentata memoria nell'interesse del ricorrente con la quale si invoca il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.. Anche il Procuratore generale ha prodotto memoria che ha illustrato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione in relazione alla ipotetica applicabilità dello ius superveniens in relazione alla causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.

Inammissibile è invece il primo motivo di impugnazione ed infondato il secondo.

2. Quanto al primo motivo, è stato accertato che, in data (OMISSIS), i Vigili del fuoco ricevettero una segnalazione di incendio presso l'azienda del ricorrente e, sopraggiungendo sul posto, i pompieri rinvennero all'interno dell'azienda un cumulo di circa 80 m3 di pula di riso che stava bruciando. Il ricorrente era la sola persona presente e, all'arrivo degli operanti, stava chiudendo il cancello di accesso all'azienda. Non fu riscontrato pericolo immediato per la pubblica e privata incolumità.

Il teste, C.G., che aveva coordinato l'intervento, escluse che si trattasse di autocombustione, rilevando che il fuoco era stato senz'altro appiccato dall'esterno in quanto il fumo proveniva dalla superficie esteriore del cumulo, tant'è che, quando i pompieri ruppero la crosta esterna del cumulo, il fuoco si spense perché all'interno il materiale era incombusto.

Il successivo 27 settembre 2011 gli operanti del Corpo forestale, avendo ricevuto il rapporto dei Vigili del fuoco, si recarono presso la citata azienda agricola e presero visione del cumulo, oggetto dell'intervento dei pompieri e ormai ridotto in cenere, a ridosso del quale constatarono un nuovo abbruciamento di residui vegetali derivanti dalla lavorazione del riso; giusto nei pressi era infatti in funzione un essiccatoio, in cui il riso veniva deumidificato e dai cui vagli uscivano paglia di riso, cariossidi vuote, resti di erbe infestanti eccetera (nel piazzale vi erano anche cumuli di riso). Sul posto erano presenti il ricorrente ed un suo dipendente.

Risulta poi che l'imputato si è difeso affermando che si era trattato di un fenomeno di autocombustione della pula di riso e che egli aveva comunicato inutilmente tale fatto ai pompieri, tanto che, subito dopo il loro intervento, il fuoco peraltro si riaccese, rinvigorito. Per l'attività del ricorrente, la pula non era peraltro un rifiuto in quanto egli era solito spanderla come concime nei campi da arare (senza bruciarla), circostanza confermata anche dal teste B., il quale aveva confermato che in azienda non erano soliti bruciare la pula di riso ma raccoglierla per spanderla nei terreni prima della semina. In particolare i residui della lavorazione del riso venivano accumulati nel mese di ottobre, per poi essere sparsi nei campi tra maggio e giugno.

Sulla base di tali acquisizioni, il tribunale, con logica ed adeguata motivazione, ha escluso l'ipotesi dell'autocombustione sul rilievo che il teste C., esperto della materia, aveva escluso tale possibilità motivando in modo dettagliato e coerente il proprio assunto, sulla base degli elementi di fatto in precedenza rassegnati.

Del resto, ha sottolineato il tribunale come il ricorrente si fosse anche contraddetto perché, da un lato, aveva sostenuto che egli non avrebbe mai acceso il fuoco vicino ad un edificio ma, dall'altro, aveva affermato che non vi era nessun pericolo e che anzi egli chiese ai pompieri di non intervenire (circostanza confermata dagli operanti).

Al cospetto di una puntuale motivazione non manifestamente illogica sul tema di prova che ha escluso l'autocombustione, i rilievi del ricorrente si segnalano per la natura fattuale della censura sollevata, devolvendo impropriamente al giudice di legittimità una diversa ipotesi ricostruttiva ed alternativa del fatto da provare, che esula dal perimetro tracciato dal legislatore per attribuire alla Corte di cassazione il sindacato sulla motivazione del provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il motivo, peraltro del tutto sganciato dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto nei casi non consentiti.

3. Quanto al secondo motivo, posto che il fuoco fu appiccato dall'imputato, proprietario dell'azienda (recintata) ed unica persona presente al momento dell'arrivo dei Vigili del fuoco (l'intervento era stato richiesto da un terzo), il tribunale ha ritenuto che l'attività di incenerimento in questione andasse senz'altro considerata come attività di smaltimento dei rifiuti, essendo volta a eliminare (impropriamente) degli scarti, peraltro di quantità significativa, tanto che il fatto storico era ampiamente sussumibile nella fattispecie astratta descritta dalla norma incriminatrice, non potendosi ritenere che, nel caso in esame, i residui vegetali bruciati fossero dei sottoprodotti. Infatti la condotta di bruciare tali materiali denotava la chiara intenzione del detentore di disfarsene (secondo la nozione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183). Pur essendo possibile che in altre occasioni il ricorrente avesse fatto diverso uso di tali materiali (spargendoli nei campi come concime, senza bruciarli preventivamente), nel caso in esame egli aveva invece inteso smaltirli (illecitamente). Il tribunale ha, tra l'altro, osservato che, secondo quanto riferito dall'imputato e dal teste B., il cumulo era stato formato in ottobre per essere utilizzato non appena i terreni fossero liberi, prima della semina, verso maggio giugno. Tale assunto non è stato tuttavia ritenuto (e motivatamente) coerente con il periodo dei fatti in esame (agosto-settembre): il periodo della semina era già infatti ampiamente decorso e i residui vegetali non erano stati utilizzati nei campi (bensì smaltiti mediante combustione). Infine, il tribunale ha escluso che l'abbruciamento in questione fosse penalmente irrilevante ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, lett. f), in quanto tale norma, ai fini dell'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, richiede, tra l'altro, che i residui vegetali siano destinati al reimpiego in agricoltura (circostanza esclusa nel caso concreto dal fatto, già in precedenza evidenziato/il periodo della concimazione della semina era già ampiamente decorso) e che i metodi di utilizzo non danneggino l'ambiente e non mettano in pericolo la salute umana (ed il rispetto di tale requisito è escluso posto che la combustione è avvenuta nei pressi di un edificio ed in periodo in cui l'accensione dei fuochi era vietata sul territorio regionale); nel caso in esame, viceversa, la destinazione era proprio quella dello smaltimento (lo stesso imputato aveva dichiarato infatti che la pula andava sparsa sui terreni come concime senza essere previamente bruciata).

3.1. Il ricorrente insiste, con il motivo di ricorso, sulla natura di sottoprodotto della pula di riso.

Sul punto, il Procuratore generale ha opportunamente segnalato gli approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità che, in materia di gestione dei rifiuti, è ferma nel ritenere che, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali, incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, dep. 2015, Giaccari, Rv. 262129).

Questo perché il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184-bis, definendo come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi "tutte" le condizioni dettagliatamente indicate nella disposizione normativa (art. 184 bis) alle lett. a), b), c) e d) - sottrae il regime dei sottoprodotti a quello dei rifiuti, introducendo una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, con la conseguenza che spetta a colui che voglia farla valere di fornire la prova della sussistenza di tutte le condizioni, che dunque devono sussistere congiuntamente, previste per la sua operatività.

Nel caso di specie, non solo il ricorrente non ha fornito la prova certa che la sostanza (pula di riso) fosse utilizzata "nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi" (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 ter, comma 1, lett. b), ma il Giudice del merito, con congrua motivazione, ha evidenziato l'esistenza della prova contraria in quanto il periodo della semina era già ampiamente decorso e i residui vegetali non erano stati utilizzati nei campi (in altre occasioni il ricorrente ne aveva fatto un diverso uso spargendo la sostanza nei campi come concime), nè tali residui potevano essere successivamente utilizzati perché la condotta di bruciarli denotava, di fatto, la chiara intenzione del detentore di disfarsene, trattandoli non come sottoprodotto ma come rifiuto (secondo la nozione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. a), attraverso lo smaltimento di essi mediante combustione.

3.2. Sul condivisibile rilievo che trattasi di questione rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, in quanto anch'essa concernente lo ius superveniens, il Procuratore Generale ha correttamente osservato che i fatti, così come ricostruiti nella sentenza impugnata, inducono a ritenere non sussistenti nel caso di specie le ulteriori condizioni di esclusione dalla disciplina dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 182, comma 6 bis, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 14, comma 8, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, svolgendo in proposito due considerazioni: a) che nella stessa sentenza impugnata si da atto che i pompieri, sopraggiunti sul posto, rinvenivano all'interno dell'azienda un cumulo di circa 80 m3 di pula di riso che stava bruciando, per cui era stato superato il limite di 3 metri stesi per ettaro che l'art. 182, comma 6 bis, fissa per la irrilevanza penale del fatto, e b) perché la stessa sentenza da atto che nel periodo interessato l'accensione dei fuochi era vietata sul territorio regionale.

3.3. La disposizione richiamata (art. 182, comma 6-bis) stabilisce che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".

Si tratta, con tutta evidenza, di una disciplina in deroga che ha ad oggetto i materiali vegetali di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 185, comma 1, lett. f) (richiamato dal nuovo art. 182, comma 6 bis) ossia: "(...) paglia, sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, sono, quindi, sottratte, dalla disciplina sui rifiuti, poichè sono considerate (costituiscono) normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non costituiscono più attività di gestione di rifiuti.

Quindi il loro "raggruppamento" ed "abbruciamento", se eseguito nel rispetto delle condizioni imposte dall'art. 182. comma 6-bis, non costituisce attività di gestione di rifiuti, e conseguentemente non può integrare alcun illecito previsto dalla normativa di riferimento, per la fondamentale ragione che, a condizioni esatte, le sostanze non rientrano ope legis nel novero dei rifiuti (Sez. 3, n. 47663 del 08/10/2014, De Santis, non mass.).

Infatti, letta "in controluce", la disposizione stabilisce che costituisce invece attività di gestione di rifiuti, esulando dalle normali pratiche agricole, ogni attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), eseguita fuori dal luogo di produzione o, se eseguita nel luogo di produzione, per una finalità diversa dal reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti; ovvero che sia eseguita nel luogo di produzione, per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, ma in cumuli non piccoli o, se in cumuli piccoli, in quantità giornaliere superiori a tre metri steri per ettaro.

Da ciò si ricava che la disposizione ex art. 182, comma 6-bis va coordinata con la disciplina, che già conteneva in nuce il medesimo principio, di cui all'art. 185, comma 1 lett. f) TUA il quale dispone che gli stessi materiali non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti qualora siano "utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana", richiedendosi pertanto un reimpiego finalisticamente orientato ("come sostanze concimanti o ammendanti" e quindi l'utilizzazione in agricoltura che è realisticamente fattibile se le attività sono eseguite nei luoghi di produzione), nonchè richiedendo processi o metodi ambientalmente salubri e non pericolosi (interessi, entrambi, compromessi da incendi indiscriminati di enormi quantità di materiali, non controllabili), e in tal senso spiegandosi, cioè nell'intima connessione esistente tra l'art. 182, comma 6-bis TUA e l'art. 185, comma 1 lett. f) TUA, il secondo periodo inserito nella prima norma, apparentemente sganciato dalla disciplina di deroga dettata dalla prima parte della medesima disposizione ex 182, comma 6-bis TUA secondo cui "nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".

Pur nell'oggettiva difficoltà interpretativa, originata da interventi normativi, in materia, cronologicamente stratificati e sistematicamente non omogenei, deve ritenersi che - quando il materiale (non pericoloso) di cui all'art. 185, comma 1 lett. f) TUA viene bruciato al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo, TUA e, quindi, quando mancano le condizioni richieste per l'esclusione dell'abbruciamento dalle attività di gestione di rifiuti - è configurabile, contrariamente all'approdo cui è giunta in parte qua una precedente decisione (Sez. 3, n. 76 del 07/10/2014, dep. 2015, Urcioli, in motiv.), il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), TUA relativo alle attività di gestione di rifiuti non autorizzate e non invece la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 256-bis TUE, in conformità all'approdo cui è giunta in parte qua la richiamata pronuncia di questa Sezione (Sez. 3, n. 76 del 07/10/2014, cit., in motiv.), in virtù della clausola di riserva espressa nel secondo periodo del comma 6 dell'art. 256 bis TUE secondo il quale "fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo (ossia dell'art. 256-bis) non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato".

3.4. Nel caso di specie, il ricorrente ha ampiamente superato (bruciando circa 80 metri cubi di pula di riso) il limite di 3 metri steri per ettaro, che la norma fissa per la irrilevanza penale del fatto (come noto, un metro stero rappresenta l'unità di volume apparente, cioè comprendente il materiale vegetale e gli spazi vuoti, che corrisponde ad una catasta delle dimensioni di 1 metro x 1 metro x 1 metro), avendo inoltre svolto l'attività di abbruciamento nel periodo in cui, come emerge dal testo della sentenza impugnata, l'accensione dei fuochi era vietata sul territorio regionale.

Peraltro, allo stesso modo che per la disciplina dei sottoprodotti, va chiarito che, siccome l'art. 182, comma 6-bis, TUE è da considerarsi norma che deroga alla disciplina ordinaria dei rifiuti, introducendo una regolamentazione avente natura eccezionale, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione deve essere assolto da colui che la deroga invoca.

Ne consegue l'infondatezza anche del secondo motivo.

4. La sentenza impugnata deve invece essere annullata con rinvio per l'eventuale applicabilità dell'art. 131-bis c.p..

Le condizioni previste per l'operatività dell'art. 182, comma 6 bis, TUE, compresa la quantità di materiale combustibile, non costituiscono vere e proprie soglie di punibilità ma elementi negativi del fatto di reato, assimilabili all'esercizio di un diritto, in quanto la condotta è consentita dall'ordinamento nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 182, comma 6-bis, TUE e vietata, confluendo nella disciplina anche penale dei rifiuti, nel caso inverso, con la conseguenza che l'insussistenza delle condizioni poste per la liceità del fatto rende applicabile la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), TUA ma lascia impregiudicata la questione circa il livello di offensività e quindi circa la particolare tenuità o meno del fatto, che spetta al giudice del merito accertare, ai soli fini della punibilità, attraverso la soluzione di aspetti fattuali, compreso il rilievo che,a tali fini, riveste la quantità del materiale bruciato, il cui vaglio è precluso al giudice di legittimità.

Va solo chiarito che nel giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione in quanto l'accertamento della responsabilità e l'irrogazione della pena possono intervenire in momenti distinti giacché la punibilità non è elemento costitutivo del reato e dunque non è "extra ordinem" la concezione di una definitività decisoria che, attenendo all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e ponendo fine all'iter processuale su tale parte, crei una barriera invalicabile all'applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della Corte di cassazione, con la conseguenza che, se l'annullamento è parziale e non intacca le disposizioni della sentenza che attengono all'affermazione di responsabilità, la sentenza acquista "autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata" (art. 624 c.p.p.) e tale connessione non sussiste quando venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio, come nella specie, esclusivamente la questione relativa alla punibilità. (Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, in motiv.).

5. Precisati i limiti del giudizio di rinvio, il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., e rinvia al tribunale di Ferrara.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2016