Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. P.M. in proc. Martinengo
Aria. Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Reato permanente - Momento di consumazione - Rilascio dell\'autorizzazione.
Il reato di realizzazione di nuovo impianto senza autorizzazione di cui all\'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203 del 1988, ora art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ha natura di reato permanente, perdurando la consumazione del medesimo sino al rilascio della prescritta autorizzazione, che costituisce il mezzo di controllo preventivo, da parte del competente ente territoriale, sugli impianti inquinanti.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza  pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 30/11/2007
Dott. CORDOVA  Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N.  02928
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott.  SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 023100/2007
ha pronunciato la  seguente: 
SENTENZA
sul ricorso proposto  da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ASTI;
nei confronti di:
1)  MARTINENGO PIERPAOLO N. IL 29/06/1966;
avverso SENTENZA del 06/03/2007  TRIBUNALE di ASTI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in  PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO  ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO  Guglielmo, che ha concluso per l\'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL  PROCESSO
Con sentenza del 6 marzo 2007, il Tribunale di Asti ha assolto, per  non aver commesso il fatto, Pierpaolo Martinengo dall\'imputazione relativa al  reato di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 24, comma 1, (oggi trasfuso  nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279, comma 1) contestato per avere  costruito, in qualità di socio accomandatario della Emet s.a.s. di Martinengo  Pierpaolo & C, un nuovo impianto comportante emissioni in atmosfera senza  aver conseguito la prevista autorizzazione.
L\'assoluzione si fonda  sull\'accertamento del fatto che l\'impianto della Emet era stato realizzato in  epoca antecedente a quella in cui, il 1 aprile 2004, l\'imputato era divenuto  socio accomandatario della società, per cui la mancata autorizzazione avrebbe  dovuto essere contestata al precedente amministratore.
Avverso la sentenza ha  proposto in data 29 marzo 2007 ricorso per cassazione il Procuratore della  Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendone l\'erronea applicazione della  legge incriminatrice, che la giurisprudenza prevalente di questa Corte  interpreterebbe come relativa ad una contravvenzione avente natura di reato  omissivo permanente, la cui consumazione si protrae sino al rilascio  dell\'autorizzazione ovvero fino a quando cessi l\'attività dell\'impianto e quindi  venga meno la lesione del bene tutelato, rappresentato dalla salvaguardia  dell\'atmosfera dalle possibili fonti di inquinamento attraverso il controllo  pubblico sulle stesse. Come reato omissivo permanente, esso sarebbe pertanto  contestabile ed è stato come tale contestato anche all\'imputato, divenuto  amministratore della Emet dall\'inizio di aprile 2004. Il ricorrente ha pertanto  chiesto l\'annullamento della sentenza impugnata, con i provvedimenti  consequenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, interpretabile come  ricorso immediato per cassazione a norma dell\'art. 569 c.p.p. - in ragione del  fatto che è stato proposto successivamente alla sentenza in data 6 febbraio 2007  n. 26 (pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana del giorno successivo),  con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l\'illegittimità  costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 nella parte in cui,  sostituendo l\'art. 593 c.p.p., aveva escluso il potere del Pubblico ministero di  proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le  ipotesi previste dall\'art. 603 c.p.p., comma 2, nonché del fatto che contiene  unicamente la censura di violazione di legge -, è fondato. Secondo la prevalente  giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la contravvenzione di  cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 24, comma 1 che punisce chi inizia la  costruzione di un nuovo impianto senza l\'autorizzazione prevista dal precedente  art. 6, ha infatti natura di reato permanente, la cui consumazione perdura fino  al rilascio della prescritta autorizzazione.
La norma è infatti finalizzata  alla tutela della qualità dell\'aria e l\'autorizzazione costituisce il mezzo di  controllo preventivo sugli impianti inquinanti onde verificare la tollerabilità  delle emissioni e l\'adozione di appropriate misure di prevenzione  dell\'inquinamento atmosferico, per cui il reato permane fino a che il competente  ente territoriale non abbia effettuato tale controllo (cfr., in proposito,.  Cass. sez. 3^, 15 febbraio 1999 n. 1918). A conferma di tale interpretazione  giurisprudenziale, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279 emanato in forza  della delega contenuta all\'articolo unico della L. 15 dicembre 2004, n. 308 per  il riordino, il coordinamento e integrazione anche delle leggi in materia di  inquinamento atmosferico, nel recepire al comma 1 la norma prima citata, la  traduce nella esplicita articolata espressione di "chi inizia ad istallare o  esercisce un impianto o esercita una attività in assenza della prescritta  autorizzazione".
Attesa la natura permanente del reato previsto dal D.P.R. n.  203 citato, art. 24 esso è configurabile anche nei confronti di colui che abbia  proseguito nell\'esercizio dell\'impianto per l\'avvio del quale non sia stata  ancora rilasciata l\'autorizzazione (cfr., nel medesimo senso, Cass. sez. 3^, 12  luglio 2006 n. 24057 e 27 febbraio 2007 n. 8051).
Consegue alla  interpretazione così operata della norma incriminatrice il vizio denunciato  della sentenza impugnata, in quanto questa ha mandato assolto, per non aver  commesso il fatto, l\'imputato in ragione della circostanza che questi aveva  assunto la qualità di legale rappresentante della società che gestisce  l\'impianto successivamente alla realizzazione di quest\'ultimo, nonostante la  permanenza, anche successivamente a tale subentro, della mancanza di  autorizzazione.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio, ai  sensi dell\'art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte d\'appello di Torino, che si  atterrà ai principi enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza  impugnata, con rinvio alla Corte d\'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il  30 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2008 
 
                    




