T.A.R. Veneto Sez. II  n. 695 del 26 aprile 2011
Beni ambientali. Lottizzazione SIC e ZPS

Il DPR 357/1997, come modificato dal DPR n. 120/2003, recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva n. 93/42 (CE), nota come Direttiva Habitat, la quale è preordinata alla creazione di una rete ecologica di aree protette di rilievo comunitario (Natura 2000) e di preminente valore per la salvaguardia della biodiversità europea. In forza d’essa, come è noto, gli Stati membri dovevano, nei tempi stabiliti, individuare una serie di siti, definiti d'importanza comunitaria - strategici per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva - nonché di zone di protezione speciale per la salvaguardia dell'avifauna, secondo le previsioni dell'omologa Direttiva Oiseaux n. 79/409 (CE). Le aree così individuate, ancor prima dell'inserimento definitivo negli elenchi redatti dalla Commissione europea all'esito di una selezione di tutti i siti proposti dagli Stati membri, erano soggette ad un regime giuridico speciale, volto a conservare gli elementi di pregio naturalistico ed ambientale rinvenibili nei SIC e nelle ZPS, nelle more della definizione a livello comunitario delle procedure istitutive della rete Natura 2000.

N. 00695/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02338/2004 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2004, proposto da:
Feltria Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Federica Bugaro Cavani, Alessandro Pietrogrande, con domicilio eletto presso Alessandro Pietrogrande in Padova, via Trieste, 22/B;


contro


Comune di Feltre - (Bl), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Canal, con domicilio eletto presso Stefano Canal in Venezia, Castello, 5507; Regione Veneto - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Drago, Cecilia Ligabue, domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23; Ministero per L'Ambiente - Roma - (Rm), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del diniego dell’autorizzazione a lottizzare per la realizzazione di un Centro servizi polifunzionale in frazione Villapaiera, disposto dal Comune di Feltre con nota del Dirigente dell’unità organizzativa urbanistica del 28.04.2004;

del parere della Commissione edilizia integrata del Comune di Feltre del 23 marzo 2004 relativo alla lottizzazione per la realizzazione di un centro servizi polifunzionale in frazione Villapaiera, del Comune di Feltre;

della delibera della Giunta Regionale n. 2083 del 4 ottobre 2004.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Feltre - (Bl) e di Regione Veneto - (Ve) e di Ministero per l'Ambiente - Roma - (Rm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori Pietrogrande per la parte ricorrente, Canal per il Comune di Feltre, Drago per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Brunetti per il Ministero dell'Ambiente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La ricorrente Feltria s.r.l. è proprietaria di un'area ubicata in Comune di Feltre, Frazione Villapaiera, catastalmente così censita: fg. 10, mapp. 2067, 494, 2069, 2071, 2073, 2075, 2078, 2080, 2083, 2086, 2089, 2091, 2093.

L'area, la cui destinazione urbanistica D/5 consente la realizzazione di "attrezzature per il turismo ricettivo e di servizio, le istituzioni per lo svago e lo spettacolo, per i servizi amministrativi e direzionali sia pubblici che privati, ed i servizi per il traffico ... ", si trova in prossimità degli insediamenti abitativi di Villapaiera e di Cellarda, del cimitero e del campo di calcio di Villapaiera nonché dell'area di riserva naturalistica del Vincheto, distante circa un chilometro in linea d'aria; è limitrofa, inoltre, alla Zona industriale (c.d. Z.T. CONIB) e all'area artigianale/commerciale D/2 di prossima realizzazione.

Su istanza della proprietà - allora ancora in parte intestata alla Ditta Arnoffi Ilario - il Comune di Feltre, con delibera di Consiglio n. 37 del 9 -18 aprile 2002, approvava la delimitazione dell'ambito territoriale ai sensi dell'articolo 16 della L.R.V. 61/85: l'area oggetto dell'approvazione misura mq. 17.375 e occupa l'intera ZTO D/5 prevista in PRG.

In data 5 agosto 2003, FELTRIA S.r.l. presentava istanza di approvazione del Piano di lottizzazione sull'area di sua proprietà, corrispondente alla delibera comunale di delimitazione dell'ambito territoriale, per la realizzazione di un Centro polifunzionale di servizio, come peraltro auspicato dall'intero Consiglio comunale di Feltre nella discussione della delibera 37/02.

Il successivo 28 agosto 2003 l'Amministrazione comunale si limitava a richiedere, oltre alla disponibilità ad eseguire lavori di allargamento della strada comunale, alcune precisazioni e integrazioni documentali.

Quindi, con nota del Responsabile del procedimento del 4.11.2003, il Comune di Feltre, richiedeva alla ricorrente, in conformità alla D.G.R. 12.09.2003 n 2783 di approvazione della Variante al PRG, l'ulteriore integrazione così definita. "Relazione d'incidenza ambientale, che consideri tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte".

L'area in oggetto, infatti, si trova all'interno di un SIC (Sito di Interesse Comunitario) e, al tempo stesso, di una ZPS (Zona di Protezione Speciale) in quanto delimitante la citata Riserva integrale del Vincheto.

La predisposizione della relazione d'incidenza ambientale, peraltro, è prevista dalla D.G.R. 4.10.2002 n. 2803, emanata in attuazione di disposizioni comunitarie - che ne disciplina anche i criteri metodologici e i contenuti. Null'altro, si sostiene, veniva richiesto a FELTRIA S.r.l., in particolare con riferimento ai limiti dimensionali dell'intervento richiesto.

La ricorrente, pertanto, provvedeva a redigere la Relazione-Studio in conformità ai criteri metodologici e ai contenuti della D.G.R. 2803/03 e la trasmetteva all'Amministrazione comunale in data 21.04.04.

Il 29 aprile 2004, la Società ricorrente riceveva la notifica della nota del Dirigente dell'Unità organizzativa urbanistica datata 28.04.2004, n.17248, con la quale si comunicava che, "a seguito dell'esame del progetto, sentita la Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 23.03.2004 che così si è espressa: “Parere contrario in quanto la lottizzazione come presentata non rispetta i dettami dell'art. 7.4/3 delle NTA del PRG avendo superficie totale inferiore ai 20.000 mq. - Si ritiene inoltre che la valutazione d'incidenza ambientale presentata sia troppo generica e non dia quindi la possibilità di valutare compiutamente l'incidenza dell'intervento. In particolare non sono stati dichiarati gli eventi probabili, che possono determinare effetti significativi nei confronti della flora e della fauna"; infine, nell'analisi dei dati relativi ai terreni dedicati all'agricoltura si dovranno introdurre non solo analisi geografiche ma anche qualitative e quantitative del degrado”; si conferma il suddetto parere.

Ritenendo illegittimo il diniego così opposto all'istanza di approvazione del Piano di lottizzazione, la ditta Feltria s.r.l. lo impugna e ne chiede l’annullamento con vittoria di spese per i seguenti motivi:

eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità del presupposto; violazione ed errata applicazione dell'articolo 7.4/3 delle NTA del Comune di Feltre.

Come rilevato in premessa, il Comune di Feltre, con delibera consiliare n. 37/2002 aveva approvato l'ambito del Piano di lottizzazione in mq. 17.375; è evidente, quindi, la contraddittorietà in cui è incorsa l'Amministrazione comunale di Feltre allorchè afferma che "la lottizzazione, come presentata, non rispetta i dettami dell’art. 7.4/3 della NTA del PRG avendo superficie totale inferiore ai 20000 mq."; superficie che, secondo l'interpretazione dell'articolo 7.4/3 che verrà di seguito esaminato, corrisponde anche, nelle ZTO D5, alle dimensioni minime richieste per la predisposizione di edificazione previa presentazione di piano di lottizzazione.

La contraddittorietà, peraltro, appare ancor più palese ove si consideri che il Piano in esame ricomprende per intero l'area prevista dal vigente PRG come D5; area che, pertanto, anche nelle previsioni di PRG è inferiore ai mq. 20.000.

Ma anche a volere prescindere da questo rilievo, la norma della NTA invocata dall’amministrazione comunale di Feltre non risulterebbe comunque applicabile al caso di specie:.

L'articolo 7.4/3, dettato per le sole ZTO D/1 e D/2, prevede che " l'edificazione è ammessa esclusivamente previo piano di lottizzazione convenzionata che interessi non meno di 20.000 mq”.

Il successivo articolo 7.4/9 che disciplina gli interventi ricompresi nelle ZTO D5, nulla dispone in merito a interventi minimi, limitandosi a richiamare "per gli altri parametri urbanistici ... le norme delle z.t.o. D/2 " Ma poiché nel concetto di "parametri urbanistici" non può intendersi inclusa anche la superficie minima imposta per un singolo intervento di lottizzazione, ne conseguirebbe l'inapplicabilità di questo limite alle ZTO D/5.

Tale conclusione, peraltro, appare del tutto logica, secondo la ricorrente, atteso che l'intervento di cui si discute prevede la realizzazione di un Centro polifunzionale di servizio in un’area a questo espressamente deputata.

2) eccesso di potere per erroneità del presupposto sotto altro profilo e insufficiente motivazione; eccesso di potere per insufficiente istruttoria

La Relazione prodotta da FELTRIA S.r.l. è stata redatta nel rispetto dei Criteri metodologici previsti dalla D.G.R. 4 ottobre 2003, n. 2803, Allegati" A e B; non risponde al vero, pertanto, quanto affermato dall'Amministrazione comunale e dalla Commissione edilizia integrata in merito alla genericità della Relazione-Studio presentata da FELTRIA S.r.l. e alla conseguente dichiarata impossibilità di valutare compiutamente l'incidenza dell'intervento.

Ai sensi della D.G.R. 2803/03, la valutazione deve, invero, essere effettuata a cura dell'Amministrazione pubblica, spettando al proponente il progetto la presentazione di "uno studio volto a individuare e valutare gli effetti diretti e indiretti sul proposto SIC sulla Z.P.S, tenuto conto degli obbiettivi di conservazione" (D.G.R. 2803/03, punto 2.2); peraltro, nel caso di specie, la valutazione di incidenza non risulterebbe neppure necessaria - ai sensi del punto 2.1, Fase 1, lett. b dell'Allegato A alla D.G.R. 2803/03 -, attese le puntuali conclusioni dello Studio di FELTRIA S.r.l. che, a pagina 17 dello Studio stesso, precisa motivatamente: " ... si ritiene di poter affermare che oggettivamente non è probabile che possano verificarsi effetti significativi nei confronti della flora e della fauna presenti nell’area di intervento (Sito Natura 2000)"; ugualmente privo di significato risulta l’effetto dell'intervento sugli altri parametri naturalistici di riferimento della D.G.R. 2803/03, tutti puntualmente affrontati dallo Studio; il punto 2.1 ora citato, infatti, dispone che "La valutazione d'incidenza non è considerata necessaria nei seguenti casi: a) ... ; b) risultano improbabili effetti significativi sul sito Natura 2000", che altro non è che un SIC o una ZPS come il sito in esame; che, a ogni buon conto, lo studio della ricorrente offre tutti gli elementi utili alla valutazione di competenza dell'Amministrazione, essendo stato redatto, come già rilevato, in osservanza ai criteri indicati previsti dai citati allegati alla D.G.R. 2803/03 e, in particolare, quanto prescritto dalla "Fase 2”, "Fase 3" e "Fase 4”.

3) incompetenza della Giunta Regionale Veneta all'emanazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 2803 del 4 ottobre 2003; eccesso di potere per carenza del presupposto

Si deduce l'incompetenza della Giunta Regionale per il Veneto all'emanazione di norme contenute nella D.G.R. 2803 del 4 ottobre 2003 in forza della quale è stato richiesta dal Comune di Feltre la relazione d'incidenza ambientale ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Regionale Veneto, essendo la competenza in questa materia prerogativa del Consiglio Regionale.

Si sono costituiti in giudizio: il Comune di Feltre, la Regione Veneto e il Ministero dell’Ambiente e del Territorio, i quali hanno, tutti, concluso per la parziale inammissibilità del ricorso e comunque per la sua reiezione con vittoria di spese.

All’udienza pubblica del 9 febbraio 2011, previa audizione dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO


1.. Appare superfluo, innanzitutto, occuparsi dell’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso opposta dalla Regione Veneto con riferimento alla delibera della G.R. 2083 del 4 ottobre 2002, giacchè, nell’ambito del nostro ordinamento, l’obbligo di attivare la procedura di Vinca (valutazione di incidenza ambientale) discende direttamente dall’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 – relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica, recepita nel nostro ordinamento con DPR 8 settembre 1997 e succ. mod..

Ne consegue, pertanto, che anche in assenza di una specifica disciplina regionale, quale nella specie la “guida metodologica per la valutazione di incidenza e delle relative procedure e modalità” oggetto della DGR. 2083 del 4 ottobre 2002, il progetto presentato dalla ditta ricorrente andava assoggettato alla V.inc.a..

Ciò esclude, peraltro, anche la rilevanza del vizio di incompetenza della Giunta Regionale, dedotto con il terzo motivo, e simmetricamente la rilevanza dell’eccezione di parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, determinato dalla revoca della delibera 2083/2002, sostituita dalla DGR 3137/2006, che ha confermato l’assoggettamento alla V.inc.a. di ogni progetto di trasformazione potenzialmente incidente sulle aree SIC.

2. Nel merito, e con specifico riguardo ai provvedimenti comunali impugnati (diniego di autorizzazione a lottizzare e presupposto parere della C.E.C di Feltre), il ricorso è infondato.

2.1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 7.4/3 delle NTA del PRG di Feltre, assumendo che la lottizzazione, diversamente da quanto si oppone nel provvedimento impugnato, rispetta i dettami del citato art. 7.4, posto che alla ZTO D/5 (nella quale ricade l’intervento) non si applica l’articolo 7.4/3 ma il successivo articolo 7.4/9, che nulla dispone in merito agli interventi minimi previsti e consentiti in tale zona.

Il motivo è infondato.

Infatti, come risulta in maniera univoca dal tenore letterale della disposizione, intitolata “Zone di classe D” e specificamente al comma 7.4/3 (rubricato “modalità d’intervento”) il limite minimo di superficie interessata dal piano di lottizzazione necessario perché venga ammessa l'edificazione è di 20.000 mq .

E ciò vale, all’evidenza, per tutte le zone di classe D.

La norma, infatti, è formulata in modo generale ed estensivo, quale regola di disciplina per (tutte) le zone D, senza alcuna distinzione.

Ne è riprova la circostanza che dove la norma reca prescrizioni particolari in relazione ad una sottoclasse specifica, essa contiene un riferimento specifico alla stessa zona, come avviene, ad esempio, per gli ampliamenti nelle zone D/1 D/2 e D/3, in forza del successivo comma 7.4/4.

Né risponde al vero, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, nel motivo in disamina, che l'art. 7.4/9 delle NTA "disciplini gli interventi ricompresi nelle ZTO D/5 senza nulla disporre in merito agli interventi minimi".

Tale disposizione contiene, infatti, solo la definizione delle zone D/5, che restano comunque soggette al regime generale previsto per tutte le zone di classe D, ivi compreso il limite di estensione territoriale minimo dell'intervento interessato dalla lottizzazione che, come rilevato dalla stessa ricorrente, non può essere annoverato tra i parametri urbanistici in relazione ai quali, l'art. 7.4/9 opera un richiamo per relationem alle norme delle ZTO D/2.

Ne consegue che del tutto correttamente e in modo conforme alla disposizione esaminata, applicabile a tutti gli interventi di lottizzazione in classe D, la Commissione Edilizia Integrata ha rilevato la non ricorrenza, nel caso di specie, del requisito di estensione minima ex art. 7.4/3 delle NTA del PRG.

Inconferente, va soggiunto, appare, peraltro, l’assunto che il limite minimo dell’intervento non si applichi alla fattispecie “atteso che l’intervento di cui si discute prevede la realizzazione di un Centro polifunzionale di servizio in area a questo espressamente deputata”.

Invero, il fatto che l’intervento fosse compatibile con la zona costituiva una delle condizioni essenziali per la sua proponibilità: ciò non esclude tuttavia che l’intervento dovesse possedere tutti i concorrenti requisiti richiesti dalle norme del PRG, tra cui quello della misura minima di 20.000 mq., che al contrario, nella specie, incontestabilmente difetta.

2.2. Quanto al secondo motivo di censura, che a questo punto appare comunque irrilevante ai fini del giudizio poiché il diniego si regge su un profilo di motivazione sufficiente a sorreggere il contestato diniego, il Collegio ritiene di dover rammentare che il DPR 357/1997, come modificato dal DPR n. 120/2003, recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva n. 93/42 (CE), nota come Direttiva Habitat, la quale è preordinata alla creazione di una rete ecologica di aree protette di rilievo comunitario (Natura 2000) e di preminente valore per la salvaguardia della biodiversità europea.

In forza d’essa, come è noto, gli Stati membri dovevano, nei tempi stabiliti, individuare una serie di siti, definiti d'importanza comunitaria - strategici per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva - nonché di zone di protezione speciale per la salvaguardia dell'avifauna, secondo le previsioni dell'omologa Direttiva Oiseaux n. 79/409 (CE).

Le aree così individuate, ancor prima dell'inserimento definitivo negli elenchi redatti dalla Commissione europea all'esito di una selezione di tutti i siti proposti dagli Stati membri, erano soggette ad un regime giuridico speciale, volto a conservare gli elementi di pregio naturalistico ed ambientale rinvenibili nei SIC e nelle ZPS, nelle more della definizione a livello comunitario delle procedure istitutive della rete Natura 2000.

In particolare l’art. 5 comma 3^ del DPR 357/1997 come modificato dall’art. 6 del DPR 120/2003 disponeva che: i proponenti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione d'incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'Allegato G, i principali effetti che tali interventi possono avere sul sito d’importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi". Ed ancora, al comma 8, che: "l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell’intervento acquisisce preventivamente la valutazione d'incidenza".

L'intervento di lottizzazione in oggetto, pertanto, in quanto ricadente nella perimetrazione di un SIC e, per di più, nell'ambito di una zona speciale di conservazione, era quindi inderogabilmente soggetto, in forza della citata disposizione (che non ammette esenzioni, se non nei limiti di cui ai comrni 9 e 10, che non sussistono nel caso in esame), alla previa valutazione d'incidenza ambientale, i cui contenuti non solo non possono essere generici od approssimativi, ma devono al contrario risultare puntuali ed esaurienti, dal punto di vista tecnico-scientifico, rispetto alle analitiche prescrizioni dell'Allegato G del DPR 357/97; e ciò con riferimento a tutti i possibili effetti sulla flora, sulla fauna e sugli habitat d'interesse comunitario presenti nel sito.

2.3. Non è pertanto sostenibile in alcun modo l'assunto di parte ricorrente secondo cui “la valutazione d'incidenza non risulterebbe neppure necessaria, attese le puntuali conclusioni dello studio di Feltria SRL" che così si esprime: "si ritiene di poter affermare che oggettivamente non è probabile che possano verificarsi effetti significativi nei confronti della flora e della fauna presenti nell'area d'intervento".

E' evidente, infatti, come nella perizia di parte si adduca una mera presunzione, indimostrata e priva di plausibile fondamento scientifico, piuttosto che una motivata conclusione negativa sull'incidenza ambientale del progetto ex art. 5 del DPR 357/97.

Del tutto legittimo appare quindi l'atto di diniego dell'autorizzazione impugnato anche sotto il profilo, dedotto nel motivo di rigetto dell’intervento, della mancata effettuazione, da parte della società proponente di un adeguato studio d'incidenza.

Occorre infatti rilevare che la determinazione negativa dell'autorità comunale in ordine all'istanza di lottizzazione in oggetto è puntualmente sorretta dalle risultanze della valutazione tecnica, commissionata dal dirigente dell'Unità organizzativa urbanistìca ad una società di consulenza esterna, in ordine alla validità dei contenuti della Relazione di screening relativa ai progetto in questione.

In tale valutazione tecnica, resa in data 9 giugno 2004, si legge infatti testualmente che: “la relazione di screening non è supportata da evidenze tali da dimostrare l'ipotesi presentata, ossia che l'area oggetto dell’intervento sia marginale all’area SIC. Per sopperire alla mancanza di dati o valutazioni oggettive nelle relazioni sono inserite una serie di supposizioni che portano a distogliere l'attenzione dal punto cardine della valutazione stessa, ovvero l'individuazione e la valutazione degli aspetti ambientali che la realizzazione del progetto può avere sull’ecosistema dell’area in esame.

A nostro avviso diventa quindi necessario approfondire le relazioni di screening in modo da supportare adeguatamente quanto affermato, attraverso la stesura da parte dei progettisti di una Valutazione ambientale completa; in particolare si suggerisce di valutare gli aspetti ambientali emersi per mezzo degli indicatori citati nell’Allegato A della DGR 2803/02.

Per il progetto del Centro Servizi Polifunzionale si sottolinea la presenza di un parere negativo della Soprintendenza per i Beni architettonici e il Paesaggio del Veneto Orientale: perciò dovranno essere evidenziate le soluzioni innovative che permettono l'integrazione dell'intervento nel contesto tutelato”.

Ed ancora nel paragrafo sulle conclusioni si legge che: le relazioni presentate per i progetti di lottizzazione giungono alla conclusione della non significatività ambientate degli interventi proposti. Questo risultato è per il momento viziato da una generale incompletezza della documentazione presentata e da una serie di inconguenze rispetto ai principi della legislazione applicabile ai contenuti delle note per la stesura di una Valutazione d'incidenza relativa al progetto di ampliamento dell’area industriale di Villapaiera, redatte dai periti Lasen e Cassol e al sopracitato pronunciamento della Soprintendenza.

I progetti seguono, prosegue lo studio, esclusivamente la via della mitigazione degli impatti, senza che sia valutata in modo coerente la necessità di corrispondere ad interventi di tipo compensativo o di procedere all’individuazione di soluzioni alternative".

Ne consegue che anche il secondo motivo di ricorso è infondato e che il ricorso va quindi respinto.

3. Quanto alle spese di causa esse meritano di seguire la soccombenza, salvo una parziale compensazione giustificata dai margini di incertezza di alcune delle questioni affrontate e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze di causa in favore delle amministrazioni resistenti e previa compensazione per la metà le liquida in complessivi € 4800,00 (quattromilaottocentoeuro/00) in ragione di un terzo per ciascuna parte, oltre ad iva e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2011