Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?

di Gianfranco AMENDOLA

Chiedo umilmente scusa ai valorosi frequentatori di questo sito. So bene che tre interventi sullo stesso argomento nel giro di pochi giorni sono troppi. A mia scusante, devo dire che io mi sarei limitato al primo e che accetto volentieri ogni critica, purchè garbata e pertinente. Se, però, la critica non è garbata nè pertinente, sono costretto a rispondere. Così è stato per il comunicato di Legambiente (cui ho risposto con "Viva viva il disastro ambientale abusivo").

Oggi rispondo, invece, alle critiche dell'avv. Stefano Palmisano (" Avvocato penalista, esperto di rapporti tra salute e ambiente" ) il cui articolo " Delitti contro l’ambiente, quand’è che un disastro si può dire ‘abusivo’? è stato appena pubblicato su questo sito.

La prima cosa che non ho apprezzato è di essere criticato senza essere identificato, perchè nell'articolo dell'avv. Palmisano le mie affermazioni vengono riferite a "uomini dalla indubitabile sensibilità ambientale e dalla prestigiosa storia ambientalista, anche in ambito giuridico" e ad "autorevoli commentatori". E' vero che ormai ho una certa età ma, specialmente, se devo essere criticato, preferisco essere citato con nome e cognome e senza perifrasi di stampo democristiano.

Ma andiamo al dunque. Ridotta all'osso, la tesi dell'avv. Palmisano si fonda sull'assunto che il DDL appena licenziato dal Senato , sostituendo con l'avverbio "abusivamente" (“chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale..”) la locuzione della Camera che parlava di “violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale” non ha cambiato niente e che "abusivamente" va benissimo perchè, citando il settore dell'edilizia, "nel nostro ordinamento penale è principio generale quello per cui un atto amministrativo non possa mai costituire una “licenza di delinquere" .

Tutto si può dire ma a me sembra una tesi un po' azzardata perchè, se fosse vera, mi farebbe dubitare della lucidità dei nostri senatori: se hanno apportato una modifica così vistosa, è sperabile che volessero dire qualcosa di diverso dalla espressione eliminata e sostituita. Quanto all'abusivismo edilizio, abbiamo esperienze diverse: è mia opinione che oggi i peggiori scempi edilizi avvengono con regolare permesso a costruire ("licenza di delinquere?) .

A questo punto, però, devo inserire una precisazione. L'avv. Palmisano, sempre senza citare direttamente il mio articolo, contesta la mia affermazione, secondo cui <<l’avverbio “abusivamente” sarebbe “sempre stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso che ‘si riferisce alla mancanza di autorizzazione, che determina l’illiceità della gestione organizzata e costituisce l’essenza del traffico illecito di rifiuti’>>. Ed aggiunge: "Non pare che le cose stiano proprio così.

La Cassazione sin dal 2008 ha fortemente ridimensionato il ruolo dell’autorizzazione nell’economia complessiva di quel reato, equiparando la carenza di quest’ultima alla “violazione delle regole vigenti in materia”, con ciò asserendo che, ai fini dell’integrazione del reato, è sufficiente anche quest’ultima, pur in presenza di un titolo abilitativo formalmente valido." (il neretto è suo).

Peccato che non abbia riportato anche la mia nota a piè di pagina (Cass. pen., sez. 6, c.c. 18 marzo 2004, n. 682, Ostuni. Nello stesso senso, tra le tante, cfr. ID, sez. 3, c.c. 6 ottobre 2005,n. 40828, Fradella che parla di attività "clandestine" o di "attività totalmente difformi da quanto autorizzato"; ID, sez. 3, c.c. 16 dicembre 2005, n. 1446, Samarati , che parla di "mancanza di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla normativa od anche autorizzazioni scadute o palesemente illegittime con riferimento ad attività organizzate clandestine od anche apparentemente legittime";ID. , sez. 3, 14 luglio 2011, n. 46189, Passariello che parla di attività effettuata senza le autorizzazioni necessarie o con autorizzazioni illegittime o scadute o violando le prescrizioni o i limiti delle prescrizioni stesse. Tenta di ampliare l'ambito ID., sez. 3, c.c. 25 novembre 2009, n. 8299, Del Prete secondo cui l'avverbio "si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smalimento dei rifiuti...".), dove davo atto correttamente di un orientamento (che peraltro condivido anche se riconosco che, a livello letterale, è un po' azzardato) del 2009 della Cassazione con interpretazione estensiva diversa da quella tradizionale. Tuttavia, non mi pare che le cose stiano proprio nel senso che dal 2009 abbia prevalso tale interpretazione. Sarà certamente carente la mia banca dati ma a me risulta che, dal 2009, oltre alla sentenza Del Prete, abbia sostanzialmente seguito la stessa linea solo Cass. Pen., sez. 3, 19 ottobre 2011, n. 47870, Giommi, mentre diverse altre sentenze sono rimaste nell'ambito tradizionale di "assenza di autorizzazione", cui equiparano la inosservanza di prescrizioni dell'autorizzazione e la presenza di autorizzazione palesemente illegittima (Cass. Sez. III n. 40945 del 19 novembre 2010 (Cc. 21 ott. 2010, Cass. Sez. III n. 46189 del 13 dicembre 2011 (PU 14 lug. 2011); Cass.Sez. III n. 19018 del 2 maggio 2013 (Ud 20 dic 2012); da ultimo, Cass. Sez. III n. 44449 del 4 novembre 2013 (Cc 15 ott. 2013) la quale conclude addirittura che "se così non fosse qualsiasi irregolarità amministrativa si trasformerebbe automaticamente nel delitto di traffico illecito".)1. Sono certo che l'avv. Palmisano, che nel suo articolo non cita neppure una sentenza, questa volta ce ne porterà molte e aggiornerò volentieri la mia banca dati. Ma, in ogni caso, di certo non è vera la sua perentoria affermazione che dal 2009 la Cassazione abbia equiparato la carenza dell'autorizzazione alla “violazione delle regole vigenti in materia”.

Peraltro, vorrei dire che ho dovuto fare questa digressione perchè tirato per i capelli. Ma, in realtà, si tratta di un problema del tutto secondario.

A mio sommesso avviso, infatti, è fuorviante inserire sia "abusivamente" sia la più ampia clausola di illiceità elaborata dalla Camera. Il delitto di disastro ambientale, così come tutti i delitti che investono beni primari (omicidio, crollo, disastro innominato, avvelenamento di acque , incendio ecc.) non ha alcun bisogno di una clausola di antigiuridicità speciale e deve essere punito senza se e senza ma affinchè la tutela sia massima. Nella consapevolezza che, in base ai principi generali del diritto penale, non sarà mai responsabilità oggettiva: occorre l'elemento materiale e l'elemento soggettivo (dolo o colpa) per cui se nessun rimprovero può essere mosso all'agente, ed il fatto avviene per cause non prevedibili e non prevenibili, il delitto non è, comunque, ipotizzabile.

Peraltro, è superfluo dire che abbiamo bisogno di norme penali nuove semplici, chiare e facilmente applicabili, almeno per i fatti più gravi. Sappiamo tutti che la nostra attuale normativa ambientale è la peggiore della UE sia come qualità sia come applicabilità; e che i controlli sull'ambiente, per quanto concerne le grandi attività industriali, sono ormai quasi scomparsi (abbiamo una disciplina dell'AIA, per i grandi impianti, molto più benevola di quella per i carrozzieri e gli autolavaggi).

 

1 Non le inserisco tra le note a piè di pagina perchè così non rischiano anche esse di non essere viste