TAR Puglia (LE), Sez. III, n. 2207, del 27 agosto 2014
Beni Ambientali.L’annullamento ministeriale del nulla-osta paesistico non richiede motivazione approfondita

Del tutto irrilevante la circostanza secondo cui l’immobile si troverebbe in un’area già fortemente urbanizzata, in quanto la preesistente compromissione delle bellezze naturali, oltre a non giustificare la sanatoria dell’abuso, maggiormente avrebbe richiesto, da parte del Comune, una più approfondita disamina degli interessi coinvolti, al fine di evitare che le nuove costruzioni deturpassero l’ambito territoriale protetto.  Il parere negativo al superamento del divieto legale non richiede una motivazione particolarmente approfondita, essendo invece sufficiente anche una motivazione succinta, in quanto si pone in posizione di preminenza il vincolo di inedificabilità a tutela del paesaggio, avente un diretto ascendente costituzionale nell’art. 9, comma 2, della Costituzione. Viceversa, il parere positivo che supera il vincolo d’inedificabilità ha bisogno di motivazione più articolata, dovendo dar conto della mancanza di lesione all’interesse pubblico primario, nonostante l’assentimento all’edificazione in zona paesaggisticamente tutelata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 02207/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01255/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2002, proposto da: 
Zappatore Ines ed altri eredi di Franza Vito, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Bruno, con domicilio eletto presso l’avv. Gianfranco Bruno in Lecce, via U. Foscolo,1;

contro

Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni architettonici, Paesaggistici , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato -Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi, 23;

per l'annullamento

del decreto di annullamento del 21.01.2002 prot. n. 1749 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sovrintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici per la Puglia.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e per il Paesaggio della Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udito l'avv. dello Stato G. Pedone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. - In data 14.01.1986 il sig. Franza Vito presentava al Comune di Lecce istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/85, con riferimento ad un fabbricato per civile abitazione sito in Torre Chianca (Le).

2. - Il Comune di Lecce, con nota in data 11.12.2001, esprimeva parere favorevole circa la compatibilità paesaggistica degli interventi e rilasciava la relativa autorizzazione.

3. - Tuttavia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Regione Puglia, Bari, con l’impugnato decreto, annullava il predetto nulla-osta, rilevando che l’immobile in questione, la cui area era tipizzata nello strumento urbanistico “E 1- verde agricolo produttivo”, ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 1497/1939, giusta D.M. 16.09.1975, nella fascia dei 100 metri dal confine del demanio marittimo, non era condonabile in quanto:

1) l’art. 3.07 comma 3.07.4 lett.”a” e “b” delle N.T.A. del P.U.T.T., nell’area suddetta vietavano ogni modificazione dell’assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici legittimamente esistenti e quelle opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali; inoltre, l’immobile in questione alterava le caratteristiche ambientali e paesaggistiche della zona, ostruendo le visuali prospettiche verso il mare;

2) il provvedimento comunale, inoltre, non risultava adeguatamente motivato, considerato che la circostanza che un’area vincolata fosse già ampiamente interessata dall’edificazione (in parte abusiva) avrebbe dovuto indurre l’Autorità decidente a compiere un’indagine ancora più accurata, al fine di evitare un più grave e definitivo turbamento dei valori paesistici ancora presenti nella località.

4. - La Soprintendenza, quindi, con il decreto gravato, annullava il parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, espresso dal Comune, al rilascio della concessione in sanatoria per le opere realizzate.

5. - Il predetto decreto veniva impugnato dal sig. Vito Franza, che ne denunciava l’illegittimità per i motivi esposti in diritto.

6. - Si costituivano il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici - Puglia tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ribadendo la legittimità dell’azione amministrativa e insistendo per il rigetto del ricorso.

7. - All’udienza pubblica del 29 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. - I motivi di ricorso sono infondati per le ragioni di diritto di seguito illustrate.

DIRITTO

1. - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’eccesso di potere per travisamento della realtà e violazione di legge in relazione all’art.82 comma 9 d.P.R. 616/1977, avendo la Soprintendenza interferito arbitrariamente nelle valutazioni tecnico- discrezionali riservate al Comune, e per travisamento della realtà, trattandosi di opere realizzate in area già largamente edificata (struttura urbana già ben radicata, dotata di opere di urbanizzazione).

La Soprintendenza avrebbe interferito con le scelte tecnico-discrezionali riservate all’ente locale, effettuando un riesame nel merito del parere favorevole rilasciato dal Comune, ad essa non consentito.

1.1 - Tale assunto non può essere condiviso.

E’ noto, infatti, che il potere ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico rilasciato dalla Regione, o dall’ente delegato, pur non potendo interferire con le scelte di merito riservate a quest’ultima, investe ogni aspetto della legittimità dell’atto, ivi compreso l’eccesso di potere per difetto di motivazione, e che l’Autorità statale deve vagliare, in relazione alla singola fattispecie concreta, la congruenza e logicità della motivazione del giudizio di compatibilità paesaggistica espressa dalla Regione o dal Comune (ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen. 14 dicembre 2001 n. 9; Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2410; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 24/01/2014, n. 260, 15/01/2014, n. 107 e 15/01/2014 n. 108).

1.2 - Ciò premesso, è opinione del Collegio che la Soprintendenza, nel caso in esame, non abbia esorbitato da detti poteri, avendo evidenziato correttamente, da un lato, la carenza di motivazione dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Lecce e, dall’altro, la sua illegittimità per violazione di legge.

In particolare, la Soprintendenza ha opportunamente rilevato che l’autorizzazione comunale si era limitata ad affermare che i manufatti abusivi ricadevano in una maglia edificata, mentre proprio tale circostanza avrebbe dovuto indurre il Comune ad un più penetrante onere motivazionale circa la compatibilità paesaggistica dell’intervento da condonare.

1.3 - Per tali ragioni, il provvedimento impugnato, oltre che legittimo quanto ai profili sopra evidenziati, deve ritenersi congruamente motivato e corretto circa il riferimento alle norme da esso applicate.

2. - Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione art. 3.07 comma 3.07.4 lett. “a” e “b” delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P, nonché dello stesso, non potendo asseritamente trovare applicazione, nel caso in esame, le disposizioni urbanistiche invocate dall’Amministrazione (norme PUTT/P e relative norme di attuazione), in quanto successive alla realizzazione del manufatto ed alla presentazione della domanda di condono (PUTT/P approvato con atto di Giunta n. 1748 del 15.12.2000, mentre la costruzione è stata edificata prima dell’entrata in vigore del PUTT/P).

2.1 - Sul punto giova ribadire, in adesione alla consolidata giurisprudenza di merito, che il vincolo di inedificabilità - introdotto dall’art. 51 lett. f) della legge regionale Puglia 31 maggio 1980 n. 56, e confermato dall’art. 1 della legge regionale 11 maggio 1990 n. 30, a mente del quale, “fino all’entrata in vigore dei piani territoriali, è vietata qualsiasi edificazione entro la fascia di 300 metri. dal confine del demanio marittimo…” - rappresenta una misura di salvaguardia finalizzata alla tutela di interessi paesaggistici e ambientali, rientranti nelle valutazioni istituzionalmente spettanti alla Soprintendenza; al predetto divieto assoluto di edificazione all’interno della fascia costiera si ricollega con immediatezza la misura sanzionatoria prevista dall’art. 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e cioè l’impossibilità di sanatoria dell’abuso (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 aprile 2012, n. 2116).

2.2 - Tale vincolo, come già affermato da questo Tribunale, deve intendersi operante, senza soluzione di continuità, anche dopo l’approvazione del P.U.T.T./P. da parte della Regione Puglia, avvenuta in data 15 dicembre 2000, le cui norme tecniche di attuazione, all’art. 3.07 comma 3.07.4 punto 4.2. lettera a) stabiliscono che nella fascia costiera non sono autorizzabili interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 19.06.2013, n. 1422; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 24/01/2014, n. 260, 15/01/2014, n. 107 e 15/01/2014 n. 108).

Considerata, quindi, nel caso in esame, l’incontestata collocazione del manufatto all’interno della fascia costiera, e l’operatività in tale ambito di un vincolo di assoluta inedificabilità, correttamente la Soprintendenza concludeva per la non sanabilità dell’abuso e annullava il parere favorevole rilasciato dal Comune, rilevando che l’immobile non poteva essere sanato, in quanto rientrante nella fascia dei cento metri dal confine del demanio marittimo.

2.3 - Del tutto irrilevante, del resto, risulta la circostanza secondo cui l’immobile di cui è causa si troverebbe in un’area già fortemente urbanizzata, in quanto la preesistente compromissione delle bellezze naturali (operata da costruzioni o manufatti diversi da quelli oggetto di domanda di condono), oltre a non giustificare la sanatoria dell’abuso, maggiormente avrebbe richiesto, da parte del Comune, una più approfondita disamina degli interessi coinvolti, al fine di evitare che le nuove costruzioni deturpassero l’ambito territoriale protetto (Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9578; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 24/01/2014, n. 260 e15/01/2014, n. 107).

2.4 - Il Collegio osserva, inoltre, che, in simili fattispecie, il parere negativo al superamento del divieto legale non richiede una motivazione particolarmente approfondita, essendo invece sufficiente anche una motivazione succinta, in quanto “si pone in posizione di preminenza il vincolo di inedificabilità a tutela del paesaggio, avente un diretto ascendente costituzionale nell’art. 9, comma 2, Costituzione..; è il parere positivo, in quanto supera il vincolo di inedificabilità, che ha bisogno di motivazione più articolata, dovendo dar conto della mancanza di lesione all’interesse pubblico primario, nonostante l’assentimento all’edificazione in zona paesaggisticamente tutelata” ( così TAR Toscana, 01/07/2013 n. 1011).

3. - Con il terzo motivo di ricorso, infine, il sig. Franza deduce la contraddittorietà dell’azione amministrativa, per contrasto tra il decreto ministeriale impugnato e il parere favorevole espresso dal Comune.

3.1 - Anche tale assunto è infondato.

Infatti la Sovraintendenza si è limitata ad effettuare , come sopra precisato, le valutazioni di sua esclusiva competenza.

4. - Per tutto quanto innanzi, il ricorso non può essere accolto e va respinto.

5. - La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)