TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I sent. 157 dell'11 maggio 2010
Caccia e animali. Impiego di animali per lo spettacolo

Nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00157/2010 REG.SEN.
N. 00479/2003 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso n. 479 del 2003 proposto da Aneghini Emilio, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Fasani, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;


contro


il Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Soncini e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, stradello Boito n. 1;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 117279 del 6 ottobre 2003, a firma del Direttore del Settore Attività economiche del Comune di Parma, con cui veniva negata al ricorrente, intenzionato a realizzare uno spettacolo denominato “Museo vivente di fauna marina e terrestre”, l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico per la durata di due giorni;

della deliberazione consiliare n. 224/44 del 16 novembre 2002, con cui si è modificato l’art. 31 del «regolamento comunale sulla concessione di aree per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi», inserendo un parziale divieto per le mostre con esposizione di animali vivi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 27 aprile 2010 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con istanza presentata il 26 settembre 2003 il ricorrente, titolare di un’attività di spettacolo viaggiante, chiedeva al Comune di Parma di essere autorizzato ad occupare per due giorni un’area pubblica di mq. 200, allo scopo di realizzarvi uno spettacolo denominato “Museo vivente di fauna marina e terrestre”, consistente in una mostra faunistica con rettili, rapaci, squali, animali da compagnia e da cortile. Ma, richiamando il divieto contenuto nell’art. 31, comma 4, del «regolamento comunale sulla concessione di aree per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi», l’Amministrazione locale rigettava l’istanza (v. provvedimento prot. n. 117279 del 6 ottobre 2003, a firma del Direttore del Settore Attività economiche).

Avverso l’atto di diniego e la norma regolamentare in tal modo applicata ha proposto impugnativa l’interessato. Assume violata la disciplina statale in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti (legge n. 337/68), e ritiene in particolare disattesa la disposizione ministeriale che tra le attività consentite include proprio le “mostre faunistiche zoo”, con conseguente indebito divieto di un’iniziativa economica che l’ordinamento tollera, anche perché coerente con la funzione sociale che il legislatore ha riconosciuto al settore. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, resistendo al gravame.

All’udienza del 27 aprile 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Osserva il Collegio che la risoluzione della controversia implica che si definisca se è legittimo il «regolamento comunale sulla concessione di aree per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi» nella parte in cui dispone che “…sono vietate le mostre con esposizione di animali vivi, fatta eccezione per quelle allestite in stretta connessione e dallo stesso soggetto autorizzato ad effettuare spettacoli circensi, purché fornisca adeguate assicurazioni tecniche in ordine alla tutela del benessere degli animali esposti …” (art. 31, comma 4). Secondo il ricorrente, l’Amministrazione comunale avrebbe ingiustificatamente precluso l’esercizio di attività ammesse dalla disciplina statale e così indebitamente sacrificato l’iniziativa economica privata.

La questione è fondata.

L’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 («Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante») prevede che “lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”. Il successivo art. 4, poi, dispone che “é istituito presso il Ministero … un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione” (comma 1) e che “il Ministero … provvederà periodicamente all’aggiornamento dello elenco” (comma 4). L’art. 9, infine, stabilisce che “le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento” (comma 1) e che “le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali” (comma 5).

La giurisprudenza ne ha desunto che, poiché il potere regolamentare delle Amministrazioni comunali deve pur sempre svolgersi nel rispetto dei principi fissati dalla legge – come disposto dall’art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 –, l’attuazione della disciplina relativa allo spettacolo viaggiante risulta limitata all’individuazione delle aree destinate a simili attività e alla determinazione delle modalità di concessione di dette aree (v., tra le altre, TAR Abruzzo, Pescara, 24 aprile 2009 n. 321). Per il resto, è pur vero che il nuovo testo dell’art. 117 Cost. (a seguito della riforma del 2001) dà esplicita copertura costituzionale alla potestà regolamentare degli enti locali, ma senza tuttavia sottrarla ai limiti stabiliti dall’ordinamento, e quindi, per quel che riguarda il settore dello spettacolo viaggiante, senza consentirne scelte incompatibili con i principi informatori della relativa disciplina statale (v. TAR Toscana, Sez. I, 26 maggio 2008 n. 1536); con la conseguenza che, nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo (v. TAR Abruzzo, Pescara, n. 321/2009 cit.).

Ciò posto, la scelta operata dal Comune di Parma, se anche fa salve le attività circensi, introduce una distinzione che è in sé inammissibile, oltre che incomprensibile. Le mostre faunistiche, espressamente considerate dall’elenco tenuto in sede ministeriale, non possono essere oggetto di un divieto assoluto, ma sono semmai suscettibili di regolamentazione quanto alle modalità di utilizzo degli animali – a salvaguardia degli interessi affidati alla cura dell’ente locale –, tanto più che risultano imperscrutabili le ragioni per le quali una simile attività di esposizione al pubblico, solo ove associata ai circhi, garantirebbe l’integrità psico-fisica e il benessere degli animali stessi, mentre sarebbe inidonea a farlo negli altri casi.

In conclusione, la norma regolamentare impugnata è illegittima. Dal che, previo accoglimento del ricorso, l’annullamento della disposizione comunale e, quindi, dell’atto di diniego che ne costituisce l’applicazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale, e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) – oltre agli accessori di legge –, con rimborso del contributo unificato pari a € 310,00 (trecentodieci/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2010, con l’intervento dei Magistrati:

Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/201