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 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 2 luglio 2003, n.183
Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

Gazzetta Ufficiale N. 168 del 22 Luglio 2003

 

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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con
modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, recante
ulteriori interventi in materia di rottamazione degli autoveicoli;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede
incentivazioni per gli acquisti di autoveicoli a trazione elettrica e
incentivazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a
gas di petrolio liquefatto (GPL), nonche' incentivazioni per
l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento
sulle incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di
petrolio liquefatto (GPL);
Visto l'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
«Legge Finanziaria per il 2001» che autorizza nuovi stanziamenti per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
Visto il decreto del 5 aprile 2001 del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, recante la definizione delle tipologie oggetto
degli incentivi, nonche' la ripartizione del predetto stanziamento
fra le incentivazioni per il settore elettrico e quelle per il
settore metano/GPL;
Visto l'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante
«Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza», che autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;
Visto che occorre ripartire il predetto stanziamento fra le
incentivazioni per il settore GPL e gas metano e le incentivazioni
per il settore elettrico;
Rilevata la necessita' di modificare l'entita' del contributo
previsto nell'articolo 2 del citato decreto ministeriale 17 luglio
1998, n. 256, al fine di incrementare maggiormente l'impiego di
autoveicoli a basso impatto ambientale, quali quelli alimentati a
metano ed a GPL, avuto anche riguardo all'attuale situazione di grave
congiuntura negativa del mercato;
Rilevata altresi' la necessita' di definire, nell'ambito di
appositi accordi di programma con le associazioni di categoria,
modalita' operative di controllo che, anche in relazione
all'incremento dell'entita' del contributo, garantiscano una verifica
adeguata dell'andamento delle operazioni incentivabili e
dell'effettivo utilizzo del contributo da parte del consumatore
finale;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n.
400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ripartizione stanziamento
1. Lo stanziamento di 5 milioni di euro, previsto dall'articolo 28
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per ciascuno degli anni
2002, 2003, 2004 e' ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per la
concessione di incentivi per l'acquisto o la trasformazione di
autoveicoli alimentati a metano o a GPL e di euro 0,5 milioni per
l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica nonche' motocicli e
ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
ministeriale 17 luglio 1998, n. 256 «Regolamento recante
norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a
metano o a gas di pretrolio liquefatto (GPL)», come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 2 (Entita). - Il contributo e' stabilito nella
misura di euro 1.500,00 in favore delle persone fisiche che
acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un
autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o
esclusivamente a metano o a gas di petrolio liquefatto
(GPL) e nella misura di euro 650 in favore delle persone
fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla
data di prima immatricolazione, un impianto di
alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprieta'
e di cui risulti l'intestazione alla persona fisica
medesima, o ai suoi familiari conviventi.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge
12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza):
«Art. 28 (Misure per incrementare l'utilizzo del metano
e del GPL in autotrazione). - 1. Per le finalita' previste
dall'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per
la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa,
in aggiunta a quella prevista dall'art. 145, comma 6, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla
concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli
alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori
elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonche' per
l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un
impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformita'
delle definizioni adottate dal decreto ministeriale 5
aprile 2001, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attivita' produttive.».

 

Art. 2.
Entita' del contributo
1. L'articolo 2 del decreto 17 luglio 1998, n. 256, citato nelle
premesse e' cosi' sostituito: «Il contributo e' stabilito nella
misura di euro 1.500 in favore delle persone fisiche che acquistano
in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di
fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a gas di
petrolio liquefatto (GPL) e nella misura di euro 650 in favore delle
persone fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla
data di prima immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano
o a GPL su autoveicolo di proprieta' e di cui risulti l'intestazione
alla persona fisica medesima, o ai suoi familiari conviventi.».

 

Art. 3.
Modalita' di monitoraggio
1. Le modalita' operative di monitoraggio dell'andamento delle
erogazioni e dell'effettivo utilizzo del contributo da parte del
consumatore finale sono stabilite in appositi accordi di programma da
stipularsi tra il Ministero delle attivita' produttive e le
associazioni di settore maggiormente rappresentative, secondo gli
schemi allegati al presente decreto.

 

Art. 4.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 luglio 2003
Il Ministro: Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 3
Attivita' produttive, foglio n. 338

 

Allegati

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
tra
Il Ministero delle attivita' produttive, rappresentato dal direttore
generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita'
e
Le associazioni di categoria del GPL e del metano nell'interesse e
per conto dei propri associati e non associati

Premesso che:
il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con
modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, ha previsto
incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di
petrolio liquefatto (GPL);
in conformita' all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale
11 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento di attuazione della
sopracitata norma, il Ministero delle attivita' produttive provvede
alla ricognizione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) del medesimo decreto, previsti in favore delle persone
fisiche che procedono alla installazione di impianti di alimentazione
a metano o a GPL, sulla base dei dati raccolti dalla Direzione
generale della motorizzazione civile attraverso i propri uffici
periferici;
i dati forniti dalla Direzione generale della motorizzazione
attestano l'avvenuta installazione degli impianti, ma non possono
fornire informazioni sull'applicazione della agevolazione suddetta;
non esiste un listino dei prezzi massimi per le installazioni di
impianti a GPL o a metano che costituisca un riferimento per i
consumatori;
e' necessario definire un listino di prezzi massimi per le
installazioni di impianti a GPL o metano effettuate su autoveicoli
entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione;
il Ministero delle attivita' produttive si riserva di concertare
con le associazioni l'adozione di un programma promozionale di
sostegno all'intervento;
il Ministro delle attivita' produttive con decreto in
data .................. ha modificato il citato decreto ministeriale
11 luglio 1998, n. 256, prevedendo, fra l'altro, modalita' operative
di monitoraggio da stabilire nell'ambito di accordi di programma con
le associazioni di settore maggiormente rappresentative;
Stipulano il seguente accordo di programma:
Art. 1.
Premessa ed allegati
La premessa e gli allegati formano parte integrante del presente
accordo di programma.
Art. 2.
Oggetto dell'accordo
Oggetto dell'accordo e':
la attuazione di una procedura di esame e monitoraggio degli
interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto
ministeriale n. 256/1998, da intendersi come preliminare
all'esercizio della competenza istituzionale di verifica del
Ministero dell'economia e delle finanze;
la definizione di un listino di prezzi massimo delle
installazioni degli impianti GPL o metano, articolato per tipologia
tecnica e per aree geografiche omogenee.
Art. 3.
Finalita' dell'accordo
Definizione dell'esatto utilizzo degli stanziamenti attraverso la
ricognizione ed il monitoraggio delle installazioni che hanno
beneficiato del contributo statale.
Definizione di un tetto massimo per i prezzi delle installazioni
per assicurare il beneficio al consumatore finale.
Art. 4.
Impegni delle parti firmatarie
Il Ministero delle attivita' produttive si impegna a:
esaminare l'effettiva applicazione dell'agevolazione sulla base
della documentazione raccolta dalle associazioni di settore
firmatarie del presente accordo;
riconoscere il contributo statale solo alle installazioni
conformi a quanto previsto nell'art. 1, comma 1, lettera b) del
decreto ministeriale n. 256/1998 ed ai quali e' stato applicato un
prezzo conforme al listino dei prezzi massimi;
favorire una proposta di modifica di quanto dispone il
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni
nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardo al riconoscimento dei
contributi mediante la modalita' del credito di imposta.
Le associazioni di categoria, per la parte di rispettiva
competenza, si impegnano a:
raccogliere la documentazione di cui all'art. 5 del presente
accordo, attraverso le officine installatrici ad esse associate;
far pervenire al Ministero delle attivita' produttive la
documentazione di cui sopra;
informare le officine interessate sulle operazioni esaminate dal
Ministero delle attivita' produttive con esito positivo;
inviare al Ministero con cadenza mensile un report completo degli
interventi agevolati;
portare avanti studi e prove sperimentali relativi al
miglioramento delle qualita' tecniche ed ambientali dei prodotti;
continuare nell'azione di sensibilizzazione ed informazione
finalizzata alla promozione dell'uso del GPL e del metano per
autotrazione;
promuovere incentivi e facilitazioni per l'impiego del GPL e del
metano per autotrazione;
definire il listino dei prezzi massimi di installazione tenendo
conto che gli stessi applicati sul territorio nazionale sono soggetti
a variazioni ascrivibili ai differenti costi di manodopera. Il
predetto listino viene allegato al presente accordo e potra' essere
aggiornato con il solo indice ISTAT a partire dall'anno 2004.
Art. 5.
Procedimento di accesso al contributo statale
Per poter recuperare l'importo delle agevolazioni, in conformita'
del comma 3 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 256/1998, le
officine installatrici di impianti a metano e/o GPL seguono le
procedure definite nel presente articolo.
L'officina installatrice invia alle proprie associazioni di
settore, firmatarie del presente accordo, la seguente documentazione:
1) copia della fattura di installazione con firma e timbro, in
originale, del titolare dell'attivita';
2) copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo attestante
l'avvenuta installazione con timbro e firma, in originale, del
titolare dell'attivita';
3) certificato dello stato di famiglia nel caso di installazione
di impianto a gas metano o GPL su autoveicolo intestato a familiari
conviventi.
Le associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al
Ministero dell'attivita' produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ufficio B1 - Via Molise n. 2 - Roma, la
documentazione raccolta.
Il Ministero delle attivita' produttive, dopo aver effettuato
l'esame della documentazione, assegna un codice alfanumerico -
appartenente ad un protocollo unificato - ad ogni richiesta
approvata.
Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il
Ministero invia all'associazione interessata la lista delle pratiche
approvate con i relativi codici.
Le associazioni, entro giorni sette dall'arrivo della lista
suddetta, provvedono ad inviare ad ogni officina interessata un
attestato dell'approvazione della pratica con il relativo codice
alfanumerico.
Le officine installatrici procedono al recupero dell'importo
dell'agevolazione sull'installazione se ad essa e' stato assegnato un
codice di approvazione.
Resta fermo l'obbligo, per le officine degli installatori, di
conservare per cinque anni la documentazione relativa alle operazioni
di installazione come previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto
ministeriale 17 luglio 1998, n. 256. Per lo stesso periodo di cinque
anni dovra' altresi' essere conservato l'attestato di approvazione
della pratica con relativo codice alfanumerico.
Art. 6.
Oneri
L'attivita' derivante dall'applicazione del presente accordo si
intende resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito senza
oneri per il Ministero delle attivita' produttive e per i soggetti
destinatari del contributo associati e non associati.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
tra
Il Ministero delle attivita' produttive rappresentato dal direttore
generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita'
e
I produttori di autoveicoli omologati anche, o esclusivamente a gas
metano o a GPL

Premesso che:
il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con
modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, ha previsto
incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di
petrolio liquefatto (GPL);
in conformita' all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale
17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento di attuazione della
sopracitata norma, il Ministero delle attivita' produttive provvede
alla ricognizione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) del medesimo decreto, previsti in favore delle persone
fisiche che acquistano un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato
anche o esclusivamente a metano o a GPL, sulla base dei dati raccolti
dalla Direzione generale della motorizzazione civile attraverso i
propri uffici periferici;
i dati forniti dalla Direzione generale della motorizzazione
attestano l'acquisto di veicoli nuovi, ma non possono fornire
informazioni sull'applicazione della agevolazione suddetta;
visto che per le autovetture nuove esiste un listino di prezzi
che costituisce un riferimento per i consumatori;
il Ministero delle attivita' produttive si riserva di concertare
con le associazioni l'adozione di un programma promozionale di
sostegno all'intervento;
il Ministro delle attivita' produttive con decreto in data
.................... ha modificato il citato decreto ministeriale
17 luglio 1998, n. 256, prevedendo, fra l'altro, modalita' operative
di monitoraggio da stabilire nell'ambito di accordi di programma con
le associazioni di settore maggiormente rappresentative;
Stipulano il seguente Accordo di programma:

Art. 1.
Premessa
Le premesse formano parte integrante del presente accordo di
programma.
Art. 2.
Oggetto dell'accordo
Oggetto dell'accordo e': la attuazione di una procedura di esame e
monitoraggio degli interventi di cui l'art. 1, comma 1, lettera a),
del decreto ministeriale n. 256/1998 da intendersi come preliminare
all'esercizio della competenza istituzionale di verifica del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
Finalita' dell'accordo
Definire l'esatto utilizzo degli stanziamenti attraverso la
ricognizione ed il monitoraggio degli acquisti di autovetture nuove
alimentate a gas metano o a GPL.
Assicurare il beneficio al consumatore finale.
Art. 4.
Impegni delle parti firmatarie
Il Ministero delle attivita' produttive si impegna a:
esaminare l'effettiva applicazione dell'agevolazione sulla base
della documentazione raccolta dalle associazioni di settore
firmatarie del presente accordo;
riconoscere il contributo statale solo agli acquisti conformi a
quanto previsto nell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto
ministeriale n. 256/1998 ed ai quali e' stato applicato un prezzo
conforme al listino dei prezzi ufficiale;
favorire una proposta di modifica di quanto dispone il
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardo al
riconoscimento dei contributi mediante la modalita' del credito di
imposta.
Le associazioni di categoria dei produttori e importatori di auto
si impegnano a:
raccogliere la documentazione di cui all'art. 5 del presente
accordo attraverso le imprese costruttrici o importatrici;
far pervenire al Ministero delle attivita' produttive la
documentazione di cui sopra;
informare le predette imprese sulle operazioni esaminate dal
Ministero delle attivita' produttive con esito positivo;
inviare al Ministero con cadenze mensile un report completo degli
interventi agevolati;
portare avanti studi e prove sperimentali relativi al
miglioramento delle qualita' tecniche ed ambientali dei prodotti;
continuare nell'azione di sensibilizzazione ed informazione
finalizzata alla promozione dell'uso del GPL e del metano per
autotrazione;
promuovere incentivi e facilitazioni per l'impiego del GPL e del
metano per autotrazione.
Art. 5.
Procedimento di accesso al contributo statale
Per poter recuperare l'importo delle agevolazioni, in conformita'
del comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 256/1998, i
costruttori o importatori del veicolo nuovo alimentato a gas metano o
a GPL seguono le procedure definite nel presente articolo.
L'impresa costruttrice o importatrice invia alle proprie
associazioni di settore, firmatarie del presente accordo, la seguente
documentazione:
1) copia della fattura di vendita con firma e timbro, in
originale, del titolare dell'attivita';
2) copia del libretto di circolazione e certificato di proprieta'
dell'autoveicolo attestante l'avvenuta vendita con timbro e firma, in
originale, del titolare dell'attivita'.
Le associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al
Ministero dell'attivita' produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ufficio B1 - via Molise n. 2 - Roma, la
documentazione raccolta.
Il Ministero delle attivita' produttive, dopo aver effettuato
l'esame della documentazione, assegna un codice alfanumerico -
appartenente ad un protocollo unificato - ad ogni richiesta
approvata.
Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il
Ministero invia all'associazione interessata la lista delle pratiche
approvate con i relativi codici.
Le associazioni, entro giorni sette dall'arrivo della
documentazione suddetta, provvedono ad inviare ad ogni impresa
interessata un attestato dell'approvazione della pratica con il
relativo codice alfanumerico.
Le imprese costruttrici o importatrici procedono al recupero
dell'importo dell'agevolazione se ad essa e' stato assegnato un
codice di approvazione.
Resta fermo l'obbligo per i costruttori e per gli importatori di
conservare per cinque anni la documentazione relativa alle vendite
come previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale n.
256/1998. Per lo stesso periodo di cinque anni dovra' altresi' essere
conservato l'attestato di approvazione della pratica con relativo
codice alfanumerico.
Art. 6.
Oneri
L'attivita' derivante dall'applicazione del presente accordo si
intende resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito senza
oneri per il Ministero delle attivita' produttive e per i soggetti
destinatari del contributo associati e non associati.