Cass. Sez. III n. 5168 del 6 febbraio 2024 (UP 21 dic 2023)
Pres. Galterio Rel. Semeraro Ric. Reale
Ambiente in genere.Natura dolosa del reato di arbitraria occupazione di area demaniale marittima 

Il reato di occupazione arbitraria costituisce fattispecie contravvenzionale a struttura tipicamente dolosa e che perciò rientra nelle ipotesi di c.d. illiceità speciale in quanto nella descrizione della condotta tipica della contravvenzione è stato inserito l’avverbio arbitrariamente, con la conseguenza che per l'integrazione del modello legale è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 2 febbraio 2023 il Tribunale di Lecce ha condannato Damiano Reale al pagamento di € 600 di ammenda per il reato ex artt. 54 e 1161 cod. nav.; ha dichiarato di non doversi procedere perché estinto per prescrizione il reato ex art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 ascritto all’imputato.
1.1. Secondo l’imputazione, Damiano Reale, quale legale rappresentante della Ugento S.r.l., titolare dello stabilimento balneare Vivosa Apulia Resort e committente dei lavori, effettuò – su un’area demaniale marittima, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico, nonché di rilevanza naturalistica – interventi edilizi consistiti nella realizzazione di un manufatto in legno della superficie di circa 4,5 mq. in assenza di permesso di costruire, dei nulla-osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli e dei titoli demaniali rilasciati dal Capo del Compartimento; inoltre, abusivamente occupò tale area demaniale marittima per una superficie complessiva di 1.132,80 mq., installandovi n. 105 ombrelloni e n. 210 lettini, in assenza di autorizzazione rilasciata dal Capo del Compartimento, sottraendo così tratti di arenile destinati alla pubblica fruizione (in località Fontanelle del Comune di Ugento, fino al 16 settembre 2019).
  
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo, esposto congiuntamente ai successivi tre, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 54 e 1161 cod. nav.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto concretizzata la contravvenzione sul presupposto che sia sufficiente la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, in contrasto con la lettera della norma – contenente l’avverbio «arbitrariamente» – e della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale richiede la sussistenza del dolo.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e l’apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo: il Tribunale avrebbe ritenuto integrato il reato sulla scorta della sola qualità soggettiva del ricorrente di titolare della concessione demaniale.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato.
Il Tribunale non avrebbe considerato le circostanze di fatto, rappresentate dalla difesa e dimostrative dell’insussistenza del dolo in capo al ricorrente, tra cui la natura incrementativa della concessione n. 4 del 2019; l’errore di calcolo della porzione di spiaggia occupabile, in ragione della mutevolezza della linea costiera; il fatto che l’albergo di cui il ricorrente è titolare offrisse ai propri avventori la possibilità di usufruire di ombrelloni e lettini gratuitamente «quale benefit incluso nel prezzo» del soggiorno (pag. 21 del ricorso).
2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti processuali.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la concessione suppletiva n. 4 del 16 maggio 2019 rilasciata all’imputato riguardasse solo una diversa suddivisione delle aree già concesse e non, invece, il rilascio di un’area ulteriore – complessivamente pari a 1.984,57 mq. – con conseguente minore estensione dell’area che sarebbe abusivamente occupata, la quale sarebbe al più pari a 588,23 mq.
Attualmente, a seguito della concessione suppletiva n. 13 del 2021, l’area concessa al ricorrente sarebbe pari a complessivi 2.518,61 mq., ossia sarebbe sostanzialmente sovrapponibile a quella di 2.572,80 mq., accertata come occupata dal ricorrente in sede di sopralluogo dell’autorità.
L’area suppletiva occupata sarebbe, comunque, oggetto di errore da parte del ricorrente, per aver adottato come punto di riferimento, nel posizionare le attrezzature, la linea di battigia, modificatasi nel corso degli anni.
2.5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale sulla determinazione della pena: il Tribunale avrebbe inflitto la pena dell’ammenda per € 600, superando il limite edittale stabilito dagli artt. 54 e 1161 cod. nav., ossia l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino ad € 516,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.
1.1. Come correttamente indicato dal ricorrente, «il reato di occupazione arbitraria costituisce fattispecie contravvenzionale a struttura tipicamente dolosa e che perciò rientra nelle ipotesi di c.d. illiceità speciale in quanto nella descrizione della condotta tipica della contravvenzione è stato inserito l’avverbio arbitrariamente, con la conseguenza che per l'integrazione del modello legale è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato» (cfr. Sez. 3, n. 29915 del 13/03/2011, Amati, Rv. 250666-01, in motivazione; principio di diritto confermato da Sez. 3, n. 37165 del 06/05/2014, Parisi, Rv. 260179-01 e, da ultimo, da Sez. 3, n. 49468 del 02/11/2022, Bozzo, non massimata). 
Il Tribunale ha ritenuto Damiano Reale responsabile del reato di occupazione abusiva di area demaniale marittima ascritto solo in quanto titolare delle concessioni demaniali, nonché per non aver impedito l’evento che avrebbe avuto l’obbligo giuridico di impedire, quale concessionario, nonché ex art. 2392 cod. civ., in quanto amministratore operativo della Ugento S.r.l., non rilevando la nomina di un direttore alberghiero.
Il Tribunale è incorso nel vizio di violazione di legge dedotto perché ha ritenuto il reato colposo, in contrasto con la norma come interpretata dalla giurisprudenza; a pag. 4 della motivazione della sentenza si è affermato che «nella fattispecie, trattandosi di contravvenzione, non è neppure necessario il dolo essendo sufficiente la semplice negligenza ossia il fatto di avere omesso di vigilare sull’attività svolta».
Si impone l’annullamento della sentenza, con rinvio al Tribunale, perché effettui un nuovo giudizio sulla sussistenza o meno del dolo del reato.
1.2. Sebbene l’accoglimento del primo motivo comporti l’assorbimento degli altri motivi, è utile rilevare che è fondato anche il quinto motivo sul trattamento sanzionatorio perché l’art. 1161 cod. nav., nella sua formulazione originaria, stabilisce la pena alternativa dell’arresto fino a 6 mesi o dell’ammenda fino ad 1 milione di lire, con la conseguenza che in base all’art. 51, commi 2 e 3, d.lgs. n. 213 del 1998 la pena dell’ammenda va intesa oggi fino ad € 516,00 (in ragione dell’arrotondamento della somma di € 516,46 ottenuta applicando il tasso di conversione).
Il Tribunale ha condannato, invece, Damiano Reale per il reato ex art. 1161 cod. nav. al pagamento di un’ammenda di € 600, pena illegale perché superiore al massimo edittale della norma (cfr. Sez. 3, n. 20359 del 02/12/2020, dep. 2021, Gallina, non massimata, al par. 3 del «Considerato in diritto»).

2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione fisica, per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza o meno del dolo del reato di occupazione abusiva di area demaniale marittima ex art. 1161 cod. nav., ascritto al ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica.
Così deciso il 21/12/2023.