Cass. Sez. III n. 46152 del 3 novembre 2016 (Ud 19 lug 2016)
Pres. Rosi Est. Di Stasi Ric. Dell’Acqua
Acque.Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Il superamento dei limiti tabellari integra sempre e in ogni caso - non essendovi alcuna disposizione di legge in contrario - il reato di cui all’art. 137, comma 5 d.lgs. 152\06, quale che sia l'operazione che viene svolta attraverso il sistema di depurazione. Tale disposizione punisce, infatti, senza prevedere eccezioni, "chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente".

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