TAR Puglia (BA) Sez. III sent. 866 del 15 aprile 2009
Ambiente in genere. Legittimazione associazioni

Nel nostro ordinamento l’affidamento al Ministero dell’ambiente ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349 del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste (e dei comitati), non esclude la possibilità per il giudice di valutare caso per caso l’applicabilità dell’art. 18 l. n. 349 del 1986, accertando la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali. Tuttavia la legittimazione di una associazione non compresa nell’elenco ministeriale di cui all’art. 13 legge n. 349/1986 ad impugnare provvedimenti amministrativi lesivi di interessi ambientali è condizionata al possesso dei seguenti requisiti che debbono sussistere cumulativamente (e ciò al fine di evitare il configurarsi di un’azione popolare): 1) perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale; 2) avere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; 3) avere un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso
N. 00866/2009 REG.SEN.

N. 00099/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 99 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Arca Centro di Iniziativa Democratica in persona del Presidente, De Mari Nicola, Minervini Francesco, Rinaldi Michele, Costantino Alfredo Sigfrido, Loiacono Francesco, Torro Cinzia, Carbonara Alessandro, Grilli Giovanna, Carbonara Anna, Fiorentino Giuseppina, Biondi Valeria, Negro Cristiana, De Martino Carlo, Bottalico Carmela, Princigalli Anna, Piepoli Anna, Palieri Diana, Vitolo Mario, De Vita Linda, Grilli Silvana, Comitato per la Difesa dell’Ansa di Marisabella, D’Apolito Maria, Tesser Anna, Notarnicola Filippo, Bianchini Armando, Ruggiero Anna, Dello Russo Silvestro, Marroccoli Savino, De Fano Nicola, Comitato Asse Nord-Sud, Magnisi Matteo, Associazione Nazionale Cristiano-Sociali, Gruppo di Bari, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso Amerigo Maggi in Bari, c/o Segreteria del Tar Puglia - Bari;


contro

Regione Puglia in persona del Presidente p.t.;
Autorità Portuale di Bari, rappresentata e difesa dagli avv. Ignazio Fulvio Mezzina e Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso Ignazio Fulvio Mezzina in Bari, c/o Piazzale Cristoforo Colombo, 1 – sede legale dell’Autorità Portuale di Bari;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale in persona del Presidente p.t.;


per l’annullamento

- della nota prot. n. DSA - 2006 - 0028391 del 07.11.2006 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, ha verificato, in via definitiva, l’esclusione dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale delle opere di completamento delle strutture portuali nell’area Pizzoli - Marisabella nel Porto di Bari;

- dei presupposti pareri della Commissione VIA n. 826 del 28.09.2006, n. 842 del 02.11.2006 nonché di quelli precedenti dell’8.03.2003 e del 26.05.2003;

quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- dei predetti atti, nonché del Bando di Gara per i lavori di completamento delle strutture portuali nell’area “Pizzoli - Marisabella” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 5° Serie Speciale, del 13.10.2008;




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Bari;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 09/04/2009 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire di tutti i ricorrenti mancando in capo agli stessi la titolarità attiva della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, così come correttamente evidenziato dalla difesa dell’Autorità Portuale di Bari e dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.

Invero in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 14468/2008) ritiene questo Collegio che la titolarità della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio rientra nel fuoco dell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata (che nel caso di specie è rimasta inerte).

In particolare i singoli cittadini ricorrenti non hanno provato, producendo i relativi certificati anagrafici di residenza, di abitare nella zona potenzialmente interessata dall’opera di cui contestano la mancata sottoposizione a procedura di valutazione di impatto ambientale.

Peraltro in un caso analogo il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830) ha affermato che “La mera vicinanza di un’abitazione ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell’opera, essendo invece necessaria anche l’ulteriore prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze. E’, pertanto, inammissibile l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi riguardanti una discarica, proposta da chi si sia limitato ad affermare di essere proprietario di terreni confinanti con i suoli interessati dalla discarica in questione, senza specificare, né tanto meno provare, la sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale, che rinverrebbe alla sua sfera giuridica dalla esecuzione del provvedimento impugnato.”. Nel caso di specie i singoli cittadini ricorrenti non hanno specificato, né tanto meno provato, la sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale, che rinverrebbe alla sfera giuridica dei medesimi dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

In secondo luogo l’associazione ricorrente Arca Centro di Iniziativa Democratica non ha provato il possesso di quei requisiti di legittimazione ad agire richiesti dalla giurisprudenza amministrativa più recente.

Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 02 ottobre 2006, n. 5760) ha evidenziato che “Nel nostro ordinamento l’affidamento al Ministero dell’ambiente ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349 del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste (e dei comitati), non esclude la possibilità per il giudice di valutare caso per caso l’applicabilità dell’art. 18 l. n. 349 del 1986, accertando la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali.”.

Tuttavia la legittimazione di una associazione non compresa nell’elenco ministeriale di cui all’art. 13 legge n. 349/1986 ad impugnare provvedimenti amministrativi lesivi di interessi ambientali è condizionata al possesso dei seguenti requisiti che debbono sussistere cumulativamente (e ciò al fine di evitare il configurarsi di un’azione popolare): 1) perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale; 2) avere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; 3) avere un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830).

Seppure la predetta associazione Arca Centro di Iniziativa Democratica ha prodotto in giudizio documentazione (rectius statuto ed articoli di giornale), dalla stessa si evince unicamente che la stessa ha finalità prettamente politiche di carattere generale e che solo occasionalmente persegue obiettivi di tutela ambientale (cfr. art. 2, comma 2 dello Statuto dell’Arca: “L’Arca - Centro di Iniziativa Democratica ha altresì come scopo fondamentale la costituzione di una sede di raccordo, di dialogo e confronto tra le componenti del mondo del volontariato e dell’associazionismo e di un luogo di incontro e di sintesi politica del centro-sinistra, recuperando l’impegno dei cittadini e delle cittadine per la riforma della politica, in una visione comune per lo sviluppo del territorio nella salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale per la ripresa occupazionale soprattutto giovanile.”).

Peraltro detto statuto nulla prevede in ordine all’attività giurisdizionale della associazione a tutela di determinati interessi. Né gli articoli di giornale prodotti dalla associazione (relativi ad azioni concrete in cui la stessa si sarebbe impegnata) comprovano che la stessa si sia attivata in sede giurisdizionale a tutela degli interessi di cui la stessa nel proprio Statuto dichiara, peraltro in forma generica, di essere portatrice.

Per quanto riguarda le altre associazioni ovvero comitati ricorrenti (Comitato per la Difesa dell’Ansa di Marisabella; Comitato Asse Nord-Sud; Associazione Nazionale Cristiano-Sociali, Gruppo di Bari) le stesse non hanno neanche depositato, diversamente dalla associazione Arca Centro di Iniziativa Democratica, copia del proprio atto costitutivo o del proprio statuto.

Come sottolineato dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830) “Deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione processuale, l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi dell’ambiente proposta dal comitato di cittadini, il quale - non compreso nell’elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349 - non abbia depositato copia del proprio atto costitutivo o del proprio statuto da cui si possa verificare se detto Comitato abbia i seguenti requisiti: di perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, di avere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e di avere un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.”.

Sul punto si è espresso altresì Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192: “Un semplice comitato di cittadini caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo - oltre che del riconoscimento ministeriale di cui all\'art. 13 legge n. 349 del 1986 - del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati sul territorio.”.

In conclusione deve essere dichiarata l’inammissibilità del presente ricorso per difetto di legittimazione ad agire di tutti i ricorrenti.

Sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 09/04/2009 con l’intervento dei Magistrati:



Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Francesco Cocomile, Referendario, Estensore







L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO