Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23489 del 18/05/2006 Ud.
(dep. 06/07/2006 ) Rv. 234484
Presidente: Papa E. Estensore: Squassoni C.
Relatore: Squassoni C. Imputato: Marini. P.M. Salzano F.
(Conf.)
(Rigetta, App. Brescia, 25 ottobre 2004)
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Ordinanza di rimozione dei
rifiuti
- Mancata ottemperanza - Reato di cui all'art. 50, comma secondo,
D.Lgs. n. 22 del 1997 - Natura di reato permanente.
In tema di gestione dei rifiuti, il reato di mancata ottemperanza
all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 50,
comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 255,
comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006), ha natura di reato permanente,
nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il
momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio
della
fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza
all'ordine ricevuto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/05/2006
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 00891
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 010887/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MARINI PIETRO, N. IL 15/09/1939;
avverso SENTENZA del 25/10/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr.
SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. SALZANO Francesco che
ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. COLOSIMO Paolo (Roma).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 12 aprile 2002, il Tribunale di Brescia ha ritenuto Marini
Pietro responsabile del reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art.
50 comma 2, ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 253, comma 3 (mancata
ottemperanza allo ordine sindacale di rimozione di rifiuti speciali
depositati su una area di sua pertinenza) e lo ha condannato alla pena
di giustizia.
La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di
Brescia, con la sentenza in epigrafe precisata, che ha disatteso la
richiesta della difesa di dichiarare l'estinzione del reato per
prescrizione dal momento che la permanenza era in atto ancora al tempo
della sentenza di primo grado che segna la data di inizio del decorso
del relativo termine.
Per l'annullamento della sentenza, ricorre in Cassazione l'imputato
che, dopo avere rilevato che manca la prova del permanere della
inottemperanza, deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto
dichiarare estinto il reato, che è istantaneo, per
prescrizione.
Ciò in quanto il giorno successivo al termine fissato dal
Sindaco, l'autorità giudiziaria è tenuta a
procedere nei
confronti del trasgressore con tutte le relative conseguenze anche in
tema di prescrizione.
Inoltre, la tesi contraria comporta che, se la Pubblica Amministrazione
rimane inerte e non inizia l'azione di ripristino, il termine
prescrizionale sia sospeso per un tempo indefinito con incertezza
giuridica non accettabile.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
La problematica che il caso pone concerne l'individuazione del criterio
da seguire per stabilire se un reato omissivo sia istantaneo o
permanente quando è fissato un termine per l'adempimento del
dovere; sul punto, si prospettano due situazioni con differenti
conseguenze giuridiche.
In certi casi, scaduto il termine, l'azione prescritta non
può
essere utilmente compiuta, ovvero il fatto è punito a titolo
diverso, per cui l'inosservanza produce in modo definitivo la lesione
del bene giuridico tutelato dalla norma; in questa ipotesi, ove
l'interesse protetto è il rispetto del termine, il reato ha
natura istantanea. Se, invece, il dies è fissato solo per il
regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che
può
essere adempiuta in modo utile sia pure tardivo, non viene meno
l'obbligo di agire anche dopo la scadenza del termine; in questa
seconda ipotesi, in cui l'interesse protetto è il compimento
della azione doverosa, il reato è permanente e la scadenza
del
termine non indica il momento di esaurimento della fattispecie, ma solo
l'inizio della fase di consumazione destinata a protrarsi sino ad
adempimento avvenuto (ex plurimis: Cass. Sezione 3^, 23.9.1996,
Patriciello). Nella ultima ipotesi, deve annoverarsi la fattispecie in
esame ove la scadenza del termine non esauriva la condotta criminosa
perché persisteva l'interesse giuridico sotteso allo
adempimento
della prescrizione e, quindi, il dovere dell'imputato di agire per la
rimozione dei rifiuti.
Di conseguenza, trattandosi di reato permanente, è corretta
la
conclusione del Giudice di merito che ha rilevato come il dies a quo
per la decorrenza del termine prescrizionale debba individuarsi nella
data della sentenza di primo grado (epoca nella quale permaneva la
inottemperanza dello imputato); pertanto, il periodo richiesto dagli
artt. 157 e 160 c.p. non era maturato al momento della decisione
impugnata ne' lo è attualmente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006
Rifiuti. Ordinanza di rimozione
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