 T.A.R. Toscana Sez. III n. 271 del 11 febbraio 2011
T.A.R. Toscana Sez. III n. 271 del 11 febbraio 2011
Beni Ambientali. materiali e caratteristiche esteriori del manufatto
Elementi come la qualità dei materiali utilizzati, la conformazione del manufatto e le sue caratteristiche esteriori ben possono costituire, anche secondo la comune esperienza, fattori di obiettivo pregiudizio per i valori estetici protetti. Inoltre, tali connotazioni accomunano una vasta gamma di interventi abusivi, sicchè non rileva che la motivazione addotta dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo si presenti pressoché identica per un gran numero di casi
N. 00271/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 01860/1996 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
 
 (Sezione Terza)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 
 sul ricorso numero di registro generale 1860 del 1996, proposto da Campolmi  Parenti Anna, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella De Donno Pecchioli  e Paolo Pecchioli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in  Firenze, Borgo Santa Croce n. 7;
 contro
 Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso  dagli avvocati Annalisa Minucci e Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso  l’ufficio del Sindaco in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria;
 
 per l'annullamento
 
 dell'atto con cui l'Assessore all'Urbanistica e all'Edilizia Privata del Comune  di Firenze, in data 26.2.1996, ha negato alla ricorrente il condono edilizio di  cui all'art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724 (provvedimento di diniego n. 264),  relativamente ad annesso agricolo e suo ampliamento realizzato nell'anno 1987, a  seguito del parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia Integrata nella  seduta del 9.11.1995.
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il dott. Gianluca  Bellucci e uditi per le parti i difensori N. Pecchioli delegato da P. Pecchioli  e A. Minucci;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 La ricorrente, proprietaria di terreno agricolo sottoposto a vincolo  paesaggistico, con accesso dal numero civico 74 della via San Leonardo in  Firenze, ha realizzato alcuni manufatti occorrenti per il ricovero di macchine e  di scorte. La stessa ha presentato domanda di condono, ex art.39 della legge  n.724/1994, in relazione all’annesso agricolo costruito nel dicembre 1965 e al  relativo ampliamento risalente al dicembre 1987.
 
 E’ seguito il parere contrario della commissione edilizia integrata,  sull’assunto che “i materiali e le caratteristiche costruttive, aventi natura di  temporaneità e prive di ogni intento di decoro, sono incompatibili con la tutela  dei valori estetici tradizionali del luogo”; pertanto l’Assessore  all’Urbanistica del Comune di Firenze, con atto del 26/2/1996, ha comunicato il  predetto parere, esprimendo così il proprio diniego sull’istanza.
 
 Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:
 
 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della L.R. n.52/1979, come  modificati e sostituiti dalla L.R. n.24/1993, in relazione all’art.32 della  legge n.47/1985 e all’art.39, comma 8, della legge n.724/1994;
 
 2) eccesso di potere per insufficienza di motivazione e difetto di istruttoria;
 
 3) violazione e falsa applicazione dell’art.7 della legge n.1497/1939,  dell’art.82 del D.P.R. n. 616/1977, integrato e modificato dal d.l. n.312/1985,  convertito in legge n.431/1985, e dell’art.39, comma 8, della legge n.724/1994;
 
 Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.
 
 All’udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata posta in decisione.
 DIRITTO
 Con il primo motivo la ricorrente deduce che l’assessore all’urbanistica, con  l’atto impugnato, si è limitato a dare atto del parere della commissione  edilizia integrata, ignorando che l’esercizio del potere di tutela paesaggistica  spetta al Sindaco, e non alla predetta commissione, ai sensi della L.R.  n.52/1979; aggiunge che il Sindaco avrebbe potuto disattendere il parere di  questa e rivolgersi alla giunta regionale, ex art.4, comma 3, della L.R. n.  52/1979.
 
 La censura è infondata.
 
 Il Sindaco di Firenze, con atto del 2/5/1995, ha delegato a ciascun assessore  l’adozione di provvedimenti rientranti nelle sue attribuzioni (TAR Toscana, III,  18/1/2010, n.43).
 
 Solo in casi di particolare rilevanza, e sulla base di idonea motivazione,  l’organo politico può disattendere il parere della commissione edilizia  integrata richiedendo la valutazione della giunta regionale ex art.4, comma 3,  della L.R.n.52/1979.
 
 Trattasi di ipotesi eccezionali, in quanto difficilmente ricorrono condizioni  tali da indurre il Sindaco o l’Assessore delegato a discostarsi dal giudizio  della commissione edilizia integrata, rilevando, ai fini della verifica di  compatibilità paesaggistica, non l’esercizio di discrezionalità amministrativa o  politica, ma valutazioni tecniche che trovano nelle attribuzioni della  commissione stessa la sede appropriata.
 
 Orbene, la circostanza che l’Assessore abbia recepito il parere dell’organo  consultivo significa che il primo, secondo quanto avviene normalmente, ha  ritenuto che la fattispecie in esame non fosse di particolare rilevanza e che  non vi fossero ragioni per chiedere alla Regione l’eccezionale formulazione di  un giudizio sostitutivo di quello già espresso in ambito comunale.
 
 Con la seconda doglianza la ricorrente deduce che la motivazione del contestato  parere contrario è identica a quella espressa in numerosi altri casi,  risolvendosi in un’argomentazione stereotipata e nell’insufficienza di  motivazione, rilevante in quanto nella zona in questione esistono altre opere,  molto invasive, che hanno ottenuto la sanatoria edilizia.
 
 Il rilievo non può essere accolto.
 
 La contestata valutazione di incompatibilità paesaggistica fa riferimento ai  materiali e alle caratteristiche costruttive dell’abuso edilizio, qualificate  come temporanee e prive di ogni intento di decoro.
 
 Invero elementi come la qualità dei materiali utilizzati, la conformazione del  manufatto e le sue caratteristiche esteriori ben possono costituire, anche  secondo la comune esperienza, fattori di obiettivo pregiudizio per i valori  estetici protetti. Inoltre, tali connotazioni accomunano una vasta gamma di  interventi abusivi, sicchè non rileva che la motivazione addotta dall’Autorità  preposta alla tutela del vincolo si presenti pressoché identica per un gran  numero di casi (TAR Toscana, III, 26/2/2002, n.420; idem, 18/1/2010, n.43). Del  resto la giurisprudenza ha ribadito la legittimità della motivazione succinta  incentrata su caratteristiche della costruzione che ne impediscono il corretto  inserimento nella zona (TAR Toscana, III, 27/11/2006, n.6052).
 
 Con il terzo mezzo di gravame la deducente, rilevato che l’atto impugnato e il  presupposto parere costituiscono espressioni della potestà autorizzatoria ex  art.7 della legge n.1497/1939, richiedente una puntuale motivazione, osserva che  l’autorità preposta alla tutela del vincolo deve valutare anche la possibilità  che il manufatto esistente sia reso conforme all’interesse pubblico tutelato,  ovvero di rilasciare autorizzazione condizionata alla sostituzione di materiali  con elementi dotati di maggiore solidità e decoro.
 
 L’assunto non ha alcun pregio.
 
 L’amministrazione non è tenuta a dettare o suggerire prescrizioni idonee a  rendere l’intervento coerente con i valori paesaggistici, con la conseguenza che  la mancata valutazione circa la possibilità di opere di adeguamento o modifica  della costruzione abusiva non inficia la validità del diniego. La particolare  pregnanza dell’interesse pubblico sotteso all’istituzione del vincolo de quo,  costituzionalmente rilevante (art.9, comma 2, della Costituzione), giustifica  del resto un approccio rigoroso dell’Ente alle pratiche edilizie, anche in  relazione a manufatti di non ampie dimensioni (TAR Toscana, III, 18/1/2010,  n.43).
 
 In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di giudizio, inclusi gli  onorari difensivi, sono determinate in euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, da  porre a carico della ricorrente.
 P.Q.M.
 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
 
 Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Firenze la somma di euro  2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio inclusive di  onorari difensivi.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Angela Radesi, Presidente
 Eleonora Di Santo, Consigliere
 Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 11/02/2011
 
                    




