Cass. Sez. III n. 05775 del 12 febbraio 2026 (CC 23 set 2025) 
Pres. Aceto Rel. Gentili Ric. Fodriga
Caccia e animali.Divieto di detenzione di animali selvatici pericolosi e confisca obbligatoria

Il divieto di detenzione di animali vivi di specie selvatica che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 4, d.lgs. n. 135 del 2022) opera indipendentemente dal fatto che l'esemplare sia nato e cresciuto in cattività, anche per più generazioni (nella specie, quinta generazione di servalo), poiché la riproduzione in stato di cattività non incide sulla trasmissione del patrimonio genetico originario né modifica la collocazione dell'animale nella tassonomia zoologica delle specie pericolose. Ne consegue che la confisca di tali animali è sempre obbligatoria ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 135 del 2022 e dell'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen., trattandosi di cose la cui detenzione costituisce reato, anche nel caso in cui il procedimento penale venga archiviato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La qualificazione degli animali come "esseri senzienti" non osta alla misura ablatoria, dovendo prevalere, nel bilanciamento degli interessi, la tutela della salute e della pubblica incolumità rispetto al legame affettivo tra il detentore e l'animale.

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 28 aprile 2025 il Giudice per la indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in accoglimento della richiesta formulata dalla locale Procura della Repubblica, ha disposto, avendone ritenuto la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la archiviazione del procedimento penale a carico di Fodriga Emilia, indagata in relazione al reato di cui all'art. 4 del dlgs n. 135 del 2022, per avere detenuto due esemplari di felini appartenenti alla specie denominata serval, riconducibili all'ordine dei carnivori, famiglia dei felidae, dei quali, secondo quanto previsto dall'allegato A) del dm 19 aprile 1996 e dal ricordato dlgs n. 135 del 2022, è, invece, proibita la detenzione.
Nel provvedere nel senso dianzi descritto il Giudice di Brescia, esaminata ma disattesa la opposizione presentata dalla interessata alla richiesta della locale Procura, ha osservato - premesso che il bene interesse tutelato dalle disposizioni dianzi segnalate è quello della salvaguardia della salute e della incolumità pubblica, messa in pericolo dalla possibilità di custodire animali capaci sia di arrecare danni alla integrità fisica anche dell'uomo che di trasmettere malattie infettive ove non sottoposti ad opportune misure di profilassi sanitaria - come la circostanza che le bestie in questione abbiano una lunga storia familiare di allevamento in cattività non ne esclude la pericolosità e che la disciplina vigente ne punisce, in assenza di possibile prova liberatoria, ad eccezione delle ipotesi disciplinate dall'art. 4 del ricordato dlgs n. 135 del 2022, la mera detenzione; a tali rilievi ha, tuttavia, giustapposto la considerazione secondo la quale, tenuto conto della modesta entità della lesione arrecata all'interesse tutelato e della la non abitualità del contegno della indagata e delle modalità di esso (emerso a seguito della sostanziale autodenunzia della detenzione fornita dalla stessa Fodriga in occasione della esecuzione sulle predette bestie di talune pratiche vaccinali), il fatto poteva essere ritenuto di particolare tenuità sotto il profilo penale; ha, pertanto, provveduto alla archiviazione del procedimento a carico della Fodriga stante la particolare tenuità del fatto.
Tuttavia, visto l'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen. ha, altresì, disposto la confisca dei predetti animali, trattandosi di bestie di cui è vietata la detenzione, ed il loro affidamento ad un centro di accoglienza individuato dal Ministero dell'Ambiente.
Avverso tale provvedimento è insorta la indagata con atto del 13 maggio 2025, a firma del legale fiduciario della medesima, con il quale si chiede a questa Corte di cassazione in principalità di annullare il provvedimento impugnato stante la insussistenza sotto il profilo penale del fatto ascritto alla ricorrente disponendo, conseguentemente, la restituzione degli animali alla Fodriga; in via subordinata l'annullamento con rinvio al giudice a quo del provvedimento in questione.
La ricorrente ha affidato le proprie doglianze a 5 sintetici motivi di impugnazione.
La ricorrente, brevemente descritta la genesi del presente procedimento, ha ricordato come alla stessa sia stata contestata la violazione dell'art. 4 del dlgs n. 135 del 2022, disposizione che vieta la detenzione di animali vivi di specie selvatica, anche se nati ed allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute, per l'incolumità pubblica o per la biodiversità; la individuazione delle specie vietate è rimessa, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione legislativa, ad un decreto da emettersi da parte del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente ndr), di concerto con quello dell'Interno, quello della Salute e quello delle Politiche agricole, entro un determinato termine.
Ha aggiunto la ricorrente che il termine previsto per la adozione del detto provvedimento è spirato invano; pertanto, ad oggi, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del dlgs n. 135 del 2022, le disposizioni della norma precettiva a lei contestata si applicano "alle specie elencate nell'allegato A" del dm del Ministro dell'Ambiente del 19 aprile 1996, pubblicato in GU n. 233 del 3 ottobre 1996.
Prosegue la ricorrente evidenziando come, esaminato tale allegato, risulta che gli animali da lei detenuti non rientrano fra quelli per i quali vige il divieto, posto che gli stessi sono, come incontestato, in cattività di V generazione.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si è doluta del fatto che in termini contraddittori ed illogici le bestie da lei detenute siano state considerate quali esemplari di serval o gattopardo africano, posto che, essendo in cattività di V generazione hanno oramai perso le loro caratteristiche originarie; essi, pertanto, non costituiscono un pericolo né per la salute né per la incolumità dell'uomo.
Con il terzo motivo di impugnazione è stata lamentata la violazione di legge, si tratta del citato art. 4 del dlgs n. 135 del 2022, posto che la detenzione delle due bestie in esame, si tratta di animali non selvatici né frutto di ibridazione con un animale selvatico, non rientrano nel fuoco del precetto intimato con la citata disposizione, trattandosi di "animali da compagnia" tanto da essere dotati di passaporto animale rilasciato dalla Repubblica slovena ed essere forniti del cosiddetto microchip identificativo; in via meramente residuale la ricorrente osserva che, ove si volesse ritenere che le bestie in questione siano degli ibridi, alla detenzione degli stessi sarebbe semmai applicabile l'art. 3 del ricordato dlgs n. 135 del 2022 e, quindi, le deroghe ad esso stabilite dagli artt. 6 e 7 del medesimo testo normativo.
Il quarto motivo di impugnazione concerne la violazione di legge per avere il Gip di Brescia disposto la confisca degli animali ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen. senza che ci sia stato un accertamento definitivo dell'avvenuta commissione del reato e senza che sia stata verificata l'effettiva pericolosità della cosa oggetto di ablazione; ha aggiunto la ricorrente che la misura è stata, peraltro, disposta in assenza della valutazione della sua incidenza sul benessere delle bestie che ne sono l'oggetto, le quali vedrebbero spezzato legame affettivo che le unisce alla ricorrente, avendo vissuto presso quella sin dallo stadio di cuccioli, il che si porrebbe in contrasto con la considerazione che, sia a livello interno che a livello eurounitario, hanno gli animali come "esseri senzienti".
Infine, con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato il fatto che sia stata disposta la iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento impugnato senza che sia stato precisato che di esso non deve essere fatta menzione nei certificati penali spediti a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Deve in primo luogo rilevarsi la astratta impugnabilità con il mezzo del ricorso per cassazione nell'interesse del soggetto sottoposto ad indagini preliminari del provvedimento emesso di archiviazione dal Gip.
Nella occasione, infatti, secondo quanto si legge nel provvedimento censurato, avendo il Pm formulato richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto secondo il modello procedimentale di cui al combinato disposto degli artt. 408 ss cod. proc. pen., la interessata ha presentato formale opposizione, cui ha fatto seguito la adozione, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., del provvedimento ora censurato; quest'ultimo è ora suscettibile di impugnazione nelle forme del ricorso per cassazione, da intendersi consentito in base all'art. 111 Cost., avendo la ricorrente prospettato la esistenza di un suo specifico interesse alla impugnazione legato alla circostanza che nella fattispecie il Gip, nel provvedere conformemente alla richiesta del Pm, ha disposto la confisca di taluni beni, costituenti nell'occasione il corpo del reato, cui, evidentemente, la Fodriga ha interesse ad opporsi (si veda, nel senso della necessità della prospettazione di uno specifico interesse ad impugnare il provvedimento di archiviazione per la particolare tenuità del fatto: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 8 gennaio 2024, n. 611, rv 285604).
Tanto rilevato osserva il Collegio che alla ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 4, comma 1, del dlgs n. 135 del 2022 - disposizione che è stata ritenuta in rapporto di continuità normativa con il previgente art. 6, comma 1, della legge n. 150 del 1992, abrogato per effetto dell'art. 16, comma 1, lettera a), del citato dlgs n. 135 del 2022 (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 aprile 2023, n. 13783, rv 284359) - in quanto la stessa deteneva, circostanza da considerarsi del tutto pacifica, due esemplari vivi di "servalo" (il cui nome scientifico è Leptailurus serval) animale noto anche come "gattopardo africano".
La norma della quale è stata contestata la violazione prevede, al comma 1, che "Fermo restando quanto disposto all'art. 3 (cioè che " è vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e individui di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale" ndr) è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità (...) e le loro successive generazioni".
Onde chiarire quale sia il "bersaglio" di tale disposizione, il successivo comma 2 del citato art. 4 del dlgs n. 135 del 2022 stabilisce che con decreto del Ministro (allora) della Transizione ecologica (ora dell'Ambiente), da adottarsi di concerto con i Ministri dell'Interno, della Salute e delle Politiche agricole, saranno indicati i criteri da applicare per la individuazione delle specie per le quali vige il divieto di detenzione.
Elencate al successivo comma 3 le deroghe al citato divieto, il comma 7 del medesimo art. 4 del dlgs n. 135 del 2022 fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto avente forza di legge il termine entro il quale si sarebbe dovuto adottare il decreto ministeriale evocato al comma 2; va ancora aggiunto che mentre l'art. 14, comma 2, del dlgs n. 135 del 2022 indica la sanzione comminata a chi violi, fra l'altro, l'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo, il successivo art. 17, comma 3, sempre del citato testo normativo precisa che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 (provvedimento di legislazione secondaria che tuttora non è stato adottato) le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano alle specie elencate nell'Allegato A) del decreto del Ministro dell'ambiente del 19 aprile 1996.
Quest'ultimo, per quanto ora interessa, nell'individuare le specie di animali selvatici - essendo come tali intesi "gli esemplari (...) provenienti direttamente dall'ambiente naturale"; quelli "nati in cattività" cioè "provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica"; quelli "riprodotti in cattività, intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività" - che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione, segnala, nella Circolare esplicativa che ne costituisce appunto l'Allegato A), nell'ambito degli animali appartenenti alla Classe Mammalia, Ordine Carnivora, tutti gli individui, aventi le caratteristiche in precedenza riportate ai fini della qualificazione di "selvatici", riconducibili alla Famiglia Felidae.
Fra questi, sulla base della non contestata tassonomia zoologica, vi sono anche gli animali aventi la denominazione per speciem di "servalo".
Una volta sviluppato, a fini esplicativi, questo preambolo introduttivo, è ora possibile esaminare i singoli motivi di impugazione proposti dalla ricorrente.
Con il primo motivo di ricorso si contesta - indiscussa la appartenenza delle bestie ora in questione alle categorie zoologiche dianzi indicate - la correttezza della applicazione normativa da cui è scaturita l'attribuzione a quelle detenute dalla ricorrente della qualifica di "animale selvatico" sulla base dei parametri elencati nel ricordato Allegato A) al decreto ministeriale del 19 aprile 1996.
Tale contestazione si fonda, essenzialmente, sulla dichiarata appartenenza delle predette bestie alla V generazione di animali nati in cattività.
Il dato segnalato dalla ricorrente non pare significativo; come difatti dianzi rilevato il ricordato decreto ministeriale, nell'individuare, nell'Allegato A), i criteri in base ai quali rilevare la appartenenza delle specie animali all'ambito di operatività dell'art. 1 del medesimo decreto ministeriale - il quale, a sua volta, individua le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e la incolumità pubblica - elenca, fra le caratteristiche rilevanti la nascita, pur in cattività, di animali selvatici appartenenti alla categoria zoologica cui pacificamente sono riconducibili le bestie detenute dalla ricorrente, sebbene costoro abbiano "genitori nati in cattività".
La chiara espressione normativa evidenzia, pertanto, la irrilevanza ai fini della inclusione nell'ambito di operatività del ricordato art. 4, comma 1, del dlgs n. 135 del 2022, della circostanza che la bestia in questione sia o meno il frutto delle riproduzione di altri animali a loro volta nati in cattività; questo, deve ritenersi - in assenza di indicazioni normative che inducano ad una soluzione diversa - a prescindere dal numero delle generazioni attraverso le quali si sia determinata, in costanza di condizione di cattività, la riproduzione delle bestie in esame.
Non significativo ai fini della esclusione dell'elemento oggettivo del reato è, pertanto, il dato, enfatizzato dalla ricorrente, che si tratti di animali le cui precedenti generazioni si sono riprodotte già in istato di cattività.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso; non è infatti riscontrabile alcuna contraddizione fra il riconoscimento della appartenenza delle bestie detenute dalla ricorrente al tipo zoologico del servalo ed il fatto che si tratti di animali il cui stato di cattività è risalente nel tempo, posto che i due elementi non sono in posizione di reciproca logica esclusione.
Premesso, infatti, che non è stata neppure allegata alcuna pregressa ibridazione né delle bestie ora in questione né dei loro immediati progenitori, è di tutta evidenza che la circostanza che costoro si siano riprodotti in cattività, non avendo ciò inciso sulla trasmissione dell'originario patrimonio genetico del tipo animale, non è fattore idoneo a modificarne la collocazione nella tassonomia zoologica.
Privo di pregio è il terzo motivo di impugnazione; la stessa ricorrente evidenzia come la fattispecie penale di cui all'art. 3 del dlgs n. 135 del 2022 (nella quale la ricorrente afferma si sarebbe più correttamente collocata la propria condotta) è riferita al caso in cui l'agente detenga, per quanto ora di interesse, animali selvatici prelevati dal loro ambiente naturale ovvero gli ibridi tra esemplari delle predette specie e individui di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.
Non è, infatti, nel caso, in discussione il fatto che i due felini dei quali la Fodriga ha la detenzione siano stati prelevati dal loro ambiente naturale, essendo stati i medesimi, nati in cattività, importati dalla Slovenia, zona geografica della quale gli stessi indubbiamente non sono originari.
In ordine al quarto motivo di ricorso, con il quale è stata censurata la decisione di procedere alla confisca degli animali pur in assenza di un accertamento definitivo in punto di sussistenza del reato ed in assenza della condizione di pericolosità della cosa confiscata, si rileva che, essendo stato dichiaratamente operato il provvedimento ablatorio in applicazione del comma 2 dell'art. 240 cod. pen., esso deve intendersi riferito alla ipotesi della confisca di cosa la cui "detenzione (...) costituisce reato"; tale misura, come precisa la norma, la cui applicazione prescinde dalla effettiva verifica della pericolosità della cosa, deve essere disposta "anche se non è stata pronunziata condanna".
Va, peraltro, osservato, a parziale - ma non sostanziale - rettifica di quanto indicato nella ordinanza censurata, che il provvedimento ablatorio de quo si è reso obbligatorio non tanto in applicazione della ordinaria norma codicistica che disciplina la confisca quanto in forza della disposizione speciale contenuta nell'art. 14, comma 4, del dlgs n. 135 del 2022, il quale, per le fattispecie di detenzione di animali selvatici pericolosi, prevede espressamente che "In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 è sempre disposta la confisca degli esemplari anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria".
Nessun dubbio essendovi che il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Brescia non sia un provvedimento con il quale è stata affermata la insussistenza del fatto ma esclusivamente la sua inidoneità a giustificare la più intensa risposta sanzionatoria dello Stato (in relazione alle conseguenze, pur in assenza di formale condanna, derivanti dall'avvenuto accertamento del fatto in caso di provvedimento con il quale è stata esclusa ex art. 131-bis la penale, 2 settembre 2020, n. 24974, rv 279872; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 febbraio 2019, n. 7526, rv 275127; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 novembre 2015, n. 44132, rv 264830; diversamente per ciò che, invece, attiene alla pronunzia su restituzioni e risarcimento del danno, posto che una tale pronunzia presuppone, ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen., la pronunzia di una sentenza di condanna: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 settembre 2025, n. 30528, rv 288579), correttamente esso è stato corredato dal Gip di Brescia dalla disposizione in ordine alla confisca di ciò che legittimamente non è detenibile, se non per effetto delle deroghe alla portata della norma precettiva, qui pacificamente non ricorrenti (sulla obbligatorietà della confisca delle cose di cui è vietata la detenzione anche in caso di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., si veda, per tutte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 19 luglio 2024, n. 29537, rv 286686).
Né nella presente fattispecie può costituire un ostacolo alla operatività della misura di sicurezza di carattere patrimoniale il pur suggestivo riferimento alla inevitabile interruzione del legame di consuetudine intercorrente fra le due bestie e la ricorrente; infatti, la pur condivisa considerazione - frutto della più recente elaborazione normativa, sia di fonte nazionale che sovranazionale - di determinate specie di animali quali "esseri senzienti", capaci, pertanto, di provare sensazioni di dolore ed afflizione anche non solamente fisico (Corte di cassazione, Sezione VII penale, 24 novembre 2015, n. 46560, rv 265267, ord.; Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 ottobre 2000, n. 11056, rv 217583, ove si legge, con riferimento alla normativa a tutela degli animali, ma il principio è facilmente esportabile anche negli altri ambiti in cui sono interessati gli appartenenti alle specie zoologiche, che la norma tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di propria sensibilità psico-fisica, e come tali capaci di avvertire il dolore causato dalla mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono), deve, tuttavia, rilevarsi che nella necessaria sede del bilanciamento dei contrapposti interessi appare, quanto al caso ora in esame, indiscutibilmente prevalente quello volto alla tutela della salute e della pubblica incolumità, non foss'altro per la incidenza che lo stesso ha su di una pluralità tendenzialmente indeterminata di soggetti, dei quali fanno, d'altro canto, parte, unitamente agli umani, anche altre bestie che, del pari di quelle oggetto del provvedimento di confisca, potrebbero subire - ad opera delle bestie selvatiche ora in questione ed a cagione della loro pericolosità - lesioni dirette ovvero mediate ove quelle dirette riguardassero i soggetti umani che sono in relazione con i soggetti del mondo animale da quelli regolarmente ed affettuosamente detenuti.
Infondato è il quinto motivo di ricorso, atteso che, per effetto della modificazione del regime di iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimenti giurisdizionali intervenuta per effetto della entrata in vigore del d.lgs. n. 122 del 2018 risulta ad oggi esclusa, anche in assenza di una specifica previsione in tale senso in occasione della adozione del singolo provvedimento giurisdizionale, l'iscrizione nel casellario giudiziale, ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, dei provvedimenti con cui è stato disposto il proscioglimento dell'interessato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso proposto, stante l'infondatezza dei motivi posti a suo sostegno, va, pertanto, conclusivamente rigettato e la ricorrente va condannata, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025