Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23489 del 18/05/2006 Ud. (dep. 06/07/2006 ) Rv. 234484
Presidente: Papa E. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Marini. P.M. Salzano F. (Conf.)
(Rigetta, App. Brescia, 25 ottobre 2004)
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Ordinanza di rimozione dei rifiuti - Mancata ottemperanza - Reato di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 - Natura di reato permanente.

In tema di gestione dei rifiuti, il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 255, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/05/2006
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 00891
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 010887/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MARINI PIETRO, N. IL 15/09/1939;
avverso SENTENZA del 25/10/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. SALZANO Francesco che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. COLOSIMO Paolo (Roma).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 12 aprile 2002, il Tribunale di Brescia ha ritenuto Marini Pietro responsabile del reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50 comma 2, ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 253, comma 3 (mancata ottemperanza allo ordine sindacale di rimozione di rifiuti speciali depositati su una area di sua pertinenza) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe precisata, che ha disatteso la richiesta della difesa di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione dal momento che la permanenza era in atto ancora al tempo della sentenza di primo grado che segna la data di inizio del decorso del relativo termine.
Per l'annullamento della sentenza, ricorre in Cassazione l'imputato che, dopo avere rilevato che manca la prova del permanere della inottemperanza, deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato, che è istantaneo, per prescrizione. Ciò in quanto il giorno successivo al termine fissato dal Sindaco, l'autorità giudiziaria è tenuta a procedere nei confronti del trasgressore con tutte le relative conseguenze anche in tema di prescrizione.
Inoltre, la tesi contraria comporta che, se la Pubblica Amministrazione rimane inerte e non inizia l'azione di ripristino, il termine prescrizionale sia sospeso per un tempo indefinito con incertezza giuridica non accettabile.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
La problematica che il caso pone concerne l'individuazione del criterio da seguire per stabilire se un reato omissivo sia istantaneo o permanente quando è fissato un termine per l'adempimento del dovere; sul punto, si prospettano due situazioni con differenti conseguenze giuridiche.
In certi casi, scaduto il termine, l'azione prescritta non può essere utilmente compiuta, ovvero il fatto è punito a titolo diverso, per cui l'inosservanza produce in modo definitivo la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma; in questa ipotesi, ove l'interesse protetto è il rispetto del termine, il reato ha natura istantanea. Se, invece, il dies è fissato solo per il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può essere adempiuta in modo utile sia pure tardivo, non viene meno l'obbligo di agire anche dopo la scadenza del termine; in questa seconda ipotesi, in cui l'interesse protetto è il compimento della azione doverosa, il reato è permanente e la scadenza del termine non indica il momento di esaurimento della fattispecie, ma solo l'inizio della fase di consumazione destinata a protrarsi sino ad adempimento avvenuto (ex plurimis: Cass. Sezione 3^, 23.9.1996, Patriciello). Nella ultima ipotesi, deve annoverarsi la fattispecie in esame ove la scadenza del termine non esauriva la condotta criminosa perché persisteva l'interesse giuridico sotteso allo adempimento della prescrizione e, quindi, il dovere dell'imputato di agire per la rimozione dei rifiuti.
Di conseguenza, trattandosi di reato permanente, è corretta la conclusione del Giudice di merito che ha rilevato come il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale debba individuarsi nella data della sentenza di primo grado (epoca nella quale permaneva la inottemperanza dello imputato); pertanto, il periodo richiesto dagli artt. 157 e 160 c.p. non era maturato al momento della decisione impugnata ne' lo è attualmente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006