Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 9934 del 16 dicembre 2025
Rifiuti.Obblighi di intervento ambientale e impiego produttivo delle aree contaminate
L’accertamento della contaminazione di una determinata area e il conseguente obbligo di procedere all’attività di ripristino ambientale non costituiscono, in diritto, necessariamente, eventi incompatibili con l’attività d’impresa. La presentazione del progetto operativo di risanamento, da effettuare entro sei mesi dall’accertamento del superamento di un valore delle CSR, può infatti contemplare tanto interventi di bonifica quanto interventi di messi in sicurezza operativa, perché il d.lgs. n. 152/2006 pone sullo stesso piano le misure di risanamento e quelle alternative di contenimento. In particolare, la già richiamata messa in sicurezza operativa consente l’impiego produttivo del sito, tant’è che i “Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi” di cui all’Allegato III al Titolo V della Parte IV, prevedono che «laddove un intervento di bonifica intensivo comporterebbe delle limitazioni se non l'interruzione delle attività di produzione, il soggetto responsabile dell'inquinamento o il proprietario del sito può ricorrere, in alternativa, ad interventi altrettanto efficaci di messa in sicurezza dell'intero sito, finalizzati alla protezione delle matrici ambientali sensibili mediante il contenimento degli inquinanti all'interno dello stesso, e provvedere gradualmente all'eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie in step successivi programmati, rimandando la bonifica alla dismissione delle attività», essendo, però, onere della parte che ne ha interesse articolare gli interventi «in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell’attività»
Consiglio di Stato Seconda sezione
MASSIMARIO DELLE PRONUNCE DELLA SEZIONE
A cura del consigliere di Stato Antonella Manzione
Aggiornato al 11 dicembre 2025
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9992 del 17 dicembre 2025
Rifiuti. Disciplina delle terre e rocce da scavo
Le terre e rocce da scavo possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizioni previste dall’art. 185 d.lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina. In particolare, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti: “b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del codice dell’ambiente. In base a tali disposizioni, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti ovvero, se sottoposte ad opportune operazioni di recupero, cessare di essere rifiuti. In quest’ultimo caso dovranno essere soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’art 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, nonché gli specifici criteri tecnici adottati in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo art. 184 ter.
Cass. Sez. III n. 42567 del 39 dicembre 2025 (CC 23 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. PM in proc. Zoffoli
Ecodelitti.Traffico illecito di rifiuti e profitto conseguito mediante risparmio fiscale
In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), la nozione di profitto suscettibile di sequestro preventivo finalizzato alla confisca comprende non solo l'incremento patrimoniale diretto, ma anche ogni vantaggio economico mediato, incluso il risparmio di spesa. Tale risparmio può consistere nell'evasione d'imposta derivante dall'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, qualora il meccanismo di interposizione fittizia sia parte integrante delle attività continuative organizzate finalizzate a occultare la reale provenienza dei rifiuti e a immettere sul mercato materiali non tracciabili. Sussiste, in tal caso, il nesso di pertinenzialità tra il delitto ambientale e il profitto fiscale, in quanto la frode tributaria risulta strettamente funzionale alla realizzazione dello schema criminoso e al conseguimento dell'ingiusto profitto perseguito dagli agenti.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10048 del 18 dicembre 2025
Urbanistica. Natura del piano per gli insediamenti produttivi - PIP
Il piano per gli insediamenti produttivi è, in linea generale, non solo uno strumento di pianificazione urbanistica nel senso tradizionale, ma anche e soprattutto uno strumento di politica economica, poiché ha la funzione di incentivare le imprese, con l’offerta, ad un prezzo politico, previa espropriazione ed urbanizzazione, delle aree occorrenti per il loro impianto o la loro espansione, così realizzandosi un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all’assegnatario, per essere l’indennità di espropriazione di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili espropriati. Pur con tale specifica funzione ad esso non può essere negata la natura di “piano particolareggiato d’esecuzione”, perché incide, sia pure per ragioni di indirizzo dello sviluppo economico, sull’assetto del territorio urbano, regolando in conformità all’interesse pubblico la destinazione dei terreni.
Cass. Sez. III n. 41050 del 22 dicembre 2025 (CC 24 set 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Miraglia
Urbanistica.Esecuzione dell'ordine di demolizione e ambito di applicazione del principio di proporzionalità
L'esecuzione dell'ordine di demolizione deve conformarsi al principio di proporzionalità (Art. 8 CEDU), il quale non tutela il diritto all'abitazione in termini assoluti ma richiede un bilanciamento con l'interesse pubblico alla salvaguardia ambientale. Tale principio non può essere invocato per paralizzare il ripristino della legalità qualora il ritardo nell'esecuzione sia imputabile alla prolungata inerzia o alla consapevole condotta illecita dell'autore dell'abuso, né la demolizione è inibita dalla circostanza che l'immobile sia l'unico domicilio del condannato o dei suoi familiari. Infine, il permesso di costruire in sanatoria (art. 36 d.P.R. 380/2001) non sterilizza l'ordine di demolizione se l'immobile, dopo la domanda, è stato oggetto di ulteriori modifiche che ne abbiano mutato la consistenza originaria.
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