TAR Toscana, Sez. I, n. 1036, del 16 giugno 2014
Ambiente in genere.Legittimità ordinanza per interventi urgenti di messa in sicurezza della costa rocciosa prossima alla via

E’ in primo luogo pacifico che il movimento franoso e la caduta di massi sulla strada costituisca circostanza idonea ad integrare il requisito del pericolo concreto per la pubblica incolumità richiesto dalla legge. Per altro verso, il fatto che il versante roccioso manifestasse fenomeni di dissesto sin dal 2002 non rappresenta una circostanza impeditiva all’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem. A nulla rileva che la situazione di emergenza fosse nota da tempo e si sia consolidata ed aggravata per effetto di eventuali comportamenti commissivi ed omissivi delle Amministrazioni interessate o di soggetti terzi, essendo rilevante solo che tale situazione perduri al momento dell’emissione dell’atto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 01036/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01316/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2010, proposto da: 
Carla Placidi, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di Vecchiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Laura Fiamma, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Casimiro Lippi, Scilla Lippi, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

per l'annullamento

dell’ordinanza Sindacale n. 92 del 18.05.2010, recante in oggetto “Interventi urgenti per la messa in sicurezza della costa rocciosa prossima alla via del Paduletto – Vecchiano”, conosciuta in data 24.05.2010, e ove occorrer possa, del verbale prot. n. 883/int. della Polizia Municipale, e della nota del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale VVFF Pisa, prot. n. 5195 del 15.05.2010, entrambi non conosciuti dalla sig.ra Placidi, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché incognito e con riserva di proporre motivi aggiunti.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vecchiano in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 maggio 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Viene impugnata l’ordinanza Sindacale n. 92 del 18.05.2010, con la quale il Comune di Vecchiano intimava alla ricorrente l’esecuzione di “Interventi urgenti per la messa in sicurezza della costa rocciosa prossima alla via del Paduletto – Vecchiano”.

La ricorrente è proprietaria di un terreno sito nel comune di Vecchiano interessato da pun vasto movimento franoso che determinava la caduta di massi sulla sottostante via del Paduletto

A seguito dei sopralluoghi eseguiti dalla Polizia municipale in data 14 maggio 2010 e successivamente dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pisa, il Sindaco, esercitando il potere di cui all'art. 54 del TUEL, con l'ordinanza impugnata intimava alla ricorrente di provvedere all'attuazione delle operazioni di messa in sicurezza della costa rocciosa in oggetto, rimuovendo il materiale roccioso giacente in prossimità della viabilità pubblica e trasmettendo al Comune apposita indagine geologica.

In una nota indirizzata all'Amministrazione comunale la ricorrente evidenziava che la natura franosa del terreno e la sua conseguente pericolosità costituivano una costante derivante dalla morfologia dei luoghi, rilevando l'estrema difficoltà delle operazioni di messa in sicurezza richieste, nonché l'opportunità, ai fini della risoluzione delle problematiche riscontrate, di procedere alla chiusura della strada vicinale del Paduletto, ritenuta di scarsissimo utilizzo e, comunque, impropriamente realizzata in zona pericolosa.

Rimasta senza riscontro la suddetta missiva, la sig.ra Placidi proponeva ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento in epigrafe ed affidandone l'accoglimento alle censure che seguono:

- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000. Difetto dei presupposti per l'esercizio del potere extra ordinem. Eccesso di potere sotto il profilo della enormità del provvedimento ed ella inefficacia e incongruità dello stesso. Eccesso di potere per sviamento.

Si costituiva il giudizio il Comune di Vecchiano opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con atto di intervento depositato il 7 dicembre 2011 si costituivano in giudizio anche i signori Casimiro e Scilla Lippi nella qualità di proprietari di un terreno raggiungibile attraverso la strada vicinale del Paduletto e perciò interessati alla sua transitabilità.

Nella pubblica udienza del 2 maggio 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Assume la ricorrente l’insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza assegnato al sindaco dall’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mancando nella circostanza l'esistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione e mirando, piuttosto, il provvedimento impugnato a definire in via definitiva un determinato assetto di interessi. Viene, altresì, rilevata l’abnormità delle prescrizioni imposte che sarebbero del tutto inefficaci rispetto alla necessità di far fronte all'imminente pericolo per l'incolumità pubblica, cioè alla finalità alla quale dovrebbe tendere l'ordinanza contingibile ed urgente e, comunque, comporterebbero, attesa la vastità dell’intervento richiesto, un sacrificio sproporzionato e insostenibile per l'interessata

L’assunto non appare condivisibile.

Nella fattispecie il Sindaco ha fatto applicazione dell'art. 54, comma 2, del citato Testo unico, a tenore del quale "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini".

Una giurisprudenza ormai da tempo consolidata ha fornito l’interpretazione di tale norma ritenendo che il presupposto per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti è la necessità di intervenire urgentemente, per eliminare uno stato di grave pericolo per l'igiene e/o l’incolumità pubblica, avente le caratteristiche di una situazione eccezionale e/o imprevedibile, che va urgentemente affrontata con misure non ordinarie di carattere provvisorio e che, pertanto, non può essere fronteggiata efficacemente con l'utilizzo dei consueti mezzi approntati dall'ordinamento giuridico di carattere definitivo (cfr., tra le tante, Cons. Stato , sez. V, 28 marzo 2008, n. 1322; T.A.R. Basilicata, 15 gennaio 2013, n. 28; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 giugno 2013, n. 709).

L'atipicità contenutistica delle ordinanze sindacali di cui trattasi che deroga al principio di legalità sostanziale per consentire una maggiore duttilità all'azione dell'ente locale, è giustificabile, all'esito di un complessivo bilanciamento dei valori, proprio e soltanto se sussistono effettivamente i presupposti applicativi delle predette ordinanze, vale a dire l'eccezionalità e imprevedibilità della situazione, a cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento (T.A.R. Toscana, sez. II, 6 dicembre 2012, n. 1973).

Alla luce dei suddetti principi non pare che il potere in questione, tenuto conto delle circostanze, sia stato utilizzato impropriamente.

E’ in primo luogo pacifico, e non può fare a meno di ammetterlo la stessa ricorrente, che il movimento franoso e la caduta di massi sulla strada costituisca circostanza idonea ad integrare il requisito del pericolo concreto per la pubblica incolumità richiesto dalla legge.

Per altro verso, il fatto che il versante roccioso manifestasse fenomeni di dissesto sin dal 2002 (tanto che già in data 13 settembre 2002 era stata notificata alla ricorrente analoga ordinanza) non rappresenta una circostanza impeditiva all’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, a nulla rileva che la situazione di emergenza fosse nota da tempo e si sia consolidata ed aggravata per effetto di eventuali comportamenti commissivi ed omissivi delle Amministrazioni interessate o di soggetti terzi, essendo rilevante solo che tale situazione perduri al momento dell’emissione dell’atto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, del 9 novembre 1998 n. 1585; TAR Campania Napoli, Sez. I, 27 marzo 2000 n. 813; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 26 aprile 2013, n. 1225).

Né d’altra parte gli adempimenti richiesti appaiono costituire un surrettizio tentativo di addivenire ad una sistemazione permanente del dissesto attraverso l’improprio utilizzo dell’ordinanza, considerato che il provvedimento si limita a richiedere la rimozione del materiale lapideo distaccatosi, la messa in sicurezza del versante franoso e la trasmissione al Comune di un’indagine geologica ricognitiva del fronte roccioso instabile.

Quanto poi agli ulteriori aspetti posti in evidenza dalla ricorrente appare palese che non può essere posto in discussione il diritto di transito su una strada ad uso pubblico, pure se scarsamente frequentata, rientrando tali valutazioni nei poteri discrezionali dell’Amministrazione.

Da ultimo, in ordine alla congruità ed equità delle misure richieste, se è vero che queste devono essere modulate in funzione del minor sacrificio possibile per i privati destinatari del provvedimento, non pare dubbio che quanto disposto con l’atto avversato non si palesa in concreto sproporzionato rispetto alla natura e alle conseguenze dell’evento di cui trattasi.

Per ragioni che precedono il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese del giudizio seguono soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)