Depenalizzazione abrogazione di reati e reati contro l'ambiente

di Gianfranco AMENDOLA

Dal 6 febbraio 2016 sono entrati in vigore 2 importanti provvedimenti normativi: il D. Lgs 15 gennaio 206 n. 7 ("Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili..") e il D. Lgs 15 gennaio 2016 n. 8 ("Disposizioni in materia di depenalizzazione...").

Per quanto concerne i reati ambientali, tuttavia, non sembra che essi abbiano prodotto mutamenti significativi. Almeno a prima vista. Ma esaminiamoli nel dettaglio.

Il D. Lgs n. 7, per quanto interessa in questa sede, tocca solo uno dei reati applicabili in tema di ambiente, e cioè quello di danneggiamento (art. 635 c.p.), facendolo diventare, come fattispecie base, un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria. Tuttavia, restano delitto punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni le fattispecie aggravate, fra cui quella (utilizzata a tutela dell'ambiente) che ha come oggetto le <<cose indicate nel numero 7 dell'art. 625>> e cioè "cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità", quali sono i beni pubblici e demaniali, come i fiumi1 e i laghi. Per i dettagli, rinvio alla schema che segue:

 

CODICE PENALE













635. Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1. con violenza alla persona o con minaccia;

2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333





3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;

4. sopra opere destinate all'irrigazione;



5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento

5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive



Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2,comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67

 

Art. 2

Modifiche al codice penale

 

l) l'articolo 635 e' sostituito dal seguente:

 

«635. Danneggiamento

 

- Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

 

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 6252;

 

2. opere destinate all'irrigazione;

 

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi,selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

 

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

 

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore

alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»;

 

Art. 4

Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

 

1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:

 

c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;

 

 

E passiamo al secondo D. Lgs, quello sulla depenalizzazione (n. 8/2016).

L'art. 1, comma 1, stabilisce che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda". Tuttavia, al terzo comma aggiunge che "la disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto....". E così, per fortuna il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.) è salvo.

Così come sono salvi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria compresi nell'elenco allegato al D. Lgs; e quindi, per quanto interessa in questa sede, in:

 

1. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

 

2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

 

3. Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti".

 

4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi", limitatamente all'art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).

 

5. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi".

 

6. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose", limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).

 

7. Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

 

8. Legge 26 aprile 1983, n.136, recante norme sulla "Biodegradabilita' dei detergenti sintetici".

 

9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare".

 

Sarebbe stato veramente troppo se le violazioni in tema di AIA punite con sola ammenda, nonostante riguardino le aziende più pericolose per l'ambiente, fossero state addirittura depenalizzate.

Per fortuna come abbiamo visto tutte le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria contenute nel D. Lgs 152/006 sono state escluse dalla depenalizzazione. Ed opportunamente l'allegato reca l'avvertenza che "i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi agli eventuali, successivi provvedimenti di modifica o di integrazione"; che, come sappiamo sono stati tanti.

1 Cfr. per tutte Cass. pen., sez. 4, 21 ottobre 2010, n. 9343, Valentini

 

2 Art. 625 c.p. (Circostanze aggravanti): La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 103 euro a 1.032 euro:7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;