Alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, come quelle appartenenti alla L.I.P.U., non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull\' applicazione della legge n. 157 del 1992, neppure con riferimento al fatto che le stesse, nell\'ambito dei suddetti poteri di vigilanza, possono prendere notizia dei reati attinenti all\' attività venatoria. Secondo il nostro ordinamento la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è infatti riconosciuta al personale indicato nell\'art. 57 c.p.p. e specificamente: a) al personale dell\'amministrazione della polizia di Stato, al quale l\'ordinamento della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) ai carabinieri, alle guardie di finanza, agli agenti di custodia e alle guardie forestali e, nell\' ambito territoriale dell\'ente di appartenenza, alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Tale qualifica è inoltre attribuita al personale al quale le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall\'art. 55 c.p.p. art. 57 c.p.p. comma 3), fatte salve le disposizioni delle leggi speciali.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di  consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/02/2008
Dott.  LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario -  Consigliere - N. 00219
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO  GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 041797/2007
ha pronunciato  la seguente: 
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)  STECCANELLA DONATO, N. IL 19/01/1975;
avverso ORDINANZA del 08/11/2007 TRIB.  LIBERTÀ di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO  MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Izzo Gioacchino, che ha  chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Marangoni E., che ha  chiesto l\'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del  23 settembre 2007 la Lega Italiana Protezione Uccelli, (L.I.P.U.), sezione  nazionale vigilanza ambientale, ittico venatoria, - sezione provinciale di  Verona, sequestrava sei fringuelli ed un merlo detenuti da Donato Steccanella,  indagato in ordine al reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lettera h).  Con decreto del 25 settembre 2007 il Procuratore della Repubblica convalidava il  sequestro ai fini probatori degli animali. A seguito di richiesta di riesame  proposta dall\'indagato il Tribunale di Verona, sezione per il riesame, ritenuto  in fatto che, come risultava dal verbale di sequestro, gli uccelli erano stati  utilizzati come richiami vivi irregolari, in quanto dotati di un anello  metallico non inamovibile; ritenuto che i componenti della L.I.P.U. possono  svolgere compiti di polizia giudiziaria quando, come nel caso in esame, siano  nominati guardie particolari ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 133  e art. 27, comma 1, lettera B) della l. n. 157 del 1992; ritenuto che sussisteva  il fumus in ordine al reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 5, comma 7 che  vieta l\'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello  inamovibile, respingeva la richiesta di riesame.
Ha proposto ricorso per  Cassazione lo Steccanella chiedendo l\'annullamento dell\'impugnata  ordinanza.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con il primo motivo di  impugnazione, il ricorrente deduce la violazione di legge e specificamente della  L. n. 157 del 1992, art. 27 in relazione all\'art. 55 c.p.p. e art. 57 c.p.p.,  u.c., rilevando che doveva ritenersi inesistente o nullo il sequestro operato da  soggetto carente della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.  Deduce lo Steccanelli che la vigilanza sull\'applicazione della L. 11 febbraio  1992, n. 157 e delle leggi regionali sulla caccia è affidata ad una molteplicità  di soggetti che la citata legge, art. 27, enumera in termini chiari ed  esaurienti, ai quali l\'art. 28 attribuisce poteri e compiti, taluni separati e  distinti in relazione alla qualifica.
Ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n.  157, art. 27, la vigilanza sull\'applicazione della legge e delle leggi regionali  è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle  regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la  qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
b) alle  guardie volontarie delle associazioni venatarie, agricole e di protezione  ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico venatorio  nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute  dal Ministero dell\'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia  giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con  R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La vigilanza di cui al comma 1 è altresì  affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello  Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed  agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e  campestri ed alle guardie private risconosciute ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. n.  773 del 1931); è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute  da leggi regionali. L\'art. 28 in materia di poteri e compiti dispone che "i  soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell\'art. 27 possono  chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla  caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di  porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all\'art. 12, comma 12, del  contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica  abbattuta o catturata.
Nei casi previsti dalla citata legge, art. 30 gli  ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al  sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con  esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. Gli organi di vigilanza che  non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a  seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull\'attività venatoria,  redigono verbali, conformi alla legislazione vigente nei quali devono essere  specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del  contravventore e li trasmettono all\'ente da cui dipendono ed all\'autorità  competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
L\'art. 29 detta specifiche  disposizioni per gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite, a  norma di legge, le funzioni di polizia giudiziaria e di agente di pubblica  sicurezza per lo svolgimento della attività venatoria.
La richiamata  normativa mantiene quindi una netta separazione tra le due categorie di agenti  venatori preposte alla vigilanza: quella dei dipendenti dagli enti delegati  dalle regioni, cui ha attribuito, oltre alla qualifica di agenti di polizia  giudiziaria, anche quella di agente di pubblica sicurezza, e quella delle  guardie volontarie facenti capo a libere associazioni venatorie, agricole e di  protezione ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardie  giurate, previa autorizzazione prefettizia ai sensi del R.D. n. 773 del 1931,  art. 133 e ss..
Accanto alle due suindicate categorie la L. n. 157 del 1992  affida la vigilanza venatoria ad un numeroso elenco di soggetti, con funzioni e  compiti diversi anche in relazione al rapporto con l\'ente da cui dipendono.
È  pacifico che a tutti i soggetti preposti alla vigilanza venatoria sono affidati  i poteri di controllo di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 1, ma, ai  sensi del citato articolo, comma 2, è riservato esclusivamente agli ufficiali ed  agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria il compito di procedere al  sequestro delle armi, della faune selvatica e dei mezzi di caccia nei casi  previsti dall\'art. 30.
Gli agenti venatori, secondo il ricorrente, sono  invece privi della qualifica di agenti di polizia giudiziaria perché la  qualifica di agente di polizia giudiziaria deriva da una espressa attribuzione  da parte delle leggi e dei regolamenti delle funzioni previste dall\'art. 55  c.p.p.; perché la L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 5 attribuisce agli agenti  volontari soltanto il compito di redigere i cosiddetti verbali di riferimento,  perché l\'obbligo di denuncia dei reati di cui alla citata legge, art. 30 agli  agenti venatori è imposto dall\'art. 331 c.p.p..
Il motivo è fondato nei  limiti delle argomentazioni che seguono. Dall\'esame della L. n. 157 del 1992,  art. 27 lettera b), art. 28, commi 1, 2 e 5 si ricava che alle guardie  volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientali. nazionali  (nella specie guardie venatorie volontarie appartenenti alla L.I.P.U.) spetta la  vigilanza sull\'applicazione della citata legge sulla caccia e delle leggi  regionali attinenti alla materia venatoria. Nell\'ambito dei poteri e dei compiti  degli addetti alla vigilanza venatoria è prevista per tutti i soggetti indicati  nella citata legge, art. 27, il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi  persona trovata in possesso d\'armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o  attitudine di caccia - la esibizione della licenza di porto di fucile per uso  caccia, del tesserino di cui all\'art. 12, comma 12, del contrassegno, della  polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o  catturata.
Nei confronti dei soli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni  di polizia giudiziaria è previsto il potere di procedere, - nei casi previsti  dalla citata legge - art. 30, al sequestro delle armi, della fauna selvatica e  dei mezzi di caccia (art. 28, comma 2). Gli organi di vigilanza che non  esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito  di denuncia, violazioni delle disposizioni sull\'attività venatoria, redigono i  relativi verbali e li trasmettono all\'ente da cui dipendono, nonché all\'autorità  competente secondo le disposizioni vigenti (citata L. n. 157 del 1992, art. 28,  comma 5).
Consegue, pertanto, alla luce delle disciplina normativa sopra  evidenziata, che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di  protezione ambientale, come quelle appartenenti alla L.I.P.U., non spetta la  qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che alle stesse è  affidata la vigilanza sull\'applicazione della L. n. 157 del 1992, neppure con  riferimento al fatto che le stesse, nell\'ambito dei suddetti poteri di  vigilanza, possono prendere notizia dei reati attinenti all\'attività venatoria  (vedi in senso conforme Cass. pen. sez. 3, sent. 17 febbraio 2007, n. 15074 con  riferimento al nucleo di vigilanza WWF; contra Cass. pen. sez. 3, sent. 2  febbraio 2006, n. 6454 secondo cui invece le guardie volontarie delle  associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di  polizia giudiziaria in virtù dei compiti loro affidati dalla stessa L. 11  febbraio 1992, n. 157).
Secondo il nostro ordinamento la qualifica di  ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è infatti riconosciuta al personale  indicato nell\'art. 57 c.p.p. e specificamente: a) al personale della polizia di  Stato, al quale l\'ordinamento dell\'amministrazione della pubblica sicurezza  riconosce tale qualità; b) ai carabinieri, alle guardie di finanza, agli agenti  di custodia e alle guardie forestali e, nell\'ambito territoriale dell\'ente di  appartenenza, alle guardie delle province e dei comuni quando sono in  servizio.
Tale qualifica è inoltre attribuita al personale al quale le leggi  ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall\'art. 55 c.p.p. (art. 57  c.p.p., comma 3), fatte salve le disposizioni delle leggi speciali.
Nel caso  in oggetto l\'ordinanza impugnata, pur attribuendo agli agenti volontari della  L.I.P.U. che hanno operato il sequestro, la qualifica di agenti di polizia  giudiziaria, non specifica se gli stessi, oltre ad essere stati nominati agenti  venatori, siano stati anche nominati dalla pubblica amministrazione anche agenti  di polizia giudiziaria.
Va quindi annullata l\'ordinanza impugnata con rinvio  al Tribunale di Verona per nuovo esame.
L\'accoglimento del primo motivo di  ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell\'ordinanza impugnata,  assorbe il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l\'inosservanza e/o  l\'erronea applicabilità delle norme della L. 11 febbraio 1992, n. 157,  violazione dell\'art. 30, comma 1, lettera h, con riferimento all\'esclusione  dalla legge dei richiami vivi che, secondo la tesi del ricorrente, non sono  mezzi per catturare gli uccelli, ma fanno parte delle forme di caccia punibili  con mere sanzioni amministrative. 
P.Q.M.
Annulla l\'ordinanza impugnata con  rinvio al Tribunale di Verona. 
Così deciso in Roma, il 15 febbraio  2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008 
 
                    




