TAR Puglia (BA) Sez. I sent. 525 del 6 marzo 2008
Ambiente in genere. V.i.a.

Sulla illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull\'istanza volta ad ottenere il pronunciamento sulla valutazione d\'impatto ambientale, per la prosecuzione della gestione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in Taranto alla località “La Riccia Giardinello”
N. 00525/2008 REG.SEN.
N. 00087/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2008, proposto da Italcave s.p.a., rappresentata e difesa dall\'avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Camillo Rosalba, 47/z;

contro

- Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
- Assessorato all’Ecologia e Ambiente della Regione Puglia – Ufficio Valutazione impatto ambientale, in persona del Dirigente pro tempore, non costituito;

per l\'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull\'istanza volta ad ottenere il pronunciamento sulla valutazione d\'impatto ambientale, per la prosecuzione della gestione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in Taranto alla località “La Riccia Giardinello”; con conseguente condanna dell’Amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto a definizione del procedimento avviato, e con nomina del commissario ad acta in caso di inottemperanza all\'ordine del Tribunale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2008 il dott. Savio Picone e udito il difensore della ricorrente come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO

Espone la ricorrente di essere titolare di un’area di cava ove è stata svolta per un certo lasso di tempo l’attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, autorizzata: a) con decreto del Prefetto di Taranto del 25.1.2000 e determina del Dirigente della Provincia di Taranto del 2.2.2004, previa favorevole valutazione di impatto ambientale della Giunta regionale del 31.7.1998; b) con delibera della Giunta provinciale di Taranto del 21.10.2003 e determina del Dirigente della Provincia di Taranto del 22.12.2005, previa favorevole valutazione di impatto ambientale del Dirigente della Regione Puglia del 20.2.2003.

In data 5.6.2006, la società inoltrava ai competenti uffici della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e del Ministero dell’Ambiente una nota corredata dallo studio di impatto ambientale, preordinato alla regolarizzazione delle volumetrie realizzate in difformità dal progetto autorizzato, ai sensi degli artt. 5-ss. della legge regionale n. 11/2001. Della presentazione dell’istanza veniva data notizia sul B.U.R.P. n. 105 del 17.8.2006.

Con nota del 31.1.2007, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia comunicava alla Italcave s.p.a. di aver assegnato la pratica al Comitato regionale per la v.i.a., riservandosi di provvedere all’esito della necessaria istruttoria tecnica.

Contro l’inerzia fin qui serbata dagli uffici regionali insorge la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 nonché delle disposizioni di legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, chiedendo sentenza di condanna ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971.

Il ricorso merita accoglimento.

La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni, previsto dall’art. 13 della legge regionale pugliese n. 11/2001. Allo stesso modo, il procedimento di verifica della assoggettabilità a v.i.a. deve concludersi nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 16 della medesima legge regionale.

L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia, secondo il combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152/2006, al quale le Regioni non possono derogare.

Nella specie, la ricorrente ha documentato di aver presentato alla Regione Puglia la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale in data 5.6.2006. La Regione Puglia, ritualmente chiamata in giudizio, non si è costituita ed il procedimento, stando alla nota interlocutoria del 31.1.2007 proveniente dal Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, non risulta concluso.

Sussiste violazione dell’obbligo di provvedere e pertanto il ricorso in epigrafe deve essere accolto. La mancata comparizione dell’Amministrazione intimata giustifica la compensazione delle spese processuali relative a tale fase del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza a cura della segreteria di questo Tribunale, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine alla valutazione di impatto ambientale sulla domanda presentata dalla Italcave s.p.a. in data 5.6.2006.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2008 con l\'intervento dei Magistrati:
Doris Durante, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore




L\'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO