Cass. Sez. III n. 43827 del 26 novembre 2007 (Up. 12 ott. 2007)
Pres. Vitalone Est. Gazzara Ric. Riccio
Caccia e animali. Divieto attività venatoria

Il contenuto del divieto dell' attività venatoria, ex art. 18 L. 157-92 va individuato facendo ricorso alla legge regionale, visto che il co. 1, della citata disposizione, attribuisce alle Regioni il potere di stabilire il calendario della intera annata venatoria. Conseguentemente il divieto generale di caccia, stabilito dalla legge statale, può non coincidere con quello fissato dalla legge regionale, potendo quest'ultima fissare, con un proprio calendario di attività venatoria, un differente periodo di inibizione. Inoltre, il contenuto generale del divieto de quo, in base al combinato disposto tra l'art. 18 e all'art. 30 letto A) della indicata legge, non cessa di essere tale anche nel caso in cui la legislazione regionale individui i destinatari di esso solo nei soggetti non residenti nella medesima Regione, con la finalità di tutelare la fauna dagli abbattimenti eccessivi .

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