Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE.
Gazzetta Ufficiale N. 151 del 1 Luglio 2007
 Vista  la  direttiva 2005/79/CE della Commissione del 18 novembre
  2005,  che  modifica  la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e
  agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti
  alimentari;
  Visto  l'articolo 3  del  decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
  108;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e
  del  Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti
  destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo 1973,
  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
  del   20 aprile   1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
  imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
  le  sostanze  alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive
  modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 aprile  1993, n. 220 recante
  aggiornamento  del  decreto  21 marzo  1973 concernente la disciplina
  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
  contatto  con  le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
  Recepimento  delle  direttive  82/711/CEE,  85/572/CEE,  90/128/CEE e
  92/39/CEE;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n.
  210  recante  aggiornamento  del decreto 21 marzo 1973 concernente la
  disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
  a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
  personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;
  Visto  il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123
  recante  aggiornamento  del  decreto  21 marzo  1973  concernente  la
  disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
  a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
  personale.  Recepimento  delle  direttive  2001/62/CE,  2002/16/CE  e
  2002/17/CE;
  Visto  il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2006, n. 227
  recante  aggiornamento  del  decreto  21 marzo  1973  concernente  la
  disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
  a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
  personale.   Recepimento  delle  direttive  2004/1/CE,  2004/13/CE  e
  2004/19/CE;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita' che si e' espresso
  nella seduta dell'11 gennaio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla sezione
  consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
  ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
  400, effettuata in data 4 aprile 2007;
 Adotta
  il seguente regolamento:
 Art. 1.
  1.  Il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  1973 e'
  modificato come segue:
  l'allegato  II,  sezione  1,  Parte  B,  "Additivi  per materie
  plastiche" e' sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
 
    
  Avvertenze:
  Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
  dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
  dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
  sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
  decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
  pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
  alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  Per  le  disposizioni  comunitarie  vengono forniti gli
  estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale delle
  Comunita' europee (GUUE).
  Note alle premesse :
  - La   direttiva   2005/79/CE   della  Commissione  del
  18 novembre  2005  che  modifica  la  direttiva  2002/72/CE
  relativa  ai  materiali  e agli oggetti di materia plastica
  destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e'
  stata  pubblicata nella GUCE serie L n. 302 del 19 novembre
  2005;
  - Il  regolamento  (CE)  n.  1935/2004  del  Parlamento
  europeo  e  del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i
  materiali  e  oggetti  destinati  a venire a contatto con i
  prodotti  alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
  89/109/CEE  e'  stata  pubblicata nella GUUE serie L n. 338
  del 13 novembre 2004;
  - Il   testo   dell'art.   3  del  decreto  legislativo
  25 gennaio   1992,   n.  108  (Attuazione  della  direttiva
  89/109/CEE  concernente i materiali e gli oggetti destinati
  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti alimentari), e' il
  seguente:
  �Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
  sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
  per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
  contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
  da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
  nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
  purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
  oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
  l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
  limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
  per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
  eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
  2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
  di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
  vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
  ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
  contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
  1974,  13 settembre  1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
  25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1� giugno
  1988, n. 243.
  3.  il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
  superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
  modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
  4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
  oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
  venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
  difformita'  da  quanto  stabilito  nei  decreti  di cui ai
  commi 1  e  2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a
  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire cinquemilioni a lire
  quindicimilioni�.
  - Il   decreto  26 aprile  1993,  n.  220  (Regolamento
  recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
  1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
  sostanze   alimentari   o  con  sostanze  d'uso  personale.
  Recepimento   delle   direttive   82/711/CEE,   85/572/CEE,
  90/128/CEE   e   92/39/CEE),   e'   stato   pubblicato  nel
  Supplemento  Ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
  del 13 luglio 1993;
  - Il  decreto  15 giugno  2000,  n.  210  ((Regolamento
  recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
  1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
  sostanze   alimentari   o  con  sostanze  d'uso  personale.
  Recepimento  della  direttiva 99/91/CE) e' stato pubblicato
  nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000;
  - Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante
  aggiornamento   del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,
  concernente   la   disciplina  igienica  degli  imballaggi,
  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
  sostanze   alimentari   o  con  sostanze  d'uso  personale.
  Recepimento   delle   direttive  2001/62/CE,  2002/16/CE  e
  2002/17/CE),  e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario
  n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003;
  - Il decreto 4 maggio 2006, n. 227 (Regolamento recante
  aggiornamento   del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,
  concernente   la   disciplina  igienica  degli  imballaggi,
  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
  sostanze   alimentari   o  con  sostanze  d'uso  personale.
  Recepimento   delle   direttive   2004/1/CE,  2004/13/CE  e
  2004/19/CE),  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
  n. 159 dell'11 luglio 2006;
  - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
  il seguente:
  �3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
  regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
  autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
  espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
  materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
  adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
  necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
  I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
  dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
  dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
  del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione�.
Art. 2.
  1.  L'allegato  I  del  decreto  26 aprile  1993,  n.  220,  come
  modificato  da  ultimo dal decreto del Ministro della salute 4 maggio
  2006, n. 227 e' modificato come segue:
  a) il  punto  2 delle "Introduzioni generali" e' sostituito dal
  seguente:  "2.  Le  seguenti  sostanze non sono incluse anche se sono
  usate intenzionalmente e sono autorizzate:
  sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio,
  calcio,  ferro,  magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli
  autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "... acido/i, sale,"
  compaiono    nella    lista   se   non   e/sono   menzionato/i   il/i
  corrispondente/i acido/i libero/i;
  sali  (inclusi  sali  doppi  e sali acidi) di zinco di acidi,
  fenoli  o  alcool  autorizzati.  A  questi  sali si applica un LMS di
  gruppo = 25 mg/kg (espresso come zinco).
  La stessa restrizione dello Zn si applica a:
  i) sostanze  il  cui  nome contiene i termini " acido/i, sali,"
  che   compaiono  negli  elenchi,  se  non  e/sono  menzionato/i  il/i
  corrispondente/i acido/i libero/i;
  ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI".;
  b) alla  sezione  A  "ELENCO  DI  MONOMERI  E ALTRE SOSTANZE DI
  PARTENZA"  sono  inseriti,  in  fine,  i  monomeri  e  le sostanze di
  partenza riportate nell'allegato II al presente regolamento;
  c) alla  sezione  A  "ELENCO  DI  MONOMERI  E ALTRE SOSTANZE DI
  PARTENZA"  e' modificata la colonna "N.CAS" o "Nome" e/o "Restrizioni
  e/o  specifiche",  per  le  sostanze  riportate  nell'allegato III al
  presente regolamento;
  d) alla  sezione  A  "ELENCO  DI  MONOMERI  E ALTRE SOSTANZE DI
  PARTENZA"    la    tabella    relativa   alla   voce   "acrilato   di
  diciclopentadienile" con numero di riferimento "11000" e' eliminata;
  e) la  sezione B, come sostituita dall'allegato III del decreto
  del  Ministro  della  salute  28 marzo  2003,  n.  123  e' sostituita
dall'allegato IV al presente regolamento.
  Nota all'art. 2:
  Per  i  riferimenti  al  decreto ministeriale 26 aprile
  1993,  n.  220 e al decreto ministeriale n. 227 del 2006 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 3.
  1.  Il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210,
  e' modificato come segue:
  a) l'allegato  II  e'  sostituito  dall'allegato  V al presente
  regolamento;
  b) l'allegato  III  e'  sostituito dall'allegato VI al presente
  regolamento.
  Nota all'art. 3:
  Per  i  riferimenti  al  decreto ministeriale 15 giugno
2000, n. 210 si vedano le note alle premesse.
Art. 4.
  1.  La  commercializzazione  e  l'uso dei materiali ed oggetti di
  plastica  destinati  a  venire  a contatto con gli alimenti, conformi
  alle  disposizioni  del  presente regolamento e' consentita a partire
  dal 19 novembre 2006.
  2.  La  produzione  e  l'importazione  di materiali ed oggetti di
  materia  plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non
  conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle
disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 19 novembre 2007.
 
Art. 5.
  1.  Le  guarnizioni  in  PVC  contenenti olio di soia epossidato,
  sostanza  riportata  nell'allegato  I,  utilizzate  nei  coperchi dei
  vasetti di vetro destinati al confezionamento dei prodotti alimentari
  di  cui al decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500 e
  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128,
  possono  continuare  ad  essere  commercializzate  se sui materiali e
  sugli  oggetti  compare  la  data  di  riempimento di cui all'art. 4,
  comma 2,  secondo le prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio,
  n. 109 e successive modifiche.
  2.  La  data  di  riempimento  puo' essere sostituita da un'altra
  indicazione,   a   condizione   che   tale  indicazione  consenta  di
  individuare la data di riempimento.
  La  data  di  riempimento  deve  essere fornita su richiesta alle
  autorita'  competenti  e  a  chiunque  sia  preposto al controllo del
  rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
  Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
  inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
  e di farlo osservare.
 Roma, 18 aprile 2007
  Il Ministro: Turco
Visto,  il  Guardasigilli:  Mastella  Registrato alla Corte dei conti
  l'8 giugno 2007
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
  persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 73
  Note all'art. 5:
  - Il   decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  109
  recante �Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
  concernenti   l'etichettatura,   la   presentazione   e  la
  pubblicita'  dei  prodotti  alimentari� e' stato pubblicato
  nel  S.O.  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 39 del 17 febbraio
  1992;
  - Il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500 recante
  �Attuazione  delle  direttive  91/321/CEE della Commissione
  del  14 maggio  1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti
  di  proseguimento  e  92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno
  1992   sugli   alimenti   per   lattanti   e   alimenti  di
  proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi�
  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 189 del
  13 agosto 1994;
  - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 aprile
  1999,  n. 128 recante �Attuazione delle direttive 96/5/CE e
  98/36/CE  sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti
  destinati  a  lattanti  e  a  bambini � e' stato pubblicato
  nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1999.
                    



