Beni ambientali.Atti di individuazione delle ZPS
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Consiglio di Stato Sez. V n. 8435 del 21 ottobre 2024
Beni ambientali.Atti di individuazione delle ZPS
Gli atti di individuazione delle ZPS paiono collocarsi in una sorta di stadio intermedio tra la pianificazione e l’apposizione del vincolo (“misure di conservazione”), rientrando comunque nella più generale funzione di “governo del territorio”, ma per orientarla ad uno specifico obiettivo eurounitario non necessariamente o non soltanto mirato al regime di edificabilità dei suoli. Mutuando terminologia propria del diritto urbanistico, si tratterebbe di una sorta di variante specifica o individualizzata, a contenuto mirato, la cui portata circoscritta a pochi destinatari (almeno di regola) ne impone peraltro il coinvolgimento, avuto riguardo alla tipologia delle limitazioni imposte
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Ecodelitti.Associazione per delinquere e art. 452-quiaterdecies codice penale
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Cass. Sez. III n. 40555 del 5 novembre 2024 (CC 18 lug 2024)
Pres. Liberati Rel. Noviello Ric. Minieri
Ecodelitti.Associazione per delinquere e art. 452-quiaterdecies codice penale
Per il concorso tra il reati di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. e quello punito dall'art. 416 c.p. è necessaria la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi, cosicché la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nel primo con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, richiedendo tale ultimo reato la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dall'art. 452 quaterdecies c.p. richiedendosi, evidentemente, un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso. Laddove per il reato qui in parola, inerente la materia dei rifiuti, i profili caratterizzanti sono l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente
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Rifiuti.Veicoli fuori uso
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TAR Veneto Sez. IV n. 2392 del 11 ottobre 2024
Rifiuti.Veicoli fuori uso
La permanenza dei veicoli, prolungata nel tempo per svariati anni, nel cortile di un privato, unitamente alla loro condizione di esposizione all’acqua e alle intemperie, al loro stato di sostanziale abbandono e alla concreta impossibilità anche di testarne la funzionalità a causa dell’accumulo incontrollato al loro interno di oggettistica varia, lungi dal poter essere considerata come un deposito temporaneo di oggettistica funzionale alla passione collezionistica del detentore, invero conferma la distrazione di tali beni dalla funzione loro propria e, al contempo, la malcelata intenzione del privato di evitare di smaltirli. E non basta l’esistenza di un ipotetico mercato di riferimento dei beni in considerazione al fine di farne cessare la condizione di rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del Codice dell’Ambiente. In realtà, la circolazione di tale materiale richiederebbe comunque che esso conservi lo stato originario, ossia che venga accuratamente conservato e regolarmente fatto oggetto di manutenzioni.
Ambiente in genere.Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
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Corte di giustizia (Terza Sezione) 14 novembre 2024
« Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 2 – Opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali – Tipi di habitat 6510 (praterie magre da fieno a bassa altitudine) e 6520 (praterie montane da fieno) protetti dalla rete Natura 2000 – Perdite di superficie – Mancanza di sorveglianza specifica degli habitat naturali – Omissione generale e sistematica – Articolo 4, paragrafo 1 – Proposta da parte di ogni Stato membro di un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali e quali specie locali si riscontrano in detti siti – Aggiornamento periodico delle informazioni relative a tali siti »
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e consumazione del reato
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Cass. Sez. III n. 40784 del 6 novembre 2024 (UP 3 ott 2024)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Testa
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e consumazione del reato
La contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato a forma libera e progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all'esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono l'"iter" criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull'assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all'autorità amministrativa competente. Il momento consumativo del reato deve essere individuato nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, non rilevando a tal fine, invece, l'utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistica e ai fini della prescrizione del reato di lottizzazione non conta, pertanto, il momento nel quale è stata tenuta la specifica condotta di partecipazione, bensì quella di consumazione del reato stesso che può perfezionarsi anche ad anni di distanza.
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Rifiuti.Discarica e garanzie finanziarie
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Consiglio di Stato Sez. IV n.8268 del 15 ottobre 2024
Rifiuti.Discarica e garanzie finanziarie
La discarica - il cui piano di adeguamento non sia stato approvato e di cui sia stata disposta la chiusura - non è un impianto chiuso, bensì un impianto che non può ricevere ulteriori conferimenti; infatti, ai sensi dell'art. 12 comma 3, d.lg. n. 36 del 2003, la discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art.10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura; in effetti, fino alla chiusura della discarica nei termini anzidetti, il gestore è responsabile, in conformità all'art. 13 citato della corretta gestione operativa dell'impianto, che prevede il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione, comprese quelle relative alla chiusura, il rispetto della normativa ambientale (rifiuti, scarichi, acque, emissioni), nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica; la garanzia di gestione operativa (art. 14, comma 1) assicura, dunque, tali adempimenti e deve essere prestata fino alla definitiva chiusura della discarica ai sensi del succitato art. 12, comma 3. La discarica sia dotata in ogni fase del suo ciclo (attivazione, gestione, chiusura, post-chiusura) di un'adeguata garanzia finanziaria onde evitare di porre a carico della collettività i costi ed i rischi connessi alla sua gestione. Tale disposizione trova applicazione sia per le discariche nuove e adeguate, sia (e a maggior ragione) per quelle il cui piano di adeguamento non sia stato approvato. Infatti, non può ammettersi che il principio di precauzione possa non operare nell'ipotesi di discarica il cui piano di adeguamento non sia stato approvato e ritenuta pertanto meritevole di chiusura, ponendosi peraltro in questo caso inammissibilmente ed irragionevolmente a carico della collettività i costi ed i rischi della chiusura di un impianto non adeguabile, così che non possono essere invocati al riguardo i principi costituzionali di cui all'articolo 41 e 53.
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